Corte Costituzionale, ordinanza dell’11 febbraio 2008, n. 32

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 41-bis, della Legge della regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7 sollevata con riferimento all’art 117 Cost., nella parte in cui prevede, tra i requisiti per la presentazione delle domande di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, che i “richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno 5 anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda”. Infatti la materia di cui trattasi “edilizia residenziale pubblica” rientra nella competenza residuale delle Regioni, riguardando il patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica.

Corte Costituzionale, ordinanza dell’11 febbraio 2008. Depositata il 21 febbraio 2008. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2008.

ORDINANZA N. 32 ANNO 2008

ANNO 2008

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 41-bis, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», introdotto dall’art. 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7, recante Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», promosso con ordinanza del 27 luglio 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Erbetti Francesca ed altri contro il Comune di Busnago ed altra, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visti gli atti di costituzione della Regione Lombardia e delle articolazioni territoriali di Milano del Sindacato Inquilini Casa e Territorio (SICeT) ed altri, del Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari (SUNIA), della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) e della Unione Sindacale Regionale della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (USR CISL), nonché l’atto di intervento della CGIL e della CISL nazionali;

udito nella udienza pubblica del 15 gennaio 2008 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi gli avvocati Vittorio Angiolini e Giuseppe Sante Assennato per il SICeT territoriale di Milano ed altri e per la CGIL e CISL, sia nelle loro articolazioni territoriali lombarde sia nazionali, ed Enzo Cardi per la Regione Lombardia.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (sede di Milano) ha sollevato, con ordinanza del 27 luglio 2006, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 41-bis, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», introdotto dall’art. 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7, recante Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», in riferimento agli artt. 3, 47, 101, 102, 103, 104, 111, 117, commi primo, secondo, lettera m), terzo, e 120 della Costituzione, nella parte in cui prevede che «per la presentazione della domanda per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 3 dell’articolo 1 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) l.r. 1/2000), i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda»;

che il rimettente premette di essere chiamato a giudicare in ordine all’annullamento dei provvedimenti del Comune di Busnago – assunti in data 23 novembre 2005, nn. 12500 e 12501 – impugnati dalle ricorrenti Erbetti Francesca e Chica Quinonez Emma Veronica, assieme alle articolazioni milanesi del Sindacato Inquilini Casa e Territorio (SICeT) territoriale di Milano, del Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari (SUNIA) provinciale di Milano, della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) lombarda, e dell’Unione sindacale Regionale della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (USR CISL);

che, ricorda ancora il Tar rimettente, i ricorrenti chiedevano l’annullamento dei provvedimenti sopra citati con i quali il Comune di Busnago rigettava le domande di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica (in seguito erp), presentate in data 22 ottobre 2005 dalle signore Erbetti Francesca e Chica Quinonez Emma Veronica, poiché – ai sensi della legge regionale della Lombardia n. 7 del 2005 – «i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda», requisito mancante ad entrambe le istanti;

che, quindi, rigettate le eccezioni di inammissibilità formulate dalla Regione Lombardia in merito alla legittimazione attiva sia delle due ricorrenti che delle suddette organizzazioni sindacali, il rimettente evidenzia come – prima della legge regionale n. 7 del 2005 e del regolamento regionale 27 marzo 2006, n. 5, recante «Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) l. r. 1/2000», la Regione Lombardia, con il regolamento regionale n. 1 del 2004, recante «Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) l. r. 1/2000», aveva stabilito che, per l’assegnazione degli alloggi erp, si dovesse tener conto – in aggiunta ai criteri del disagio familiare, abitativo ed economico – anche degli anni di residenza nella Regione stessa, attribuendo un punteggio ulteriore (5 punti per un anno fino ad un massimo di 90 per oltre 20 anni di residenza in Lombardia) e che proprio il Tar Lombardia, sezione prima, con sentenza del 29 settembre 2004, n. 4196, non impugnata dalla Regione, aveva annullato il suddetto regolamento regionale ritenendo che introducesse un elemento estraneo alla ratio della normativa sull’edilizia residenziale pubblica;

che, si ricorda ancora nell’ordinanza di rimessione, la Regione Lombardia ha successivamente approvato la legge regionale n. 7 del 2005, la quale (per i profili qui coinvolti) ha introdotto nell’art. 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, il censurato comma 41-bis;

