Circolare dell’ INPS del 2 luglio 2010, n. 88

Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche.

 

I nuovi regolamenti continuano ad essere basati sui principi generali della parità di trattamento, unicità della legislazione applicabile, esportabilità delle prestazioni, divieto di cumulo di prestazioni della stessa natura a carico di due o più Stati membri per gli stessi soggetti e per lo stesso periodo, totalizzazione dei periodi assicurativi, di residenza e dei periodi equiparati.
Circa le disposizioni comuni alle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, l’articolo 50 del regolamento di base prevede la contemporanea liquidazione della prestazione nei confronti di tutti gli Stati membri alla cui legislazione l’interessato è stato soggetto. Se l’interessato soddisfa le condizioni necessarie per ottenere la prestazione soltanto ai sensi di uno o più Stati membri alla cui legislazione è stato soggetto, le istituzioni di tali Stati determinano la misura della prestazione da essi dovuta senza tener conto dei periodi maturati in base alle legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte.
Sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione, quelli maturati sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono a quelli maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, a condizione che tali periodi non si sovrappongano. L’INPS sottolinea che per quanto riguarda la legislazione italiana, i periodi di contribuzione volontaria sovrapposti a periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato membro devono essere utilizzati sia per il calcolo della pensione autonoma che per il calcolo del pro-rata, escludendo dal computo i corrispondenti periodi di contribuzione risultanti all’estero.
Sui periodi di assicurazione volontaria, qualli compiuti in Italia, anche se sovrapposti ai periodi esteri di contribuzione obbligatoria, sono presi in considerazione sia per il calcolo della pensione virtuale che del pro-rata.
Vengono inoltre forniti chiarimenti sul periodo di cura dei figli ai fini pensionistici (non possono essere presi in considerazione periodi di cura non riconosciuti dagli altri Stati membri, che siano per loro natura diversi da quelli previsti dalla nostra legislazione) e sulle clausole anticumulo: Sono prestazioni della stessa natura quelle derivanti dai periodi assicurativi maturati da una stessa persona. Le altre prestazioni devono essere considerate prestazioni di natura diversa.
Riguardo i prepensionamenti, l’INPS sottolinea che in considerazione delle differenziazioni esistenti tra i vari regimi nazionali e della scarsità dei regimi legali in materia, non è stata estesa ai prepensionamenti la totalizzazione dei periodi assicurativi.