Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 3 febbraio 2009, n. 2119

La segnalazione fatta pervenire ai sensi dell’Accordo di Schengen da parte del Paese inseritore, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato è da considerarsi, (secondo quanto dispone l’art. 1, comma 8, lett. b), del D.L. 9 settembre 2002, n. 195, Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari) automaticamente ostativa rispetto alll’istanza di emersione di lavoro irregolare, senza che possa riconoscersi all’Amministrazione alcun margine valutativo in merito all’accoglimento dell’istanza stessa.

Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 3 febbraio 2009, n. 2119, depositata in segreteria il 6 aprile 2009.

vedere anche: Decreto legge 9 settembre 2002, n. 195