che, in punto di rilevanza, il giudice a quo sottolinea come i provvedimenti impugnati sono stati adottati in virtù della norma censurata e, conseguentemente, in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma suddetta, il ricorso presentato contro gli atti di esclusione potrà trovare accoglimento, mentre, nel caso contrario, lo stesso dovrà essere rigettato, in quanto gli atti impugnati sarebbero «fedele e corretta applicazione del disposto normativo de quo»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il Tar rimettente ritiene di doverla esaminare in riferimento agli artt. 3, 47, 101, 102, 103, 104, 111, 117, commi primo, secondo, lettera m), terzo, e 120 della Costituzione;

che, a parere dello stesso Tar, la norma censurata viola l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, anche in relazione all’art. 47 Cost., e all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto la legge regionale n. 7 del 2005 viola (con l’introduzione del requisito della residenza o, comunque, del lavoro in Lombardia protratto per cinque anni) i principi fondamentali in materia di edilizia residenziale pubblica, fissati dalle leggi dello Stato: in particolare, viola la «finalità di favorire l’accesso all’abitazione a condizioni inferiori a quelle di mercato, a categorie di cittadini meno abbienti», affermata, secondo il rimettente, sia dalle sentenze n. 299 del 2000, n. 135 e n. 150 del 2004, che dal regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del T.U. delle disposizioni sull’edilizia economica e popolare), e confermata dalle leggi statali più recenti;

che la legge regionale, sempre secondo l’ordinanza di rimessione, contrasterebbe ancora con il disposto dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, perché limiterebbe l’accesso all’erp, intervenendo sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, livelli essenziali che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

che, per il rimettente, sarebbe altresì violato l’art. 3 della Costituzione, in quanto la norma impugnata introdurrebbe un fattore discriminatorio, rapportato alla durata del lavoro o della residenza in Lombardia, così escludendo dall’accesso alle abitazioni residenziali pubbliche proprio coloro che, in quanto non radicati da lungo tempo sul territorio regionale e alla ricerca di un lavoro, «si trovano in condizioni di maggiore difficoltà e di maggiore disagio»;

che la norma impugnata si porrebbe in contrasto anche con l’art. 120 della Costituzione, poiché renderebbe più difficoltosa la mobilità tra Regioni a chi versa in stato di bisogno, rendendo «difficile lavorare in una regione a chi non vi sia da tempo stabilmente insediato»;

che, inoltre, la disposizione denunciata determinerebbe la violazione degli art. 101, 102, 103, 104 e 111 della Costituzione, in quanto la normativa censurata appare, sempre secondo l’ordinanza di rimessione, ispirata «dall’intento di neutralizzare, mediante la modifica formale della fonte normativa, l’orientamento assunto in materia da questo TAR con la sentenza n. 4196/94», intento «che non può non risultare lesivo della funzione giurisdizionale»;

che, infine, la stessa norma, sempre per il Tar rimettente, verrebbe a violare l’art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione all’art. 48 (poi 39) del trattato CE, perché la normativa censurata contrasterebbe con il diritto dei lavoratori alla libera circolazione nell’ambito della Unione europea proprio in ragione del richiamato requisito della residenza come criterio per l’accesso alla prestazione;

che si è costituito in giudizio il Presidente della Giunta regionale della Lombardia, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata;

che, con riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, anche in relazione al precedente art. 47, l’inammissibilità viene eccepita «per mancata indicazione della norma statale interposta che si intenderebbe violata, stante la generica indicazione di violazione dei principi fondamentali in materia di edilizia residenziale pubblica», mentre, nel merito, la questione sarebbe manifestamente infondata in base alla considerazione che quasi tutte le leggi regionali in tema di erp prevedono, tra i requisiti soggettivi richiesti, il criterio della residenza e/o quello della prestazione di attività lavorativa nel Comune o, comunque, nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;

che la Regione sottolinea, altresì, come questa Corte ha sempre ritenuto l’erp «nuova materia di competenza regionale» (sentenza n. 29 del 1996), nonché come l’art. 60 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, abbia conferito alle Regioni «tutte le funzioni amministrative relative alla gestione e all’attuazione degli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica»; e che «l’assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come già affermato da questa Corte, costituisce, in linea di principio, espressione della competenza spettante alla Regione in questa materia (ordinanza n. 526 del 2002)»;

