Tribunale di Trento, sentenza 19 settembre 2023

Costituisce una discriminazione diretta individuale, per violazione dell'art. 12 della direttiva 98/2011, la condotta dell’I.N.P.S consistente nell'aver negato la corresponsione dell’AUU, ritenendo non rientrasse, tra i requisiti soggettivi idonei a consentire al cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea l’accesso alla suddetta prestazione, la titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 co.11 d.lgs. 286/1998 ed ex art. 37 co. 5 d.P.R.394/1999 e costituisce discriminazione diretta collettiva la condotta con cui l’I.N.P.S., mediante il messaggio n. 2951 del 25/07/2022 ha ritenuto che: “Non possono invece essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi: Attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni)…”, con conseguente pregiudizio per i cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione Europea che, essendo in possesso del citato permesso di soggiorno in attesa di occupazione, non hanno presentato domanda di corresponsione dell’AUU perché dissuasi dall’orientamento interpretativo espresso dall’Istituto;

Tribunale di Roma, ordinanza del 6 giugno 2023

Il Tribunale di Roma riconosce la cittadinanza italiana ex art. 4 co. 2 l. 91/92 ad una ragazza neomaggiorenne priva di permesso di soggiorno e di iscrizione anagrafica continuativa, affermando in maniera chiara che il possesso del permesso di soggiorno non costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento della cittadinanza. In particolare il Tribunale chiarisce...

Corte di Cassazione, ordinanza n. 14836/2023

Integra molestia per ragioni di razza o di etnia, equiparata alle ipotesi di discriminazione diretta e indiretta e tutelata dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 215 del 2003, qualsiasi comportamento che sia lesivo della dignità della persona e sia potenzialmente idoneo a creare o incrementare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo nei confronti della predetta etnia, al di là e a prescindere da qualsiasi motivazione soggettiva.

Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 20 aprile 2023

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost. - sia sotto il profilo della irragionevolezza, che sotto quello della disparità di trattamento - l’art.5, comma 1, lettera b) della legge regionale Liguria 29.6.2004 n.10, nella parte in cui prevede che per accedere alle graduatorie per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sia necessaria la residenza o l’attività lavorativa da almeno 5 anni nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando.

Circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale del 7 aprile 2023, n. 41

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Modifiche alla disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni. Precisazioni sui permessi di soggiorno. Istruzioni contabili Circolare...

Corte di Cassazione, ordinanza 8 marzo 2023

L’art. 80, comma 19, L. 388/2000 - nella parte in cui condiziona la corresponsione dell’assegno sociale ai cittadini extracomunitari al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, escludendo cosi i titolari di permesso unico lavoro - appare in contrasto sia con l’art. 12 direttiva 2011/98, sia con norme costituzionali come gli artt. 3 e 38, comma 1, 11 e 117 Cost. questi ultimi con riferimento all’art. 34 CDFUE e allo stesso art. 12 direttiva 2011/98. Sussistendo quindi un’ipotesi di doppia pregiudizialità occorre privilegiare, in prima battuta, la questione di legittimità costituzionale.

Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2023

Costituisce discriminazione la condotta tenuta dalla Regione Piemonte consistente nell’aver disposto con l’art. 8, comma 1, lettera a) del DPGR n. 2543/94 il requisito della residenza in Italia “da almeno cinque anni” e il requisito dell’avere una “attività lavorativa stabile” per i soli “cittadini extracomunitari”; e costituisce altresì discriminazione la condotta tenuta dalla Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale consistente nell’aver disposto con il Bando di Concorso per l’assegnazione di alloggi in Castellamonte dell’1.6.2022 il requisito della residenza in Italia “da almeno cinque anni” e il requisito dell’avere una “attività lavorativa stabile” per i soli “cittadini extracomunitari”, nonché “l’attribuzione di 8 punti aggiuntivi a chi abbia risieduto nel Comune di Castellamonte per almeno 10 anni”

Consiglio di Stato, sentenza 6 marzo 2023

Le norme secondarie regionali (regolamento regionale lombardo) e statali (DPR 445/2000) che fanno gravare sui soli cittadini extra UE l’onere aggiuntivo di produrre idonea documentazione attestante la non proprietà di immobili all’estero ai fini dell’accesso agli alloggi ERP, si pongono in contrasto con gli artt. 2, comma 5 e 40, comma 6, TU immigrazione e pertanto devono essere disapplicate, anche alla luce delle statuizioni della sentenza Corte Cost. 9/2021.

