Illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 1 e 2 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
Conseguente illegittimità dell’art. 37, commi 1 e 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
Corte Costituzionale, sentenza del 22 ottobre 2007, n. 348 . Depositata il 24 ottobre 2007. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2007.
Titolo Trattati e convenzioni internazionali – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) – Intervenuta pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo di accertamento della violazione, da parte dello Stato italiano, delle disposizioni della Convenzione in tema di criteri di determinazione dell’indennità di espropriazione – Insussistenza del dovere del giudice nazionale di disapplicare le norme interne contrastanti con la CEDU – Diversità delle norme della CEDU rispetto a quelle comunitarie ai fini della diretta applicabilità nell’ordinamento interno – Reiezione dell’eccezione di inammissibilità basata su assunto contrario. |
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Testo Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5- bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, censurato, in riferimento all’art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, cui è stata data esecuzione con la legge 4 agosto 1955, n. 848, ed all’art. 1 del primo Protocollo della Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, nonché in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai citati artt. 6 CEDU e 1 del primo Protocollo, nella parte in cui, ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione dei suoli edificabili, prevede il criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore dei beni e il reddito dominicale rivalutato, disponendone altresì l’applicazione ai giudizi in corso alla data dell’entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, va disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata sul presupposto della disapplicabilità da parte del giudice comune della norma interna contrastante con quella convenzionale. Il principio della diretta applicabilità nell’ordinamento interno affermato per le norme comunitarie, che trova il proprio fondamento nell’art. 11 Cost., nella parte in cui consente le limitazioni della sovranità nazionale necessarie per promuovere e favorire le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni, non trova applicazione per le norme della CEDU, le quali, pur rivestendo grande rilevanza, sono pur sempre norme internazionali pattizie, che vincolano lo Stato, ma non producono effetti diretti nell’ordinamento interno, tali da affermare la competenza dei giudici nazionali a darvi applicazione nelle controversie ad essi sottoposte, non applicando nello stesso tempo le norme interne in eventuale contrasto. Né tale diretta applicabilità può farsi discendere dall’art. 117, primo comma, Cost., nel testo introdotto nel 2001 con la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, il quale distingue i vincoli derivanti dall’«ordinamento comunitario» – consistenti in ciò che con l’adesione ai Trattati comunitari l’Italia è entrata a far parte di un “ordinamento” più ampio, di natura sopranazionale, cedendo parte della sua sovranità, anche in riferimento al potere legislativo, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi, con il solo limite dell’intangibilità dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione – da quelli riconducibili agli «obblighi internazionali», tra i quali rientrano quelli derivanti dalla CEDU, che non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce norme direttamente applicabili negli Stati contraenti. – Sulla diretta efficacia nell’ordinamento interno delle norme comunitarie, v. le citate sentenze nn. 183/1973 e 170/1984. – Sulla non riconducibilità delle norme della CEDU alle limitazioni di sovranità di cui all’art. 11 Cost., v. la citata sentenza n. 188/1980. |
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Atti oggetto del giudizio | |
decreto legge 11/07/1992 n. 333 art. 5 bis | |
legge 08/08/1992 n. 359 | |
Parametri costituzionali | |
Costituzione art. 11 |
Titolo Trattati e convenzioni internazionali – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) – Riconducibilità all’ambito di operatività dell’art. 10, primo comma, Cost. – Esclusione. |
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Testo Le norme della CEDU, in quanto norme pattizie, non rientrano nell’ambito di operatività dell’art. 10, primo comma, Cost. Posto che, con l’espressione «norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», la norma costituzionale si riferisce soltanto alle norme consuetudinarie e dispone l’adattamento automatico, rispetto alle stesse, dell’ordinamento giuridico italiano, le norme pattizie, ancorché generali, contenute in trattati internazionali bilaterali o multilaterali (come la CEDU), esulano dalla portata normativa del suddetto art. 10 e non possono essere assunte quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale, di per sé sole, ovvero come norme interposte ex art. 10 della Costituzione. – Sulla impossibilità che le norme della CEDU, di per sé sole, fungano da parametro nei giudizi di legittimità costituzionale, v. la citata sentenza n. 188/1980. – Sull’impossibilità che le norme della CEDU fungano da norme interposte nei giudizi di legittimità costituzionale, v. le citate sentenze n. 153/1987, n. 168/1994, n. 288/1997, n. 32/1999, e le citate ordinanze n. 143/1993 e n. 464/2005. |
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Parametri costituzionali | |
Costituzione art. 10 co. 1 | |
Altri parametri e norme interposte | |
convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950) art. 6 | |
legge 04/08/1955 n. 848 |
Titolo Costituzione e leggi costituzionali – Potestà legislativa – Limite del rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.) – Obblighi derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell’uomo (CEDU) – Eventuale contrasto di norma interna con la norma internazionale – Disapplicazione della norma interna da parte del giudice comune – Esclusione – Proposizione di questione di legittimità costituzionale – Necessità. |
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Testo L’art. 117, primo comma, Cost, il quale, nel testo introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, condiziona l’esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali indubbiamente rientrano quelli derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell’uomo, se da una parte rende inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive, dall’altra attrae le stesse nella sfera di competenza della Corte costituzionale, poiché gli eventuali contrasti non generano problemi di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale, sicché il giudice comune non ha il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, presentandosi l’asserita incompatibilità tra le due come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle leggi. – Sull’impossibilità che le norme della CEDU, di per sé sole, fungano da parametro nei giudizi di legittimità costituzionale, v. le citate sentenze n. 188/1980, n. 315/1990, n. 388/1999. – Sulla qualificazione della legge di ratifica ed esecuzione della CEDU come fonte atipica, v. la citata sentenza n. 10/1993. – Sulla non operatività dei meccanismi di adattamento automatico, ex art. 10, primo comma, Cost., per le norme della CEDU, v. le citate sentenze n. 32/1960, n. 323/1989, n. 15/1996. |
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Parametri costituzionali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costituzione art. 117 co. 1
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