che, relativamente alla censura riferita all’art. 117, primo comma, della Costituzione, anche in relazione all’art. 48 (poi 39) del trattato CE, la difesa regionale ne sostiene l’infondatezza, in quanto il criterio oggettivo della residenza prolungata ovvero della attività lavorativa «non incide minimamente sulla cittadinanza delle persone interessate ed è assolutamente commisurato agli scopi perseguiti dal diritto interno»;

che, quindi, la difesa regionale ritiene inammissibile la questione di legittimità prospettata e comunque infondate le censure sollevate in riferimento agli artt. 101, 102, 103, 104 e 111 della Costituzione, stante la genericità delle argomentazioni contenute nell’ordinanza di rimessione, nonché la totale estraneità dei parametri costituzionali evocati alla materia di cui trattasi;

che, in particolare, con riguardo all’art. 101 della Costituzione (per il quale, nelle conclusioni, si richiede la dichiarazione di infondatezza, ma nel testo della memoria si richiama anche un profilo di inammissibilità), la Regione rileva che la sentenza n. 4196 del 2004 del Tar Lombardia aveva per oggetto l’annullamento del regolamento regionale n. 1 del 2004: ne conseguirebbe, quindi, se fosse accolta la tesi del rimettente, che la Regione sarebbe priva del potere di legiferare a seguito di una sentenza di annullamento di una normativa secondaria, con rovesciamento di quanto prevede l’art. 101 della Costituzione che dispone che i giudici siano sottoposti alla legge;

che, quanto all’art. 120 della Costituzione, la difesa regionale ritiene la censura infondata, richiamando tra l’altro la sentenza n. 51 del 1991 della Corte costituzionale secondo la quale «il divieto imposto a ciascuna Regione dall’art. 120, secondo comma, della Costituzione […], non comporta una preclusione assoluta, per gli atti regionali, di stabilire limiti al libero movimento delle persone e delle cose»;

che, inoltre, la difesa della Regione ritiene infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’art. 3 Cost., sottolineando la ragionevolezza della opzione normativa che tiene conto della «limitatezza della risorsa» e, quindi, introduce «regimi differenziati» per l’accesso al beneficio della fruizione dell’alloggio, e richiamando, altresì, a sostegno della propria affermazione, le numerose analoghe leggi di altre Regioni, nonché la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 432 del 2005, n. 34 del 2004, n. 1 del 1999 e ordinanza n. 268 del 2001);

che, per quanto riguarda l’asserita violazione dell’art. 47 della Costituzione (in realtà evocato in combinato con gli artt. 117, comma secondo, lettera m, e terzo, della Costituzione) la Regione sottolinea come la materia di cui trattasi sia di piena competenza regionale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte;

che, in prossimità dell’udienza, la Regione Lombardia ha depositato memoria illustrativa, nella quale ha, in sostanza, ribadito le precedenti argomentazioni, sia in ordine all’inammissibilità che all’infondatezza della questione;

che, in particolare, quanto al merito, dopo aver ribadito le precedenti conclusioni, ha ricordato come la sentenza n. 94 del 2007, abbia chiarito che la competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, «riguarda la determinazione dell’offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze di ceti meno abbienti», mentre la legge regionale di cui trattasi si occupa di erp e, quindi, ricade (secondo la ripartizione individuata dalla citata sentenza) nella competenza residuale delle Regioni, le quali possono legittimamente «adottare autonomi ed ulteriori meccanismi» selettivi (sentenza n. 80 del 2007), finalizzati ad un miglior funzionamento del sistema di assegnazione degli alloggi stessi.

