Tribunale di Roma, ordinanza del 6 giugno 2023
Tribunale di Lecce, ordinanza 1 giugno 2023
Corte di Cassazione, ordinanza n. 14836/2023
Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 20 aprile 2023
Circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale del 7 aprile 2023, n. 41
Corte di Cassazione, ordinanza 8 marzo 2023
Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2023
Consiglio di Stato, sentenza 6 marzo 2023
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 23 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 8 febbraio 2023
Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 1 febbraio 2023
Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023
Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023
Corte Costituzionale, sentenza del 15 marzo 2019, n. 50
Non è fondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, L. 23.12.00 n. 388, sollevata con riferimento agli artt. 3, 10, primo e secondo comma, questi ultimi in relazione all’art. 14 CEDU nella parte in cui richiede, ai fini dell’accesso all’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6 L. 335/95, il permesso di lungo periodo di cui all’art. 9 TU immigrazione. Infatti non trattandosi di una prestazione volta a rispondere a bisogni essenziali della persona, rientra nella discrezionalità del legislatore introdurre il requisito in questione, che qualifica la prestazione come corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto in precedenza dallo straniero al progresso materiale o spirituale della società.
assegno sociale – art. 3 co. 6 l. 335/95 – qlc – art. 80 comma 19 L. 23.12.00 n. 388 – artt. 3, 10 co. 1 e 2 (art. 14 CEDU) Cost. – permesso di lungo soggiornanti – esclusione – infondatezza della questione