Circolare del Ministero dell’Interno del 10 ottobre 2014, n.5923

D.P.R. n. 179/2011: Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero o lo Stato, a norma dell’art. 4-bis, co. 2, TUI. Ulteriori indicazioni operative.

 

Si fa seguito alla circolare in data 31 luglio 2014 n. 4806 con la quale sono state fornite alcune indicazioni operative relative alla procedura di verifica dell’adempimento degli accordi di integrazione in scadenza.
Al riguardo, con riferimento allo svolgimento dei test per l’accertamento della conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e della vita civile, previsti dal comma 1 dell’art.6 del DPR 179/11, in attesa di pervenire alla formalizzazione del nuovo Accordo-quadro Interno MIUR, si comunica che, sono state concordate le seguenti modalità organizzative per lo svolgimento dei test.
Il test per l’assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, di cui al citato art. 6, comma 1, avrà luogo presso i Centri per l’istruzione degli adulti (CPIA), di cui ai DPR 263/12, attivi e funzionanti dal 1° settembre 2014 e/o presso le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti (CTP), laddove i CPIA non siano ancora attivi.
Detto test sarà unico, sia per l’accertamento della conoscenza della lingua italiana che per l’accertamento della conoscenza della cultura civica e della vita civile, sebbene articolato in due sezioni, e si svolgerà in un’unica giornata nelle date stabilite con il calendario definito nei protocolli d’intesa di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro 7 agosto 2012.
Infatti, la prima sezione del test verterà sulla verifica della conoscenza della lingua italiana a livello A 2; la seconda sezione riguarderà la verifica della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.
Si fa presente, che il raggiungimento almeno del “livello sufficiente” di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia comporta anche l’attribuzione del livello A2 (“solo lingua parlata”) della lingua italiana, qualora l’esaminato, nell’apposita sezione di verifica, non abbia dimostrato di avere una piena conoscenza del livello A2 (italiano scritto e parlato) o non sia già in possesso di un livello superiore di conoscenza della stessa.
Ai fini della verifica dei livello B1 di conoscenza della lingua italiana, si e convenuto con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca che il test si svolga in non più di due sessioni annuali e in un’unica sede per regione, secondo il calendario stabilito nei protocolli di intesa, di cui all’art. 4, comma 2 dei predetto Accordo quadro. Al predetto test di verifica del livello B1 accedono solo gli stranieri già in possesso di una certificazione di competenza linguistica o di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2, rilasciati rispettivamente dalle istituzioni di cui all’art. 12, comma 1 del DPR 179/11 o dai CPIA e/o dai CTP, o coloro che hanno superato il test di conoscenza di livello A2.
Per quanto concerne il finanziamento del test, questo Ufficio trasferirà i fondi, nella misura definita sulla base dell’unito standard di costo, a codeste Prefetture, ai fini della successiva assegnazione ai CPIA ero alle istituzioni scolastiche sede dei CTP, all’uopo individuate.
Si fa riserva di trasmettere quello relativo al test di conoscenza della lingua italiana a livello B1.
Atteso l’esiguo numero di richieste di prenotazione al test, si ritiene, allo stato, sufficiente programmare soltanto una sessione prima della fine del corrente anno. Tale sessione potrà essere organizzata anche nel caso in cui non dovesse essere raggiunto il numero minimo di 30 stranieri da convocare, previsto dallo standard di costo. Per consentire a codeste Prefetture di far fronte ad eventuali ulteriori esigenze per le quali sia necessario prevedere più sessioni entro la fine dell’anno in corso, si provvederà ad accreditare, in conto/competenza, sul capitolo di spesa 2301/PG2 adeguate risorse finanziarie.
Ciò posto, si invitano codeste Prefetture a voler attivare ogni utile contatto con gli Uffici Scolastici Regionali territorialmente competenti, per operare gli opportuni adattamenti ai protocolli di intesa già stipulati in applicazione dell’Accordo Quadro 7 agosto 2012 in oggetto, individuando la sede e la data di svolgimento del test.
Successivamente, atteso che, come da indicazioni fornite nella circolare del 31 luglio u.s., lo straniero può, comunque, richiedere la prenotazione al test, inviando la richiesta dalla propria area riservata di Accordo, e adesso necessario che le date e le sedi vengano caricate nell’applicativo informatico nella parte Gestione Test.
Al riguardo, si specifica che dovranno essere previste sessioni per entrambe le tipologie di test (“italiano/cultura civica” e “cultura civica”) al fine di permettere all’interessato, qualora sia in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2, di effettuare la prenotazione soltanto al test di cultura civica.
Il sistema prenoterà automaticamente la sessione corrispondente al tipo di richiesta effettuata.
La richiesta di prenotazione al test può essere effettuata, in casi particolari, anche tramite gli operatori dello Sportello Unico della Prefettura. Il sistema bloccherà l’invio di richiesta di test di cultura civica in presenza di prenotazione al test di italiano/cultura civica, in quanto il secondo li comprende entrambi.
Il caricamento degli esiti dei test, comunicati dai CPIA o CTP tramite lo stesso foglio excel contenente la lista delle convocazioni, dovrà, analogamente, essere differenziato e aggiornerà automaticamente il conteggio dei crediti e gli estremi dei relativi documenti attestanti la voce di credito.
Infine, appare utile precisare che l’eventuale superamento del test di lingua italiana, predisposto ai sensi del DM 4 giugno 2010, per i richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, non ha validità alcuna per comprovare la conoscenza della lingua italiana ai fini dell’adempimento dell’accordo di integrazione, trattandosi di test con finalità e contenuti differenti.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Scotto Lavina)

 

La circolare