Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023
Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023
Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023
Tribunale di Milano, ordinanza 12 gennaio 2023
Consiglio di Stato, sentenza 14 dicembre 2022
Tribunale di Pordenone, ordinanza 4 dicembre 2022
Tribunale di Bergamo, ordinanza 16 novembre 2022
Tribunale di Genova, ordinanza 10 novembre 2022
Tribunale di Bergamo, ordinanza 7 novembre 2022
Tribunale di Roma, ordinanza 4 ottobre 2022
Sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 21 luglio 2022, n. 5797
Tribunale di Torino, sentenza 14 luglio 2022
Tribunale di Brescia, ordinanza 26 giugno 2022
Corte d’Appello di Milano, ordinanza 31 maggio 2022
Corte Costituzionale, sentenza del 15 marzo 2019, n. 50
Non è fondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, L. 23.12.00 n. 388, sollevata con riferimento agli artt. 3, 10, primo e secondo comma, questi ultimi in relazione all’art. 14 CEDU nella parte in cui richiede, ai fini dell’accesso all’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6 L. 335/95, il permesso di lungo periodo di cui all’art. 9 TU immigrazione. Infatti non trattandosi di una prestazione volta a rispondere a bisogni essenziali della persona, rientra nella discrezionalità del legislatore introdurre il requisito in questione, che qualifica la prestazione come corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto in precedenza dallo straniero al progresso materiale o spirituale della società.
assegno sociale – art. 3 co. 6 l. 335/95 – qlc – art. 80 comma 19 L. 23.12.00 n. 388 – artt. 3, 10 co. 1 e 2 (art. 14 CEDU) Cost. – permesso di lungo soggiornanti – esclusione – infondatezza della questione