Corte Costituzionale, sentenza n. 15 del 12 febbraio 2024

E’ incostituzionale per violazione dell’art. 3 e dell’art. 117 Cost., con riferimento all’art. 11, par. 1, lettera d) direttiva 2003/109, l’art. 29, comma 1-bis, LR Friuli Venezia Giulia 19.2.2016 n.1 nella parte in cui stabilisce che l’ivi prevista documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza, debba essere presentata con modalità diverse e più gravose dai cittadini extra UE soggiornanti lungo periodo rispetto ai cittadini italiani e di paesi UE. A fronte di tale previsione, il giudice civile,  adito con azione civile contro la discriminazione – che in generale è pienamente abilitato a ordinare alla PA la rimozione o la modifica  di un atto amministrativo discriminatorio, ivi compresi i Regolamenti – non può invece procedere in tal senso e ordinare detta modifica se il Regolamento è sostanzialmente riproduttivo della norma di legge regionale perché in tali casi l’attività discriminatoria è ascrivibile alla PA solo in via mediata e dunque il giudice deve  previamente sollevare eccezione di costituzionalità di detta norma.

Edilizia e urbanistica – Edilizia agevolata – Norme della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Assegnazione di alloggi – Requisiti – Impossidenza di altri alloggi in Italia o all’estero – Previsione che per i cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo si applichino criteri di attestazione più onerosi rispetto ai cittadini italiani o UE – Ordine del Tribunale di modificare il Regolamento – Ammissibilità, in generale,  dell’ordine – Regolamento meramente riproduttivo di norme di legge regionale  – Inammissibilità dell’ordine, se non viene previamente sollevata la questione di costituzionalità – Conseguente annullamento dell’ordine – Questione di costituzionalità del Regolamento – Irragionevolezza del differente trattamento e violazione dell’obbligo di parità di trattamento per i titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ex art. 11, comma 1, lettera  d) direttiva 2003/109/CE – Illegittimità costituzionale in parte qua.

Corte Costituzionale 12.02.2024 n. 15, pres. Barbera, red. Patroni Griffi