Corte d’Appello di Trieste, sentenza 23 febbraio 2023

In materia di oneri documentali differenziati per italiani e stranieri per quanto riguarda la prova della “impossidenza” all’estero, ai fini dell’accesso al contributo di sostegno alle locazioni, i principi affermati dalla sentenza Corte Cost. 9 (2021, il diritto alla parità di trattamento dei lungo soggiornanti garantito dall’art. 11, direttiva 2003/109), la prevalenza della normativa speciale ISEE e dell’art.18, comma 3bis, L. 241/90 e infine la illegittimità della fonte secondaria costituita dall’art. 3 DPR 445/2020, per contrasto con l’art. 2, comma 5 TU immigrazione, sono tutti elementi che convergono nel senso della illegittimità della previsione regolamentare regionale che prevede detti oneri documentali differenziati, senza che sia necessario sollevare l’incidente di costituzionalità sulla norma di legge regionale alla quale il regolamento si richiama.

Tribunale di Udine, ordinanza 8 febbraio 2023

Sono non manifestamente infondate sia la questione di costituzionalità dell’art. 29, comma 1bis L.R. Friuli VG n.1/2016 nella parte in cui, prevedendo una diversa modalità di attestazione del requisito della impossidenza di immobili all’estero per italiani e stranieri, ostacola l’accesso di questi ultimi al contributo per il sostegno alle locazioni ; sia la questione di costituzionalità del comma 1, lettera d) del medesimo art. 29 nella parte in cui, tra i requisiti minimi per l’accesso al sostegno alle locazioni, indica il non essere proprietari di altri alloggi né in Italia, né all’estero; tali questioni devono altresì ritenersi rilevanti anche se il beneficio può essere comunque contestualmente riconosciuto ai ricorrenti in qualità di titolari del permesso di lungo periodo – e quindi tutelati dalla direttiva 2003/109 mediante disapplicazione della norma regionale - qualora gli stessi chiedano, nell’ambito del piano di rimozione delle discriminazioni accertate, l’ordine di modifica del Regolamento regionale applicativo nella parte in cui riproduce le disposizioni di legge.

Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023

Costituisce discriminazione il comportamento della Regione Veneto consistente nell'aver adottato la Delibera n. 753/2019, ed in particolare la previsione che esclude dall’accesso gratuito al SSN gli stranieri titolari del permesso di soggiorno per motivi familiari che rientrano nelle condizioni di cui all’art. 19 co. 2 lett. c) TUI e della USSL 8 Berica consistente nel non aver disapplicato la Delibera in osservanza dell'art. 34 del TUI, sicché la Regione Veneto deve modificare la Delibera rimuovendo la previsione discriminatoria e L'USSL 8 Berica deve provvedere all’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale della ricorrente.

Tribunale di Udine, ordinanza 1 febbraio 2023

Costituisce discriminazione in base alla nazionalità la richiesta, da parte della Regione e ai soli stranieri, di documenti aggiuntivi, rispetto a quanto richiesto agli italiani, per la prova della impossidenza di immobili ad uso abitativo nel paese di origine e in quello di provenienza ai fini dell’accesso al credito agevolato per l’acquisto della casa di abitazione; gli stranieri esclusi per non aver prodotto detti documenti hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da discriminazione mentre la Regione, in presenza di una domanda collettiva proposta da associazione legittimata, può essere condannata alla modifica del Regolamento regionale che conteneva detta previsione, con applicazione dell’art. 614 bis c.p.c.

Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023

Costituisce discriminazione la condotta tenuta dall’Inps, consistente nell’aver negato al ricorrente, cittadino extra UE, l’Assegno per il Nucleo Familiare di cui all'art. 2 del d.l. n. 69/1488, convertito nella legge n. 153/1488, in relazione alla coniuge e ai figli minori residenti all’estero, l'assegno per il nucleo familiare, dovendoli computare nel nucleo familiare al pari dei cittadini italiani in applicazione diretta delle Direttive auto esecutive ed indipendentemente dal recepimento da parte dello Stato nell'ordinamento interno.

Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023

Costituisce discriminazione il comportamento del Comune dell’Aquila consistente nell’aver adottato non solo la determina dirigenziale 362 del 4.2.2020 e il conseguente avviso pubblico 11.2.2020 del settore politiche per il benessere della persona, ma anche la delibera di giunta n. 383 del 27.9.2018 e il conseguente bando e la delibera di Giunta n. 298 del 15.7.2019 e il conseguente bando nella parte in cui prevedevano come requisito per l’inserimento in graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anziché la titolarità di un permesso unico lavoro ai sensi della direttiva 2011/98 o in subordine di un permesso di soggiorno di almeno 2 anni ex art. 40, comma 6 TU, sicché il Comune è tenuto a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale agli appellanti e a non inserire più nei bandi futuri tale requisito.
Numero dei documenti:

Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza del 30 ottobre 2017, n. 5040

Va rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari anche al convivente straniero di cittadino italiano in luogo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza del 30 ottobre 2017, n. 5040


N. 05040/2017REG.PROV.COLL.

N. 03153/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3153 del 2017, proposto da xxx a, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Migliorati e dall’Avvocato Mauro Arbosti, domiciliato ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Questura di Brescia, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve n. 1238 del 26 settembre 2016 del T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sez. II, resa tra le parti, concernente il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in favore di xxxx

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2017 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per l’Amministrazione appellata l’Avvocato dello Stato Alberto Giua;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierna appellante, xxx , ha impugnato avanti al T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, il decreto emesso nei suoi confronti dal Questore della Provincia di Brescia, che ha respinto la domanda volta ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato a cagione della mancanza di un reddito minimo idoneo al suo sostentamento sul territorio nazionale.

1.1. La ricorrente, nel dedurre l’illegittimità del provvedimento impugnato con un unico articolato motivo incentrato sulla mancata analisi della sua situazione di stabile convivenza con un cittadino italiano, formalmente suo datore di lavoro, che provvedeva al suo sostentamento, ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento.

1.2. Nel primo grado del giudizio si è costituita l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso.

2. Il T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con la sentenza n. 1238 del 26 settembre 2016, all’esito dell’istruttoria disposta sul rapporto di lavoro dichiarato e sulla sufficienza dei redditi percepiti, ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione.

2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessata e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con il conseguente annullamento del decreto contestato in primo grado.

2.2. Si è costituita l’Amministrazione appellata per resistere al gravame, di cui ha chiesto la reiezione.

2.3. Con l’ordinanza n. 2773 del 28 giugno 2017 la Sezione, in considerazione del grave pregiudizio che la ricorrente avrebbe potuto subire per la prevedibile espulsione nelle more del giudizio, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.

2.4. Infine, nella pubblica udienza del 19 ottobre 2017, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello è fondato e deve essere accolto.

4. Il primo giudice, all’esito dell’attività istruttoria disposta, ha ritenuto che la ricorrente non avesse adeguatamente comprovato i «contorni fattuali afferenti all’impiego in corso», apparsi come «nebulosi», né l’ammontare dei redditi effettivamente percepiti (p. 4 della sentenza impugnata).

4.1. Ora, sebbene tale rilievo sia corretto per aver ammesso la stessa appellante di avere messo «in piedi formalmente una assunzione e un rapporto di collaborazione domestica, in quanto questo era l’unico modo per la Sig.ra xxx di poter ottenere un permesso di soggiorno» (p. 3 del ricorso), deve il Collegio tuttavia rilevare che la ricorrente aveva già allegato, in sede procedimentale, e dimostrato, in sede giudiziale, di essere partnerconvivente di Sebastiano Giansiracusa e di coabitare con lui e con i due figli avuti da precedente unione nella medesima abitazione di Brescia.

4.2. Pertanto, nonostante la sostanziale natura fittizia del rapporto di collaborazione domestica, ma a fronte di un rapporto di convivenza evidente e dichiarato, la Questura avrebbe dovuto valutare, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d. lgs. n. 286 del 1998, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 286 del 1998, disposizione che, seppure introdotta per regolare i rapporti sorti da unioni matrimoniali, non può non applicarsi, in base ad una interpretazione analogica imposta dall’art. 3, comma secondo, Cost., anche «al partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale», secondo la formula prevista, seppure in riferimento al diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato membro UE dei suoi familiari in un altro Stato membro, l’art. 3, comma 2, lett. b), del d. lgs. n. 30 del 2007.

4.3. Una simile interpretazione non risponde solo ad un fondamentale principio di eguaglianza sostanziale, ormai consacrato, a livello di legislazione interna, anche dall’art. 1, comma 36, della l. n. 76 del 2016, per quanto qui rileva, sulle convivenze di fatto tra «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile», ma anche alle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che, anche in questa materia, si è premurata di chiarire che la nozione di «vita privata e familiare», contenuta nell’art. 8, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo includa, ormai, non solo le relazioni consacrate dal matrimonio, ma anche le unioni di fatto nonché, in generale, i legami esistenti tra i componenti del gruppo designato come famiglia naturale.