che, nell’imminenza dell’udienza, anche il SICeT di Milano, la CGIL e la CISL – tutti già costituiti nel giudizio a quo – hanno presentato memoria, ribadendo la rilevanza della questione, nonché la fondatezza della censure;

che, quanto alla violazione degli artt. 3 e 47 della Costituzione, hanno richiamato la giurisprudenza di questa Corte sulla natura del diritto all’abitazione in virtù degli artt. 2 e 47 della Costituzione (sentenze n. 203 del 2003, n. 419 del 1991, nn. 404 e 217 del 1988);

che, per le parti costituite, ugualmente fondata sarebbe la censura relativa alla violazione dell’art. 117 della Costituzione: in particolare, ritengono vi sia violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in quanto appartiene alla competenza statale esclusiva la «fissazione dei principi che valgono a garantire uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale» dell’offerta «di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti»;

che la disciplina della Regione Lombardia sia, del resto, chiaramente discriminatoria nei confronti degli immigrati, specie extra comunitari e che sia anche in contrasto con lo stesso art. 40, comma 6, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come successivamente integrato e modificato, sarebbe confermato dalla circostanza che i cinque anni di residenza richiesti sono chiaramente finalizzati ad introdurre un criterio selettivo che sostanzialmente impedisca l’accesso al beneficio a tutti i lavoratori immigrati, in contrasto anche con la chiara indicazione della giurisprudenza costituzionale, la quale afferma che il diritto degli stranieri immigrati ad accedere all’erp è «già riconosciuto in via di principio» nel nostro testo costituzionale (sentenza n. 300 del 2005);

che, sempre secondo le parti costituite, la disposizione impugnata violerebbe l’art. 117, primo comma, della Costituzione, con la precisazione che la norma censurata non è in contrasto soltanto con la disciplina del trattato CE, relativa alla libera circolazione (su cui maggiormente insiste il Tar rimettente), ma anche con i principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (CEDU), come interpretati dalla Corte di Strasburgo;

che, infatti, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo da tempo (quanto meno a partire dalla sentenza del 16 settembre 1996, Gaygusuz c. Austria) ha «enucleato il principio, desunto direttamente dall’art. 14 CEDU, per cui ciascuno ha diritto ad usufruire della distribuzione di beni o benefici pubblici aventi rilievo anche economico senza subire discriminazioni che non dipendano dal corretto svolgimento delle finalità pubblicistiche perseguite» e che principi analoghi sono stati affermati, anche di recente, nella sentenza 25 ottobre 2005, Okpisz v. Germania, e Niedzwiecki v. Germania;

che, la difesa delle associazioni ritiene, altresì, che l’art. 3, comma 41-bis, venga a violare l’art. 120 della Costituzione, poiché ostacola la libera circolazione delle persone e dei lavoratori nel territorio nazionale;

che, d’altra parte, non può ritenersi ragionevole (alla stregua dell’art. 3 della Costituzione) l’utilizzo di criteri selettivi giustificati dalla pretesa necessità di contenimento della spesa pubblica e/o dalla valorizzazione dell’apporto lavorativo offerto dai cittadini residenti alla produzione del benessere collettivo, visto che l’erp, secondo quanto afferma il rimettente riportando l’orientamento di questa Corte, ha «il compito, a carico della collettività, di favorire l’accesso all’abitazione, a canoni inferiori a quelli correnti sul mercato, a categorie di cittadini meno abbienti», intendendo per «collettività» quella nazionale, dalla quale provengono gli interventi speciali che finanziano l’erp, considerazione questa che ulteriormente dimostrerebbe la necessità di evitare discriminazioni che siano correlate alla permanenza della residenza nelle singole regioni per periodi temporali di durata del tutto irragionevole;

che le articolazioni territoriali di SICeT, CGIL e CISL, concludono richiamando la sentenza n. 496 del 2000 della Corte costituzionale e ribadendo, quanto alla violazione degli artt. 101, 102, 103, 104 e 111 della Costituzione, gli argomenti del rimettente;

che sono, altresì, intervenute in giudizio la CGIL e la CISL nazionali, chiedendo che la questione venga dichiarata fondata;

che le stesse hanno depositato memoria in data 2 gennaio 2008, congiuntamente alle associazioni territoriali, già parti nel giudizio principale, nella quale dichiaravano di essere intervenute nel presente giudizio di costituzionalità con il solo scopo di «affiancare le loro articolazioni e rappresentanze nella Regione Lombardia, a cui è comunque riconosciuta anche statutariamente piena soggettività di stare in giudizio, per testimoniare, accanto alla rilevanza dell’oggetto della controversia, la concordia e l’impegno pieno delle organizzazioni sindacali nel domandare il ripristino della legalità costituzionale».

