Corte Costituzionale, sentenza del 22 ottobre 2007, n. 348 ,DD DEL 24 OTTOBRE 2007

Illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 1 e 2 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
Conseguente illegittimità dell’art. 37, commi 1 e 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Corte Costituzionale, sentenza del 22 ottobre 2007, n. 348 . Depositata il 24 ottobre 2007. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2007.

Titolo
Trattati e convenzioni internazionali – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) – Intervenuta pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo di accertamento della violazione, da parte dello Stato italiano, delle disposizioni della Convenzione in tema di criteri di determinazione dell’indennità di espropriazione – Insussistenza del dovere del giudice nazionale di disapplicare le norme interne contrastanti con la CEDU – Diversità delle norme della CEDU rispetto a quelle comunitarie ai fini della diretta applicabilità nell’ordinamento interno – Reiezione dell’eccezione di inammissibilità basata su assunto contrario.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5- bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, censurato, in riferimento all’art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, cui è stata data esecuzione con la legge 4 agosto 1955, n. 848, ed all’art. 1 del primo Protocollo della Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, nonché in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai citati artt. 6 CEDU e 1 del primo Protocollo, nella parte in cui, ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione dei suoli edificabili, prevede il criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore dei beni e il reddito dominicale rivalutato, disponendone altresì l’applicazione ai giudizi in corso alla data dell’entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, va disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata sul presupposto della disapplicabilità da parte del giudice comune della norma interna contrastante con quella convenzionale. Il principio della diretta applicabilità nell’ordinamento interno affermato per le norme comunitarie, che trova il proprio fondamento nell’art. 11 Cost., nella parte in cui consente le limitazioni della sovranità nazionale necessarie per promuovere e favorire le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni, non trova applicazione per le norme della CEDU, le quali, pur rivestendo grande rilevanza, sono pur sempre norme internazionali pattizie, che vincolano lo Stato, ma non producono effetti diretti nell’ordinamento interno, tali da affermare la competenza dei giudici nazionali a darvi applicazione nelle controversie ad essi sottoposte, non applicando nello stesso tempo le norme interne in eventuale contrasto. Né tale diretta applicabilità può farsi discendere dall’art. 117, primo comma, Cost., nel testo introdotto nel 2001 con la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, il quale distingue i vincoli derivanti dall’«ordinamento comunitario» – consistenti in ciò che con l’adesione ai Trattati comunitari l’Italia è entrata a far parte di un “ordinamento” più ampio, di natura sopranazionale, cedendo parte della sua sovranità, anche in riferimento al potere legislativo, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi, con il solo limite dell’intangibilità dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione – da quelli riconducibili agli «obblighi internazionali», tra i quali rientrano quelli derivanti dalla CEDU, che non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce norme direttamente applicabili negli Stati contraenti. – Sulla diretta efficacia nell’ordinamento interno delle norme comunitarie, v. le citate sentenze nn. 183/1973 e 170/1984. – Sulla non riconducibilità delle norme della CEDU alle limitazioni di sovranità di cui all’art. 11 Cost., v. la citata sentenza n. 188/1980.
Atti oggetto del giudizio
decreto legge  11/07/1992  n. 333  art. 5  bis
legge  08/08/1992  n. 359
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 11
Titolo
Trattati e convenzioni internazionali – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) – Riconducibilità all’ambito di operatività dell’art. 10, primo comma, Cost. – Esclusione.
Testo
Le norme della CEDU, in quanto norme pattizie, non rientrano nell’ambito di operatività dell’art. 10, primo comma, Cost. Posto che, con l’espressione «norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», la norma costituzionale si riferisce soltanto alle norme consuetudinarie e dispone l’adattamento automatico, rispetto alle stesse, dell’ordinamento giuridico italiano, le norme pattizie, ancorché generali, contenute in trattati internazionali bilaterali o multilaterali (come la CEDU), esulano dalla portata normativa del suddetto art. 10 e non possono essere assunte quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale, di per sé sole, ovvero come norme interposte ex art. 10 della Costituzione. – Sulla impossibilità che le norme della CEDU, di per sé sole, fungano da parametro nei giudizi di legittimità costituzionale, v. la citata sentenza n. 188/1980. – Sull’impossibilità che le norme della CEDU fungano da norme interposte nei giudizi di legittimità costituzionale, v. le citate sentenze n. 153/1987, n. 168/1994, n. 288/1997, n. 32/1999, e le citate ordinanze n. 143/1993 e n. 464/2005.
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 10  co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)  art. 6
legge  04/08/1955  n. 848
Titolo
Costituzione e leggi costituzionali – Potestà legislativa – Limite del rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.) – Obblighi derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell’uomo (CEDU) – Eventuale contrasto di norma interna con la norma internazionale – Disapplicazione della norma interna da parte del giudice comune – Esclusione – Proposizione di questione di legittimità costituzionale – Necessità.
Testo
L’art. 117, primo comma, Cost, il quale, nel testo introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, condiziona l’esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali indubbiamente rientrano quelli derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell’uomo, se da una parte rende inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive, dall’altra attrae le stesse nella sfera di competenza della Corte costituzionale, poiché gli eventuali contrasti non generano problemi di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale, sicché il giudice comune non ha il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, presentandosi l’asserita incompatibilità tra le due come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle leggi. – Sull’impossibilità che le norme della CEDU, di per sé sole, fungano da parametro nei giudizi di legittimità costituzionale, v. le citate sentenze n. 188/1980, n. 315/1990, n. 388/1999. – Sulla qualificazione della legge di ratifica ed esecuzione della CEDU come fonte atipica, v. la citata sentenza n. 10/1993. – Sulla non operatività dei meccanismi di adattamento automatico, ex art. 10, primo comma, Cost., per le norme della CEDU, v. le citate sentenze n. 32/1960, n. 323/1989, n. 15/1996.
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione e leggi costituzionali – Potestà legislativa – Limite del rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.) – Operatività del limite nel solo ambito dei rapporti tra Stato e Regioni – Esclusione.
Testo
L’art. 117, primo comma, Cost, il quale, nel testo introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, condiziona l’esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali, non può considerarsi operante nel solo ambito dei rapporti tra lo Stato e le Regioni. L’utilizzazione del criterio interpretativo sistematico, isolato dagli altri e soprattutto in contrasto con lo stesso enunciato normativo, non è infatti sufficiente a circoscrivere l’effetto condizionante degli obblighi internazionali, rispetto alla legislazione statale, soltanto al sistema dei rapporti con la potestà legislativa regionale, giacché il dovere di rispettare gli obblighi internazionali incide globalmente e univocamente sul contenuto della legge statale, i requisiti di validità della quale non possono mutare a seconda che la si consideri ai fini della delimitazione delle sfere di competenza legislativa di Stato e Regioni o che invece la si prenda in esame nella sua potenzialità normativa generale. In ogni caso, posto che, dopo la riforma del Titolo V, lo Stato possiede competenza legislativa esclusiva o concorrente soltanto nelle materie elencate dal secondo e dal terzo comma dell’art. 117 Cost., rimanendo ricomprese tutte le altre nella competenza residuale delle Regioni, l’operatività del primo comma dell’art. 117, anche se considerata solo all’interno del Titolo V, si estenderebbe ad ogni tipo di potestà legislativa, statale o regionale che sia, indipendentemente dalla sua collocazione.
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 1

