La Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, lettera c), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica) e 16, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) sollevata, in riferimento agli artt. 10 e 52 della Costituzione, ritenendo che non fosse irragionavole richiedere agli apolidi l’adempimento del dovere di prestazione del servizio militare.
Corte Costituzionale, sentenza del 10 maggio 1999, n. 172.
Depositata il 18 maggio 1999.
N. 172 SENTENZA 10-18 MAGGIO 1999 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, lettera c), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica) e 16, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1998 dal Tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di Ciabak Bobovicz, iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 1998. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky. Ritenuto in fatto 1. – Il Tribunale militare di Torino solleva, con ordinanza del 4 giugno 1998, in riferimento agli artt. 10 e 52 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, lettera c), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica) e 16, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), che stabiliscono che è soggetto alla leva militare l’apolide residente legalmente nel territorio della Repubblica, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. Il Tribunale militare ricorda che un problema analogo è già stato affrontato – ma solo in riferimento all’art. 52 della Costituzione – dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 53 del 1967, rigettò la questione allora proposta, sul rilievo della distinzione tra il dovere di difesa della Patria (primo comma dell’art. 52) e l’obbligo di prestazione del servizio militare (secondo comma). Pur condividendo questa impostazione di fondo, il giudice rimettente ritiene di dover nuovamente sottoporre la normativa al controllo di costituzionalità, giacché, alla stregua del riferimento dell’art. 52 della Costituzione alla sola categoria dei “cittadini”, deve ritenersi contrastante con la norma costituzionale ogni estensione del dovere di prestazione del servizio militare di leva a chi cittadino non sia. Nell’art. 52, infatti, sia il dovere di difesa della Patria sia il più specifico dovere di prestazione del servizio militare sono riferiti esplicitamente ai “cittadini”: pertanto, non sembra al Tribunale conforme al dettato costituzionale la determinazione legislativa che ricomprende gli apolidi nella sfera di soggezione al secondo dovere. L’uso del termine “cittadino” nell’art. 52 – prosegue il giudice a quo – induce pertanto a ritenere l’esistenza di uno stretto legame di interdipendenza tra il possesso della cittadinanza italiana e il dovere di difesa della Patria, che si esplica anche con l’obbligatoria prestazione del servizio. Verso l’anzidetta conclusione depone altresì, secondo il Tribunale, una interpretazione sistematica del testo costituzionale: quando in esso si vogliono tutelare diritti fondamentali di ciascun individuo, si estende la garanzia a “tutti” (ad esempio, negli artt. 2, 19, 21 e 24), mentre si riserva ai “cittadini” la tutela di posizioni soggettive che, pur se di notevole rilievo, il Costituente non ha ritenuto di pari valore (ad esempio, negli artt. 16, 17 e 18). E ad analogo esito conduce il raffronto tra l’art. 52 e l’art. 53, che prescrive che “tutti” sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche, con formula che è comunemente riconosciuta applicabile a chiunque, cittadino o meno, percepisca redditi in Italia, quale corrispettivo delle prestazioni e dei servizi di cui anche lo straniero (o il non cittadino) beneficia. La formulazione testuale della norma costituzionale, dunque – prosegue il Tribunale -, non è casuale: essa ha voluto limitare ai soli cittadini il compito di difesa della Patria, trattandosi di prestazione a carattere personale particolarmente coercitiva e pregnante, che si può giustificare solo in presenza dello stretto legame tra soggetto e Repubblica discendente dallo status civitatis. Se il dovere di difendere la Patria incombe solo sul cittadino, è solo sul cittadino che può cadere il dovere di prestazione militare, anche in funzione del mantenimento dell’indipendenza dello Stato (art. 11 della Costituzione). Inoltre, l’esigenza di una interpretazione rigorosa del testo costituzionale si ricaverebbe anche dall’art. 51, che parifica ai cittadini gli “italiani non appartenenti alla Repubblica” solo in relazione all’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, e non ad altri effetti; segno, questo, della necessità di delimitare l’equiparazione tra cittadini e non cittadini a quanto espressamente, ed eccezionalmente, previsto dalle disposizioni costituzionali, senza coinvolgere obblighi e posizioni sfavorevoli, come è appunto il dovere del servizio militare. Alla stregua di tali rilievi, le norme di legge in questione sono censurate dal Tribunale per contrasto con l’art. 52 della Costituzione. Per un secondo profilo, le medesime disposizioni si porrebbero altresì in contrasto con l’art. 10, primo comma, della Costituzione. Al riguardo, osserva il Tribunale, la prassi internazionale dominante, testimoniata da diversi testi, indurrebbe a ritenere esistente una norma internazionale generale che vincola gli Stati a non assoggettare agli obblighi militari i non cittadini e, per conseguenza, gli apolidi, ciò che del resto sarebbe stato riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 278 del 1992. La questione sollevata, conclude il giudice rimettente, è rilevante, perché se accolta determinerebbe l’assoluzione dell’imputato, apolide, dal reato di mancanza alla chiamata, non sussistendo più nei suoi confronti l’obbligo del servizio militare. 2. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. Ad avviso dell’Avvocatura, la questione è infondata, perché, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice rimettente, l’equiparazione tra apolide residente in Italia e cittadino, anche per quanto riguarda la sottoposizione agli obblighi di leva, è ragionevole ed è coerente con la più generale equiparazione stabilita, a numerosi fini, dall’ordinamento, conformemente a quanto avviene anche in altri Paesi. Quanto al profilo riferito all’art. 52 della Costituzione, varrebbero i motivi di rigetto della questione già enunciati nella sentenza n. 53 del 1967 della Corte costituzionale; quanto all’art. 10, non è dato rinvenire una prassi internazionale che vincoli gli Stati a non considerare equiparabili ai cittadini gli apolidi residenti stabilmente nel territorio statale, anche quanto agli obblighi militari. L’Avvocatura conclude pertanto per una declaratoria di infondatezza della questione. Considerato in diritto 1. – Il Tribunale militare di Torino dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, lettera c), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica) e dell’art. 16, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui prevedono l’assoggettamento alla leva militare degli apolidi residenti nel territorio della Repubblica. Le norme denunciate violerebbero gli artt. 52, che riferisce ai cittadini il dovere di difesa della Patria e il connesso obbligo del servizio militare, e 10 della Costituzione, in relazione alla norma di diritto internazionale generale che esenterebbe dagli obblighi militari coloro che non siano legati allo Stato dal rapporto di cittadinanza. 2. – La questione non è fondata. 2.1. – L’art. 52 della Costituzione, proclamando il “sacro dovere” di difesa della Patria e l’obbligatorietà del servizio militare, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, si riferisce ai cittadini italiani. Tale riferimento è esplicito, per quanto riguarda il dovere di difesa; è implicito per quanto riguarda l’obbligo del servizio militare, essendo questo – pur se dotato di una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere anzidetto, come precisato numerose volte e in relazione a diverse fattispecie dalla giurisprudenza di questa Corte (ad esempio, sentenze nn. 53 del 1967 e 164 del 1985) – un modo di rendere attuale il dovere di difesa. Del resto, specificando nel secondo comma dell’art. 52 che l’adempimento dell’obbligo di prestazione del servizio militare non pregiudica la posizione lavorativa e l’esercizio dei diritti politici, la Costituzione si riferisce espressamente ancora ai cittadini. Tuttavia, l’anzidetta determinazione dell’ambito personale di validità dell’obbligo costituzionale di prestazione del servizio militare non esclude l’eventualità che la legge, in determinati casi, ne stabilisca (come in effetti già ne stabiliva, al tempo dell’entrata in vigore della Costituzione) l’estensione. La portata normativa della disposizione costituzionale è infatti, palesemente, quella di stabilire in positivo, non già di circoscrivere in negativo i limiti soggettivi del dovere costituzionale. In breve: il silenzio della norma costituzionale non comporta divieto. Perciò deve ritenersi esistere uno spazio vuoto di diritto costituzionale nel quale il legislatore può far uso del proprio potere discrezionale nell’apprezzare ragioni che inducano a estendere la cerchia dei soggetti chiamati alla prestazione del servizio militare. Così, già nella sentenza n. 53 del 1967 di questa Corte, dovendosi giudicare della legittimità costituzionale della perdurante sottoposizione all’obbligo del servizio militare di un soggetto che, col concorso della sua volontà, aveva perduto la cittadinanza italiana, si rilevò che l’art. 52 della Costituzione “non esclude, sempre che siano osservati i precetti dell’art. 10 della Costituzione e non siano violati altri precetti costituzionali, che una legge possa” estendere l’obbligo, “quando concorrano interessi che il legislatore consideri meritevoli di tutela, anche a soggetti non in possesso della cittadinanza italiana”. L’art. 52 della Costituzione non può dunque ritenersi di per sé violato dalle disposizioni censurate. 