Corte d’Appello di Firenze, sentenza 22 maggio 2018

Il cittadino extra UE che non è titolare di permesso di lungo periodo ha comunque diritto di beneficiare dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, L. 335/95, poiché l’introduzione successiva del requisito di 10 anni di legale soggiorno in via continuativa per cittadini italiani e stranieri ad opera dell’art 20 comma 10 d.l. 112/2008  conv. L. 133/2008 ha implicitamente abrogato il requisito del permesso di lungo periodo previsto dall’art. 80 comma 19 della L. (finanziaria) n. 388/2000. Qualora il richiedente sia iscritto all’anagrafe per il predetto periodo è onere dell’INPS provare che il soggiorno in Italia sia stato interrotto per significativi periodi.

Assegno sociale – art. 20 comma 10 d.l. 112/2008 conv. L. 133/2008 – requisito di 10 anni di residenza per cittadini italiani e stranieri – implicita abrogazione dell’art. 80 comma 19 della L. (finanziaria) n. 388/2000 – necessità del  permesso di lungosoggiorno – insussistenza – prova del legale soggiorno decennale in Italia – residenza anagrafica – sufficenza

Corte d’Appello di Firenze, 22.05.18, Pres. Papait, Rel. Santoni Rugiu, XXX (Avv.ti Randellini e Guariso) c. INPS (Avv.ti Fallacie e Maio)