Titolo
Costituzione e leggi costituzionali – Potestà legislativa – Limite del rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.) – Obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) – Obbligo di adeguamento dell’ordinamento interno alle norme della Convenzione nella interpretazione ad essa data dalla Corte europea per i diritti dell’uomo – Sussistenza – Limite dell’accertamento della conformità a Costituzione delle norme pattizie integrative del parametro costituzionale – Fondamento.
Testo
Premesso che l’art. 117, primo comma, Cost., il quale, nel testo introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, condiziona l’esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali, può ritenersi operativo solo se vengono determinati gli “obblighi internazionali” che vincolano la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, che assumono quindi la funzione di fonte interposta, in quanto di grado intermedio tra la Costituzione, cui sono subordinati, e la legge ordinaria, e premesso altresì che, per quanto riguarda la CEDU, questa presenta, rispetto agli altri trattati internazionali, la caratteristica peculiare di aver previsto la competenza di un organo giurisdizionale, la Corte europea per i diritti dell’uomo, cui è affidata la funzione di interpretare le norme della Convenzione stessa, deve ritenersi che tra gli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi sia quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione; il che, peraltro, non comporta che le norme della CEDU, quali interpretate dalla Corte di Strasburgo, siano immuni dal controllo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale, perché, trattandosi di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, è necessario che esse siano conformi a Costituzione, e il relativo controllo deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto dall’art. 117, primo comma, Cost., e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione, estendendosi quindi ad ogni profilo di contrasto tra le “norme interposte” e quelle costituzionali, con la conseguenza che la completa operatività delle norme interposte deve superare il vaglio della loro compatibilità con l’ordinamento costituzionale italiano. – Per l’individuazione della categoria delle norme interposte, v. le citate sentenze n. 101/1989, n. 85/1990, n. 4/2000, n. 533/2002, n. 108/2005, n. 12/2006, n. 269/2007. – Sull’ampiezza del sindacato di costituzionalità sulle norme pattizie che fungono da norme interposte nel giudizio di costituzionalità, v. le citate sentenze n. 30 e n. 31/1971, n. 12 e n. 195/1972, n. 175 e n. 183/1973, n. 170/1984, n. 1/1977, n. 16/1978, n. 16 e n. 18/1982, n. 168/1991, n. 203/1989, n. 73/2001 e ordinanza n. 454/2006.
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
legge  04/08/1955  n. 848  art. 32  paragrafo 1
Titolo
Espropriazione per pubblica utilità – Espropriazione di aree edificabili – Criteri di determinazione dell’indennizzo in misura ridotta rispetto al valore venale degli immobili – Intervenuta pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo di accertamento della violazione dell’art. 1 del primo protocollo CEDU – Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU, non incompatibili con l’ordinamento costituzionale – Cessazione del carattere di transitorietà della disposizione censurata – Determinazione dell’indennità di espropriazione in assenza di un ragionevole legame con il valore venale del bene – Illegittimità costituzionale.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1 del primo Protocollo della CEDU, nella interpretazione ad esso data dalla Corte di Strasburgo, l’art. 5- bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Premesso che in base al citato art. 1 del primo Protocollo della CEDU, nella interpretazione ad esso data dalla Corte di Strasburgo – interpretazione non incompatibile con l’ordinamento costituzionale italiano e in particolare con l’art. 42 Cost. – l’indennizzo cui lo Stato è tenuto in caso di espropriazione non può ritenersi legittimo se non consiste in una somma che si ponga in rapporto ragionevole con il valore del bene, la norma censurata – la quale, con una disciplina originariamente introdotta in via transitoria, ma che ha perso tale sua caratteristica a seguito della sua riproduzione nel testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, prevede un’indennità oscillante, nella pratica, tra il 50 e il 30 per cento del valore di mercato del bene ed ulteriormente ridotta dall’imposizione fiscale – risulta priva di un «ragionevole legame» con il valore venale del bene, e quindi inidonea ad assicurare anche quel «serio ristoro» richiesto dalla giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, risultando praticamente vanificato l’oggetto del diritto di proprietà. – Sulla necessità che l’indennità di espropriazione, pur non risolvendosi nel valore venale del bene espropriato, assicuri comunque un serio ristoro al proprietario, v. le citate sentenze n. 5/1980, n. 223/1983. – Sulla medesima disposizione oggetto di censura, v. la citata sentenza n. 283/1993.
Atti oggetto del giudizio
decreto legge  11/07/1992  n. 333  art. 5  bis  co. 1
decreto legge  11/07/1992  n. 333  art. 5  bis  co. 2
legge  08/08/1992  n. 359
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
legge  04/08/1955  n. 848
protocollo alla Convenzione diritti dell’uomo  20/03/1952
Titolo
Espropriazione per pubblica utilità – Espropriazione di aree edificabili – Illegittimità costituzionale del criterio di determinazione dell’indennizzo di cui all’art. 5-‘bis’ del d.l. n. 333 del 1992 – Conseguente necessità per il legislatore di commisurare l’indennità di espropriazione al valore venale del bene – Esclusione.
Testo
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 5- bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, non comporta il dovere per il legislatore di commisurare l’indennità di espropriazione integralmente al valore di mercato del bene ablato, essendo al legislatore stesso rimesso di valutare se l’equilibrio tra l’interesse individuale dei proprietari e la funzione sociale della proprietà debba essere fisso e uniforme, oppure, in conformità all’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo, debba essere realizzato in modo differenziato, in rapporto alla qualità dei fini di utilità pubblica perseguiti, dovendosi comunque escludere che singoli espropri per finalità limitate siano assimilabili a piani di esproprio volti a rendere possibili interventi programmati di riforma economica o migliori condizioni di giustizia sociale, e fermo restando che i criteri per la determinazione dell’indennità di espropriazione riguardante aree edificabili devono fondarsi sulla base di calcolo rappresentata dal valore del bene, quale emerge dal suo potenziale sfruttamento non in astratto, ma secondo le norme ed i vincoli degli strumenti urbanistici vigenti nei diversi territori.
Atti oggetto del giudizio
decreto legge  11/07/1992  n. 333  art. 5  bis  co. 1
decreto legge  11/07/1992  n. 333  art. 5  bis  co. 2
legge  08/08/1992  n. 359
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 1

