Corte d’Appello di Brescia, sentenza del 8 novembre 2016

Costituisce discriminazione il comportamento dell’INPS che non consente il computo nel nucleo familiare del cittadino straniero lungosoggiornante –   ai fini del pagamento del relativo assegno – dei familiari residenti all’estero, mentre ne consente il computo per il cittadino   italiano; tale disparità di trattamento, benché prevista dall’art. 2, commi 6 e 6bis, L. 153/88, è in contrasto con il principio sovraordinato di parità tra italiani e stranieri lungosoggiornanti contenuto nell’art. 11 Direttiva 109/2003 e riguardante tutte le prestazioni avventi carattere essenziale, tra le quali rientra anche quella in questione.

Prestazioni sociali – assegno “ordinario” per il nucleo familiare – familiari residenti all’estero – computo nel nucleo familiare – art. 2, commi 6 e 6bis, L. 153/88 – differenza di trattamento tra italiani e stranieri lungosoggiornanti – violazione dell’art. 11 Direttiva 109/2003 – essenzialità della prestazione –  discriminazione – sussistenza

Corte d’Appello di Brescia, sentenza del 8.11.2016, pres.Nuovo, est. Matano, INPS (avv. Maio) c.  XXX (avv.ti Guariso e Neri) e ETA BETA S.P.A (avv. Giampoli)

Identiche decisioni:

Corte di Appello di Brescia, Sez. Lavoro, sentenza 22.06.2016, INPS  (avv.to Maio) c. IVECO Spa  (avv.ti Gorio e Barbieri) e XXX  (avv.ti Guariso e Neri)

Corte d’Appello di Brescia, sentenza del 20.4.2016, pres. Matano, rel. Finazzi, INPS (avv. Maio) c.  XXX (avv.ti Guariso e Neri)  e CORAM (avv. Sorlini)