Tribunale di Roma, ordinanza del 6 giugno 2023
Tribunale di Lecce, ordinanza 1 giugno 2023
Corte di Cassazione, ordinanza n. 14836/2023
Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 20 aprile 2023
Circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale del 7 aprile 2023, n. 41
Corte di Cassazione, ordinanza 8 marzo 2023
Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2023
Consiglio di Stato, sentenza 6 marzo 2023
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 23 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 8 febbraio 2023
Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 1 febbraio 2023
Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023
Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023
Corte Costituzionale, ordinanza del 4 maggio 2017
Sono manifestamente inammissibili le questioni di costituzionalità dell’art. 74 Dlgs 151/01 nella parte in cui non riconosce il diritto all’assegno di maternità di base alle donne straniere titolari di permesso unico lavoro e a quelle titolari di permesso umanitario poiché il giudice a quo non ha esaminato le norme nazionali e comunitarie; in particolare in relazione alla prima categoria poiché l’art. 12 della direttiva UE 2011/98 già garantisce il diritto alla parità di trattamento; quanto alla seconda categoria poiché l’art. 34, comma 5, d.lgs 251/07 garantisce al titolare di permesso di soggiorno umanitario i medesimi diritti, anche in materia di assistenza sociale, riconosciuti al titolare di protezione sussidiaria e dunque anche il diritto al predetto assegno.
Art. 74 d.lgs 151/01 – assegno di maternità di base – titolari di permesso unico lavoro – art. 12 direttiva 2011/98 – diritto alla parità di trattamento – titolari di permesso umanitario – art. 34 comma 5 d.lgs 251/07 – assistenza sociale – uguali diritti dei titolari di protezione sussidiaria – giudice a quo – mancato esame delle norme nazionali e comunitarie – questioni di costituzionalità – manifestamente inammissibili