Titolo
Espropriazione per pubblica utilità – Espropriazione di aree edificabili – Illegittimità costituzionale del criterio di determinazione dell’indennizzo di cui all’art. 5-‘bis’ del d.l. n. 333 del 1992 – Conseguente necessità per il legislatore di commisurare l’indennità di espropriazione al valore venale del bene – Esclusione.
Testo
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 5- bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, non comporta il dovere per il legislatore di commisurare l’indennità di espropriazione integralmente al valore di mercato del bene ablato, essendo al legislatore stesso rimesso di valutare se l’equilibrio tra l’interesse individuale dei proprietari e la funzione sociale della proprietà debba essere fisso e uniforme, oppure, in conformità all’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo, debba essere realizzato in modo differenziato, in rapporto alla qualità dei fini di utilità pubblica perseguiti, dovendosi comunque escludere che singoli espropri per finalità limitate siano assimilabili a piani di esproprio volti a rendere possibili interventi programmati di riforma economica o migliori condizioni di giustizia sociale, e fermo restando che i criteri per la determinazione dell’indennità di espropriazione riguardante aree edificabili devono fondarsi sulla base di calcolo rappresentata dal valore del bene, quale emerge dal suo potenziale sfruttamento non in astratto, ma secondo le norme ed i vincoli degli strumenti urbanistici vigenti nei diversi territori.
Atti oggetto del giudizio
decreto legge  11/07/1992  n. 333  art. 5  bis  co. 1
decreto legge  11/07/1992  n. 333  art. 5  bis  co. 2
legge  08/08/1992  n. 359
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 1

