Tribunale di Roma, ordinanza del 6 giugno 2023
Tribunale di Lecce, ordinanza 1 giugno 2023
Corte di Cassazione, ordinanza n. 14836/2023
Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 20 aprile 2023
Circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale del 7 aprile 2023, n. 41
Corte di Cassazione, ordinanza 8 marzo 2023
Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2023
Consiglio di Stato, sentenza 6 marzo 2023
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 23 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 8 febbraio 2023
Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 1 febbraio 2023
Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023
Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza del 19 settembre 2019, n. 6249
In materia di rinnovo di permesso di soggiorno per lavori autonomo, va rinnovato il permesso di soggiorno per lavoro autonomo di un cittadino straniero nonostante i requisiti di reddito non siano raggiunti nel periodo previsto, se i criteri di reddito vengono invece raggiunti l’anno successivo a quello di riferimento.L’adozione di un nuovo diniego basato sull’insufficienza del reddito, in luogo del rilascio di un permesso annuale per attesa occupazione, contrasta con la lettera e con la ratio della normativa di riferimento.
Ricordando la regola più generale di ragionevolezza relativa alla tollerabilità di temporanee o parziali carenze di reddito per i soggetti che comunque dimostrino o abbiano dimostrato la capacità di produrre reddito in conformità alla “ratio” di tutta la normativa sui requisiti di reddito riportata , il Consiglio di Stato riafferma che tale regola è valida a maggior ragione per il lavoro autonomo in ragione della maggiore variabilità dei redditi derivanti dal tipo di attività, soprattutto in una fase di prolungata crisi economica come quella attuale.