Costituisce discriminazione il comportamento dell’INPS che non consente il computo nel nucleo familiare del cittadino straniero lungosoggiornante – ai fini del pagamento del relativo assegno – dei familiari residenti all’estero, mentre ne consente il computo per il cittadino italiano; tale disparità di trattamento, benché prevista dall’art. 2, commi 6 e 6bis, L. 153/88, è in contrasto con il principio sovraordinato di parità tra italiani e stranieri lungosoggiornanti contenuto nell’art. 11 Direttiva 109/2003 e riguardante tutte le prestazioni avventi carattere essenziale, tra le quali rientra anche quella in questione.
Prestazioni sociali – assegno “ordinario” per il nucleo familiare – familiari residenti all’estero – computo nel nucleo familiare – art. 2, commi 6 e 6bis, L. 153/88 – differenza di trattamento tra italiani e stranieri lungosoggiornanti – violazione dell’art. 11 Direttiva 109/2003 – essenzialità della prestazione – discriminazione – sussistenza
Identiche decisioni:
Corte di Appello di Brescia, Sez. Lavoro, sentenza 22.06.2016, INPS (avv.to Maio) c. IVECO Spa (avv.ti Gorio e Barbieri) e XXX (avv.ti Guariso e Neri)