2.2. – L’estensione dell’ambito soggettivo al di là di quanto prescritto dall’art. 52 della Costituzione rappresenta tuttavia un’eccezione alla normale riferibilità ai cittadini dell’obbligo di prestazione del servizio militare e, come tale, non è priva di limiti e condizioni, secondo la stessa indicazione contenuta nella ricordata sentenza n. 53 del 1967. Il giudice rimettente dubita che tale estensione nei confronti dell’apolide possa comportare violazione dell’art. 10, primo comma, della Costituzione, per il tramite della violazione di una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta: una norma che escluderebbe i non-cittadini dal novero di coloro che possono essere chiamati a prestare il servizio militare. Il dubbio non ha ragion d’essere. Tra i non-cittadini sono compresi gli stranieri e gli apolidi. Solo per i primi, tuttavia, può affermarsi l’esistenza della norma internazionale anzidetta (sentenze nn. 974 del 1988 e 278 del 1992), nascente dall’esigenza di impedire il sorgere di situazioni di conflitto potenziale tra opposte lealtà (si veda, oltre alle convenzioni bilaterali in materia di servizio militare nei casi di doppia cittadinanza, come ad esempio quelle cui hanno dato esecuzione le leggi 12 marzo 1977, n. 168, 5 maggio 1976, n. 401 e 12 luglio 1962, n. 1111, l’art. 5 della Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, cui ha dato esecuzione la legge 4 ottobre 1966, n. 876, sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima). Ma per coloro che si trovano in posizione di apolidìa, un conflitto di tal genere non è ipotizzabile per definizione. È per questo che le norme internazionali, rimettendo la disciplina della condizione giuridica degli apolidi alle legislazioni nazionali nel rispetto di una serie di diritti fondamentali (artt. 2 e 12 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, relativa allo status degli apolidi, cui è stata data esecuzione in Italia con la legge 1 febbraio 1962, n. 306), non fanno menzione alcuna di una loro pretesa estraneità all’obbligo di prestazione del servizio militare, cosicché nell’esperienza del diritto di altri Paesi, pur aderenti a tale Convenzione, è possibile trovare norme similari a quelle del nostro ordinamento, sottoposte al presente giudizio di costituzionalità. Anche sotto il profilo della violazione dell’art. 10 della Costituzione, la questione di costituzionalità sollevata dal giudice rimettente è infondata. 2.3. – D’altro canto deve rilevarsi, per apprezzare la non-irragionevolezza della scelta del legislatore di estendere l’obbligo militare agli apolidi residenti in Italia, la circostanza che essi godono di un’ampia tutela, in tutti i campi diversi da quello della partecipazione politica, come prescritto dalla citata Convenzione di New York del 28 settembre 1954 e dall’abbondante legislazione nazionale in materia di rapporti civili e sociali che li riguarda, alla stessa stregua dei cittadini italiani: una legislazione – culminata nell’affermazione di principio della piena parità di trattamento e della piena uguaglianza di diritti tra apolidi e cittadini italiani (artt. 1, comma 1, e 2, commi 1-5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) – che induce a ritenerli parti di una comunità di diritti la partecipazione alla quale ben può giustificare la sottoposizione a doveri funzionali alla sua difesa. Tale comunità di diritti e di doveri, più ampia e comprensiva di quella fondata sul criterio della cittadinanza in senso stretto, accoglie e accomuna tutti coloro che, quasi come in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri, secondo quanto risulta dall’art. 2 della Costituzione là dove, parlando di diritti inviolabili dell’uomo e richiedendo l’adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, prescinde del tutto, per l’appunto, dal legame stretto di cittadinanza. Una conclusione, questa, in relazione al dovere di difesa, cui è possibile pervenire perché e in quanto la Costituzione (artt. 11 e 52, primo comma) impone una visione degli apparati militari dell’Italia e del servizio militare stesso non più finalizzata all’idea della potenza dello Stato o, come si è detto in relazione al passato, dello “Stato di potenza”, ma legata invece all’idea della garanzia della libertà dei popoli e dell’integrità dell’ordinamento nazionale, come risultante anche dall’art. 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) e dall’art. 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare). Realizzandosi queste condizioni, non appare privo di ragionevolezza richiedere agli apolidi – i quali partecipano di quella comunità di diritti di cui si è detto in base a una scelta non giuridicamente imposta circa lo stabilimento della propria residenza – l’adempimento del dovere di prestazione del servizio militare, quale previsto dalle disposizioni legislative sottoposte al presente giudizio di costituzionalità. Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, lettera c), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica) e 16, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) sollevata, in riferimento agli artt. 10 e 52 della Costituzione, dal Tribunale militare di Torino con l’ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola
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