4.4. Si è assistito dunque, e non solo nella nostra legislazione nazionale, ad una interpretazione nuova ed evolutiva del concetto di famiglia, comprensivo anche delle unioni di fatto tra individui (e anche dello stesso sesso), tanto che la Corte di Strasburgo, di recente, ha chiarito come la legislazione degli Stati membri in materia di immigrazione non si può spingere sino al punto di negare all’individuo il diritto a vivere liberamente una condizione di coppia, intesa come vita familiare (Corte europea dei diritti dell’uomo, 23 febbraio 2016, ric. n. 6845/13, Pajic c. Croazia).

4.5. In altri termini, proprio in virtù della presenza di rapporti affettivi (di natura eterosessuale od omosessuale), l’eventuale applicazione di una misura di allontanamento o di diniego di un permesso di soggiorno è in grado, secondo la Corte di Strasburgo, di provocare un sacrificio sproporzionato del diritto alla vita privata e familiare per il soggetto portatore dell’interesse (Corte europea dei diritti dell’uomo, 4 dicembre 2012, ric. n. 31956/05, Hamidovic c. Italia, in particolare § 37), come avverrebbe nel caso di specie a danno irrimediabile dell’odierna appellante.

4.6. La circostanza che l’attuale legislazione in materia di permessi di soggiorno non sia stata ancora adeguata o comunque ben coordinata, sul punto, alle riforme introdotte dalla l. n. 76 del 2016 sulle unioni civili e di fatto, consentendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, di cui all’art. 30, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 286 del 1998, anche al convivente straniero di cittadino italiano, purché ne ricorrano le condizioni, formali e sostanziali, ora previste dalla stessa l. n. 76 del 2016 (e, in particolare, dall’art. 1, commi 36 e 37), non osta all’applicazione mediata, anche in via analogica, degli istituti previsti dalla legislazione in materia di immigrazione per le unioni matrimoniali e, quindi, dello stesso art. 30, e ciò per la forza, essa immediata, di principî costituzionali ed europei, la cui cogenza prescinde dalla normativa sopravvenuta della medesima l. n. 76 del 2016 e dalle conseguenti disposizioni di attuazione e/o coordinamento.

4.7. Non può che discenderne, pertanto, l’illegittimità del decreto questorile qui impugnato nella misura in cui, pur correttamente rilevando che non sussistessero i presupposti reddituali per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, non ha però valutato in violazione dell’art. 5, comma 9, del d. lgs. n. 286 del 1998, a fronte della situazione di fatto rappresentata in sede procedimentale e limitandosi solo a rilevare, illegittimamente, che il nucleo familiare della richiedente fosse composto solo dai figli e non dal compagno convivente, se sussistessero o meno i presupposti, formali e sostanziali, per rilasciare un permesso a diverso titolo e, in particolare, per i motivi familiari di cui all’art. 30, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 286 del 1998, disposizione da applicarsi necessariamente, in via analogica, anche alla convivenza di fatto della straniera, odierna appellante, con il cittadino italiano.

5. In conclusione, per i motivi esposti, l’appello deve essere accolto, sicché, in integrale riforma della sentenza impugnata, va annullato il decreto emesso il 29 dicembre 2015 dal Questore della Provincia di Brescia nei confronti dell’odierna appellante, con l’obbligo, per l’Amministrazione, di rivalutare la domanda dell’interessata secondo i principî sopra enunciati, previa verifica di una stabile relazione di convivenza, ai sensi della legislazione vigente, con Sebastiano Giansiracusa.

6. Le spese del doppio grado del giudizio, attesa la novità dei principî qui affermati di cui non constano a questo Collegio precedenti noti, possono essere interamente compensate tra le parti.

6.1. Il Ministero dell’Interno deve essere condannato a rimborsare, attesa la sua soccombenza, il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come proposto da xxx , lo accoglie e per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto Cat.A.12/2015/Immig./II Sez/gm/15BS021748 emesso il 29 dicembre 2015 dal Questore della Provincia di Brescia nei confronti della stessa.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Pone definitivamente a carico del Ministero dell’Interno il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017, con l’intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Giorgio Calderoni, Consigliere

 

 

 

 

 

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