La presenza di mezzi di sostentamento sufficienti ai sensi dei parametri stabiliti dall’art. 29 del D.lgs. n. 286/98 è condizione imprescindibile per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il periodo di disoccupazione tollerato ai sensi dell’art. 22 c. 11 del d.lgs. n. 286/98 non può giustificare una proporzionale riduzione del calcolo del reddito minimo. Il sopravvenire di nuovi elementi volti a sostenere la sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno devono essere fatti valere prima dell’emanazione del provvedimento di diniego da parte della questura , cioè prima della conclusione del procedimento amministrativo. Elementi sopravvenuti dopo l’adozione del provvedimento amministrativo possono però legittimare la proposizione di una nuova istanza dinanzi all’autorità amministrativa.
Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 9 gennaio 2009, n. 2961
[depositata in cancelleria il 13 maggio 2009]