Corte d’Appello di Venezia, sentenza del 15 aprile 2022
Tribunale di Padova, ordinanza 12 aprile 2022
Tribunale di Torino, sentenza 25 marzo 2022
Tribunale di Trieste, ordinanza 24 marzo 2022
Tribunale di Padova, ordinanza 21 marzo 2022
Tribunale di Benevento, ordinanza 15 marzo 2022
Tribunale di Foggia, sentenza del 23 febbraio 2022
Tribunale di Milano, ordinanza 22 febbraio 2022
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 4 febbraio 2022
Tribunale di Roma, ordinanza 31 gennaio 2022
Tribunale di Foggia, sentenza 28 gennaio 2022
Corte di Cassazione, III sez. pen., sentenza n. 44366 del 1 dicembre 2021
Tribunale di Bari, ordinanza 21 gennaio 2022
Tribunale di Monza, ordinanza 13 gennaio 2022
Corte d’Appello di Brescia, sentenza del 24 febbraio 2021
Costituisce discriminazione la condotta tenuta dal Comune di Palazzago consistente nella pretesa, nei confronti dei soli cittadini extra UE, ai fini della concessione dell’assegno famiglie numerose ex art. 65 l. 448/98, di documentazione aggiuntiva proveniente dalle autorità dei Paesi di origine, in ordine all’impossidenza di beni mobiliari e immobiliari all’estero, posto che tale documentazione aggiuntiva non è richiesta dalla normativa sull’ISEE e che anche il cittadino italiano e il cittadino UE ben potrebbero essere titolari di beni mobili e immobili al di fuori della UE, e anche in questo caso il controllo del dato autocertificato dal cittadino, da parte delle autorità italiane, non sarebbe possibile.
Assegno famiglie numerose – art. 65 l. 448/98 – Comune di Palazzago – richiesta documentazione aggiuntiva ai soli cittadini extra UE – discriminazione – sussiste