Circolare del Ministero dell’Interno del 6 settembre 2019, n.122106

Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in favore dei figli minori. Risposta a Quesito

Con riferimento all’unito quesito proposto da codesta Questura con la nota richiamata in epigrafe (all. n. 1), si evidenzia come la citata sentenza C-469/13 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea abbia chiarito che le disposizioni contenute nella Direttiva 2003/109/CE del 25.11.2003 non consentono ad uno Stato membro di rilasciare, a condizioni più favorevoli di quelle in essa previste, un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. (1)

In tale contesto, si ritiene che le previsioni normative contenute nell’articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che per l’ottenimento di un autonomo permesso di soggiorno richiedono che il figlio minore segua la condizione giuridica del genitore, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive, debbano essere applicate conformemente all’interpretazione fornita dalla citata Corte di Giustizia, rispetto al requisito della permanenza quinquennale sul territorio nazionale, che deve essere soddisfatto a titolo personale.

Inoltre, ai fini delle valutazioni di competenza, afferenti alla verifica degli aspetti reddituali, si rimanda al combinato disposto degli articoli 9 del d.lgs. n. 286/98  e 16 del D.P.R. n. 394/99, che, nel precisare che le indicazioni contenute nel medesimo articolato devono riguardare anche i figli minori degli anni diciotto conviventi, richiedono di accertare i presupposti economici attraverso una disamina complessiva del patrimonio familiare. (2)

Per quanto riguarda, invece, la conoscenza della lingua italiana si richiama il contenuto del Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 4 giugno 2010, che esclude dall’obbligo di sostenere il test di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del TUI, tra l’altro, i figli minori di anni quattordici.

Note:

(1) Si richiamano, sul punto, le indicazioni fornite con note di questa Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere N. 400/2014/.9 prot. 0022744 del 23.07.2014  (all n. 2).

(2) Cfr. con l’ articolo 9, comma 1, del TUI  che richiama il disposto dell’ articolo 29, comma 3, lettera b) del TUI  e con l’ articolo 16, comma 4, lettera c) del D.P.R. n. 394/99.

IL DIRETTORE CENTRALE
Bontempi

 

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