Circolare dell’INAIL del 10 gennaio 2020, n. 2

Estensione della copertura assicurativa prevista dall’articolo 1, comma 312 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 a decorrere dall’anno 2020

L’articolo 1, comma 312 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, un Fondo finalizzato a reintegrare l’Inail dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell’articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 186, comma 9-bis, e dell’articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell’articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell’articolo 168-bis del codice penale e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
L’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 ha integrato dell’importo di 3.000.000 di euro annui, a decorrere dal 2020, la dotazione del Fondo di cui al citato articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ha esteso la copertura assicurativa Inail anche ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. […]

La circolare


Banca Dati Circolari