Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza del 25 giugno 2014, n 3222

L’Amministrazione è tenuta a pronunciarsi in modo espresso sull’accoglibilità (o meno) della domanda che ad essa era stata avanzata.Per principio pacifico l’Amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento motivato sulle istanze volte ad ottenere l’esercizio di un potere che l’ordinamento le ha attribuito e ciò anche quando eventualmente ritenga di dover respingere le domande presentate (fatto salvo il caso di domande manifestamente prive di fondamento o sulle quali ha già provveduto), anche al fine di consentire agli interessati di poter utilizzare tutti gli strumenti che l’ordinamento ha previsto per la tutela delle loro ragioni.

FATTO e DIRITTO
1.- Il signor —– aveva impugnato davanti al T.A.R. per la Campania il decreto, n. 26 del 19 gennaio 2012, con il quale il Questore di Caserta aveva rigettato la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato da lui avanzata in data 18 luglio 2011, nonché il decreto del Prefetto di Caserta, n. 71 del 16 marzo 2012, recante l’ordine di espulsione con accompagnamento alla frontiera.
2.- Il T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione VI, con sentenza n. 20 del 2 gennaio 2013, ha dichiarato il difetto di giurisdizione sull’impugnato decreto di espulsione del Prefetto di Caserta ed ha accolto il ricorso proposto avverso il decreto del Questore di Caserta del 19 gennaio 2012.
Il T.A.R. aveva, infatti, rilevato che l’Amministrazione aveva ritenuto automaticamente preclusiva al rilascio del rinnovo del titolo di soggiorno la condanna riportata dallo straniero per la violazione degli artt. 110, 624 e 625 c.p., senza tenere conto «che “non tutte le ipotesi di furto aggravato (artt. 624 e 625 c.p.p.) rientrano nella previsione dell’art. 380 c.p.p.” sicché “l’autorità emanante avrebbe dovuto verificare quali aggravanti fossero state, nella fattispecie, contestate all’interessato”, tanto più che nella memoria ultima presentata il ricorrente aveva ribadito “di essersi viste riconosciute nella sede penale le attenuanti generiche”, e (senza tener conto) “dei legami familiari, a prescindere dall’esistenza o meno di una formale procedura di ricongiungimento, non potendosi ragionevolmente riconoscere una tutela minore (o nessuna tutela) a quei nuclei familiari che siano uniti ab origine o comunque si trovino riuniti senza che vi sia stato bisogno dell’apposito procedimento, sempreché la loro composizione corrisponda a quella che, occorrendo, legittimerebbe l’esercizio del diritto al ricongiungimento”».
In conseguenza, secondo il T.A.R., l’Amministrazione doveva procedere ad un riesame della vicenda, nel rispetto delle suddette statuizioni, come peraltro era stato già indicato, nell’appello cautelare, da questa Sezione con ordinanza n. 3771 del 15 settembre 2012.
3.- Non avendo comunque ottenuto il permesso di soggiorno, il signor —– si è rivolto nuovamente al T.A.R. per la Campania per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 20 del 2013 nonché per il risarcimento dei danni subiti.
Il T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione VI, con sentenza n. 5826 del 18 dicembre 2013 ha tuttavia respinto le domande proposte limitandosi ad accogliere la sola richiesta di rimborso del contributo unificato.
3.1.- In particolare, il T.A.R. ha ritenuto infondato il ricorso per ottemperanza nella parte in cui il signor —— aveva sostenuto che la citata sentenza n. 20 del 2013, passata in giudicato, era rimasta ineseguita per non essersi provveduto al rilascio del titolo di soggiorno, tenuto conto che tale obbligo non era stato «affatto dichiarato, né espressamente, né per implicito, per esser stato solo richiesto un riesame della vicenda facendo espressamente “salvi gli ulteriori provvedimenti” dell’Amministrazione».
4.- Il signor —— ha appellato l’appellata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili ed ha insistito sulla illegittimità del mancato rilascio del permesso di soggiorno che sarebbe stato determinato dall’esecuzione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Caserta.
Il signor —– ha poi insistito anche sulla richiesta di risarcimento per i danni subiti a causa del suo mancato rientro in Italia.
5.- L’appello può essere accolto solo in parte.
Si deve in primo luogo osservare che correttamente il T.A.R. ha rilevato che, a seguito della precedente sentenza dello stesso Tribunale n. 20 del 2013, passata in giudicato, l’Amministrazione non aveva l’obbligo di rilasciare al signor —– il permesso di soggiorno da lui richiesto.
La detta sentenza, infatti, si era limitata ad affermare l’illegittimità del diniego opposto all’interessato (per le ragioni indicate nella stessa) ed aveva determinato per l’Amministrazione il solo dovere di procedere ad un riesame della vicenda, nel rispetto (anche) delle suddette statuizioni.
In conseguenza deve essere respinta, anche in appello, la pretesa del signor Afrim Hoxha di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per effetto di quanto disposto dal T.A.R. nella suindicata sentenza.
6.- L’Amministrazione, peraltro, è tenuta a pronunciarsi in modo espresso sull’accoglibilità (o meno) della domanda che ad essa era stata avanzata.
Per principio pacifico, infatti, l’Amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento motivato sulle istanze volte ad ottenere l’esercizio di un potere che l’ordinamento le ha attribuito e ciò anche quando eventualmente ritenga di dover respingere le domande presentate (fatto salvo il caso di domande manifestamente prive di fondamento o sulle quali ha già provveduto), anche al fine di consentire agli interessati di poter utilizzare tutti gli strumenti che l’ordinamento ha previsto per la tutela delle loro ragioni.
Tale dovere si ripropone anche nel caso in cui, come nella fattispecie, il provvedimento adottato è stato ritenuto illegittimo dall’autorità giudiziaria ed è stato quindi eliminato dall’ordinamento.
7.- Né si può ritenere impedita la valutazione della domanda dell’interessato a causa dell’intervenuta espulsione dello straniero tenuto conto che tale espulsione risulta aver trovato il suo presupposto proprio nel provvedimento di diniego di permesso di soggiorno che è stato ritenuto illegittimo dal T.A.R. con la ripetuta sentenza n. 20 del 2013 passata in giudicato.
8.- In conseguenza, entro tali limiti, l’appello deve essere accolto e deve essere ordinato all’Amministrazione di provvedere ad un rinnovato esame della domanda di permesso di soggiorno avanzata dall’interessato, tenendo conto anche dei criteri che sono stati dettati dal T.A.R. nella sentenza n. 20 del 2013.
9.- Deve essere, infine, respinta la domanda di risarcimento dei danni che sarebbero stati determinati dal ritardo dell’Amministrazione nel provvedere e dal mancato rientro del’interessato in Italia, considerato che ogni valutazione sui danni subiti dall’interessato, a prescindere da ogni considerazione sulla presenza di tutti i relativi presupposti, può essere effettuata solo all’esito (eventualmente favorevole) del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno.
10.- Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione e liquidate, in una misura che tiene conto della parziale soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, l’appello proposto avverso la sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione VI, n. 5826 del 18 dicembre 2013, resa tra le parti, nel giudizio proposto per l’ottemperanza alla sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione VI, n. 20 del 2 gennaio 2013.
Per l’effetto, ordina alla Questura di Caserta di pronunciarsi sulla domanda di permesso di soggiorno avanzata dal signor Afrim Hoxha nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente decisione.
Condanna la Questura di Caserta al pagamento in favore dell’appellante di € 2.000,00, per le spese del doppio grado del giudizio di ottemperanza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Angelica Dell’Utri, Consigliere
Dante D’Alessio, Consigliere, Estensore
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)