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (sede di Milano) con l’ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 41-bis, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», introdotto dall’art. 1, lettera a), della legge Regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», in riferimento agli artt. 3, 47, 101, 102, 103, 104, 111, 117, commi primo, secondo, lettera m), terzo, e 120 della Costituzione, nella parte in cui prevede, tra i requisiti per la presentazione delle domande di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che «i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda», requisito mancante ad entrambe le istanti;

che il rimettente censura la disposizione in questione in riferimento agli artt. 3, 47, 101, 102, 103, 104, 111, 117, commi primo, secondo, lettera m), terzo, e 120 della Costituzione, in quanto la stessa introdurrebbe un fattore di discriminazione tra i cittadini per l’accesso al servizio, violerebbe i principi fondamentali in materia di erp fissati dalle leggi dello Stato, interverrebbe sulla determinazione dei livelli essenziali, nonché contrasterebbe con il diritto dei lavoratori alla libera circolazione di cui all’art. 48 (ora 39) del trattato CE e di cui all’art. 120 della Costituzione, e sarebbe, infine, ispirata dalla finalità di neutralizzare il giudicato determinatosi sulla stessa materia;

che, in via preliminare, deve prendersi atto della rinuncia implicita degli intervenienti CGIL e CISL nazionali alla pretesa di essere parte nel presente giudizio, risultando dalla memoria depositata il 2 gennaio 2008 che l’intervento di cui trattasi era solo finalizzato a testimoniare l’identità di valutazioni, in ordine ai dubbi di costituzionalità della norma censurata, con le rispettive strutture territoriali, già parti nel giudizio a quo;

che, con riguardo alla censura di cui agli artt. 117, primo comma, e 120 della Costituzione, la questione deve ritenersi inammissibile per carenza di motivazione in ordine al parametro di cui si deduce la violazione;

che, quanto alla lamentata violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione anche in relazione all’art. 47 Cost., e dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., la questione deve ritenersi manifestamente infondata, perché la materia di cui trattasi rientra nella competenza residuale delle Regioni e non investe, in ogni caso, la problematica della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale;

che, in proposito, questa Corte ha avuto anche di recente modo di ribadire come «una specifica materia “edilizia residenziale pubblica” non compare tra quelle elencate nel secondo e terzo comma dell’art. 117 Cost.», così che esiste un terzo livello normativo che rientra nel quarto comma dell’art. 117 della Costituzione, il quale investe, appunto, la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica e, conseguentemente, coinvolge la individuazione dei criteri di assegnazione degli alloggi dei ceti meno abbienti (da ultimo, sentenza n. 94 del 2007);

che anche la lamentata violazione da parte della norma censurata dell’art. 3 della Costituzione, in quanto introduttiva di un fattore discriminatorio irragionevole e ingiustificato per l’accesso all’erp rapportato alla durata della residenza o del lavoro in Lombardia, deve ritenersi manifestamente infondata, in quanto, al riguardo, questa Corte ha avuto già modo di affermare che il requisito della residenza continuativa, ai fini dell’assegnazione, risulta non irragionevole (sentenza n. 432 del 2005) quando si pone in coerenza con le finalità che il legislatore intende perseguire (sentenza n. 493 del 1990), specie là dove le stesse realizzino un equilibrato bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco (ordinanza n. 393 del 2007);

che, rispetto agli ulteriori profili di censura prospettati dall’odierno rimettente in riferimento agli artt. 101, 102, 103, 104 e 111 della Costituzione, non si è ravvisato, per effetto della norma contestata, alcuna compromissione dell’esercizio della funzione giurisdizionale, la quale opera su di un piano diverso rispetto a quello del potere legislativo, tanto più considerando che il giudicato evocato era riferito a normazione di rango secondario;

che, pertanto, anche quest’ultima censura deve ritenersi manifestamente infondata.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 41-bis, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», introdotto dall’art. 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7, recante Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», sollevata, in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 120 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con l’ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 41-bis, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, introdotto dall’art. 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 47, 117, commi secondo, lettera m), e terzo, 101, 102, 103, 104 e 111 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 febbraio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

 

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