Tribunale di Roma, ordinanza del 6 giugno 2023
Tribunale di Lecce, ordinanza 1 giugno 2023
Corte di Cassazione, ordinanza n. 14836/2023
Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 20 aprile 2023
Circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale del 7 aprile 2023, n. 41
Corte di Cassazione, ordinanza 8 marzo 2023
Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2023
Consiglio di Stato, sentenza 6 marzo 2023
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 23 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 8 febbraio 2023
Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 1 febbraio 2023
Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023
Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023
Consiglio di Stato, sentenza del 25 novembre 2019, n. 7990
La regola dell’accesso all’impiego nella pubblica amministrazione per i familiari regolarmente soggiornanti dei cittadini europei in Italia, resa esplicita dell’art. 7 della l. 6 agosto 2013 n.97, che ha modificato l’art. 38 del d. lgs. 165/200, va ritenuta ricognitiva di una regola già applicabile, l’art. 23 della direttiva 2004/38/CE sul diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, e va considerata auto esecutiva in base ai criteri individuati dalla Corte di giustizia sin dalla sentenza 17 dicembre 1970 C-33/70 Sace in quanto essa prevede obblighi di contenuto sufficientemente chiaro e preciso, tali da non lasciare margini allo Stato membro, fermo il suo obbligo di adottare comunque le idonee misure esecutive. Tale norma comunque non è innovativa, perché desumibile direttamente dai principi del Trattato, come ritenuto dalla stessa Corte di giustizia nella sentenza IV sezione 7 maggio 1986 C-131/85 Emir Guel.