Non sussiste limitazione per quanto attiene il diritto alla prestazione del premio alla nascita per le cittadine extracomunitarie. L’interpretazione dell’art.1, comma 353, della l.232/2016, non trova adeguato supporto né nella legge, né nei principi dell’ordinamento italiano, né in quelli dell’ordinamento comunitario e finisce per creare una discriminazione – oggettiva – nella fruizione del beneficio da parte delle cittadine extracomunitarie (titolari di regolare permesso di soggiorno in Italia), rispetto alle cittadine italiane e comunitarie.
Premio alla nascita – art.1 co. 353 l. 232/2016 – diritto alla prestazione cittadine extracomunitarie – assenza limiti di reddito – discriminazione – principio di parità di trattamento