Circolare del Ministero dell’Interno del 5 luglio 1985

Direzione generale dell’Amministrazione civile – Divisione Enti Locali

Come è noto, esistono nel territorio nazionale numerose comunità nomadi, quasi tutti cittadini italiani, i quali hanno diritto di parità con gli altri cittadini, in armonia con il dettato costituzionale. Peraltro, l’inserimento dei nomadi nella società presenta numerose difficoltà, talora dovute anche a preconcetti atteggiamenti delle popolazioni e delle autorità locali.
Il problema è particolarmente sentito a livello governativo, essendo evidente l’uti-lità di una evoluzione socio-economica e culturale dei gruppi nomadi.
Al fine, pertanto, di contribuire alla promozione di una politica che valga a rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione attiva della popolazione nomade alla vita del Paese, si prega di richiamare l’attenzione dei sindaci sulla esigenza che sia agevolata, anzitutto, l’iscrizione delle famiglie nomadi nei registri della popolazione, in conformità dei principi enunciati nell’art. 2, 3° comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 228; l’iscrizione anagrafica e infatti il primo strumento per un inserimento nella vita delta collettività, essendo evidenti le difficoltà che derivano dall’impossibilita di procurarsi le necessarie certificazioni.
Dovrà, inoltre, essere favorita l’erogazione ai nomadi di prestazioni sanitarie, che in atto incontra difficoltà proprio per la mancanza di un domicilio di soccorso.
Al fine, poi, di favorire l’esercizio, da parte delle suddette persone, di attività economiche lecite e che possano costituire uno stimolo ad un inserimento nella società, sembra opportuno che sia agevolato il rilascio di licenze riguardanti attività lavorative, con particolare riferimento a quelle di commercio ambulante.
Dovrà inoltre essere richiamata la particolare attenzione dei sindaci sulla esigenza di abolire gli eventuali divieti di sosta riguardanti i soli nomadi, in quanto tali divieti sono in palese contrasto con i principi di uguaglianza e di libera circolazione dei cittadini nei territorio della Repubblica, stabiliti dagli artt. 3 e 16 della Costituzione.
Si prega, infine, di invitare i Comuni, nei quali il fenomeno dei nomadi presenta maggiore consistenza, ad esaminare la possibilità di realizzare, in appositi terreni, campeggi attrezzati con i servizi essenziali, al fine di consentire che la sosta dei nomadi si svolga nelle migliori condizioni igieniche possibili, con evidenti effetti di promozione sociale e con indubbio vantaggio perl’intera collettività. Tornerà gradito un cortese cenno di assicurazione e di intesa.