Il respingimento della richiesta di permesso di soggiorno per asilo politico da parte del questore sul presupposto della decisione negativa emessa dalla competente Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato è un atto dovuto e consequenziale . In mancanza di un’istanza di parte volta a richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, ad es. per motivi umanitari, il questore non può indagare d’ufficio ai fini di verificare l’eventuale sussistenza di motivi umanitari ai fini della permanenza dello straniero in Italia.Questo soprattutto dopo l’entrata in vigore dell’art. 17 del d.lgs. n. 251/07, in base al quale la verifica dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria ovvero la possibilità di segnalare i motivi umanitari, sono di competenza della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
Depositata il 18 settembre 2009