Titolo
Espropriazione per pubblica utilità – Espropriazione di aree edificabili – Criterio di determinazione dell’indennizzo di cui all’art. 5-‘bis’ del d.l. n. 333 del 1992 – Applicazione ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore – Denunciato contrasto con il principio del giusto processo – Superfluità della relativa valutazione a seguito della intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata.
Testo
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 5- bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., rende superflua ogni valutazione sul dedotto contrasto con l’art. 111 Cost., in rapporto all’applicabilità della stessa norma ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, poiché, ai sensi dell’art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, essa non potrà avere più applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.
Atti oggetto del giudizio
decreto legge  11/07/1992  n. 333  art. 5  bis  co. 1
decreto legge  11/07/1992  n. 333  art. 5  bis  co. 2
legge  08/08/1992  n. 359
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 111
Altri parametri e norme interposte
legge  11/03/1953  n. 87  art. 30
Titolo
Espropriazione per pubblica utilità – Espropriazione di aree edificabili – Illegittimità costituzionale del criterio di determinazione dell’indennizzo di cui all’art. 5-‘bis’, commi 1 e 2, del d.l. n. 333 del 1992 – Illegittimità costituzionale, in via consequenziale, delle identiche norme contenute nel testo unico di cui al d.P.R. n. 327 del 2001.
Testo
Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 5- bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, consegue, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dei commi 1 e 2 dell’art. 37 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che contengono norme identiche a quelle dichiarate in contrasto con la Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica  08/06/2001  n. 327  art. 37  co. 1
decreto del Presidente della Repubblica  08/06/2001  n. 327  art. 37  co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge  11/03/1953  n. 87  art. 27

 

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