Corte d’Appello di Brescia, sentenza 5 settembre 2018

Non sussiste limitazione per quanto attiene il diritto alla prestazione del premio alla nascita per le cittadine extracomunitarie. L’interpretazione dell’art.1, comma 353, della l.232/2016,  non trova adeguato supporto né nella legge, né nei principi dell’ordinamento italiano, né in quelli dell’ordinamento comunitario e finisce per creare una discriminazione – oggettiva – nella fruizione del beneficio da parte delle cittadine extracomunitarie (titolari di regolare permesso di soggiorno in Italia), rispetto alle cittadine italiane e comunitarie.

Premio alla nascita – art.1 co. 353 l. 232/2016 – diritto alla prestazione cittadine extracomunitarie – assenza limiti di reddito – discriminazione – principio di parità di trattamento

Corte d’Appello Brescia, 05.09.2018, Pres. Nuovo, est. Finazzi, xxx (avv.ti Guariso e Traina ) c. INPS (avv. Colleroni, Mogavero, Maio)