Corte d’Appello di Milano, ordinanza 31 maggio 2022
Corte d’Appello di Venezia, sentenza del 15 aprile 2022
Tribunale di Padova, ordinanza 12 aprile 2022
Tribunale di Torino, sentenza 25 marzo 2022
Tribunale di Trieste, ordinanza 24 marzo 2022
Tribunale di Padova, ordinanza 21 marzo 2022
Tribunale di Benevento, ordinanza 15 marzo 2022
Tribunale di Foggia, sentenza del 23 febbraio 2022
Tribunale di Milano, ordinanza 22 febbraio 2022
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 4 febbraio 2022
Tribunale di Roma, ordinanza 31 gennaio 2022
Tribunale di Foggia, sentenza 28 gennaio 2022
Corte di Cassazione, III sez. pen., sentenza n. 44366 del 1 dicembre 2021
Tribunale di Bari, ordinanza 21 gennaio 2022
Corte d’Appello di Firenze, sentenza 12 maggio 2020
Costitusce discriminazione il rigetto opposto dall’INPS al riconoscimento dell’assegno di natalità di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014 (c.d. bonus bebè) a una cittadina extra UE in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 TUI in quanto la prestazione, proprio perché costituente diritto soggettivo ed erogata in dipendenza di condizioni di rischio certamente comprese tra quelle di cui all’art. 3 del Regolamento CE 833/2004, può essere inclusa nella nozione di sicurezza sociale, come definita dalla Corte di Giustizia e da ciò deriva l’immediata soggezione del legislatore nazionale, nella relativa disciplina, alle norme dettate dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, esse aventi nella specifica materia l’efficacia propria dei trattati ex art. 6 del Trattato UE (come modificato dal Trattato di Lisbona).
bonus bebé – art. 1 comma 125 l. 190/2014 – rientra nella nozione di sicurezza sociale – art. 3 Regolamento CE 883/2004 – art. 12 direttiva 2011/98/UE – art. 6 Trattato UE – cittadino extra UE con permesso di soggiorno per motivi familiari – diritto – sussiste – esclusione – discriminazione -sussiste