Tribunale di Alessandria, ordinanza 21 gennaio 2021
Costituisce discriminazione la condotta dell'INPS consistita nell'aver negato al ricorrente, cittadino extra UE soggiornante di lungo periodo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del D.L. 69/1988 conv. in L. 153/1988 dovendosi computare nel nucleo familiare il coniuge e i figli residenti all'estero alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-303/19 del 25.11.2020 secondo cui l'art. 11 della Direttiva 109/2003/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengano presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti all'estero, qualora detto Stato membro non abbia espresso in sede di recepimento della suddetta direttiva la deroga ivi prevista.