Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2023

Costituisce discriminazione la condotta tenuta dalla Regione Piemonte consistente nell’aver disposto con l’art. 8, comma 1, lettera a) del DPGR n. 2543/94 il requisito della residenza in Italia “da almeno cinque anni” e il requisito dell’avere una “attività lavorativa stabile” per i soli “cittadini extracomunitari”; e costituisce altresì discriminazione la condotta tenuta dalla Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale consistente nell’aver disposto con il Bando di Concorso per l’assegnazione di alloggi in Castellamonte dell’1.6.2022 il requisito della residenza in Italia “da almeno cinque anni” e il requisito dell’avere una “attività lavorativa stabile” per i soli “cittadini extracomunitari”, nonché “l’attribuzione di 8 punti aggiuntivi a chi abbia risieduto nel Comune di Castellamonte per almeno 10 anni”

Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023

Costituisce discriminazione il comportamento della Regione Veneto consistente nell'aver adottato la Delibera n. 753/2019, ed in particolare la previsione che esclude dall’accesso gratuito al SSN gli stranieri titolari del permesso di soggiorno per motivi familiari che rientrano nelle condizioni di cui all’art. 19 co. 2 lett. c) TUI e della USSL 8 Berica consistente nel non aver disapplicato la Delibera in osservanza dell'art. 34 del TUI, sicché la Regione Veneto deve modificare la Delibera rimuovendo la previsione discriminatoria e L'USSL 8 Berica deve provvedere all’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale della ricorrente.

Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023

Costituisce discriminazione la condotta tenuta dall’Inps, consistente nell’aver negato al ricorrente, cittadino extra UE, l’Assegno per il Nucleo Familiare di cui all'art. 2 del d.l. n. 69/1488, convertito nella legge n. 153/1488, in relazione alla coniuge e ai figli minori residenti all’estero, l'assegno per il nucleo familiare, dovendoli computare nel nucleo familiare al pari dei cittadini italiani in applicazione diretta delle Direttive auto esecutive ed indipendentemente dal recepimento da parte dello Stato nell'ordinamento interno.

Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023

Costituisce discriminazione il comportamento del Comune dell’Aquila consistente nell’aver adottato non solo la determina dirigenziale 362 del 4.2.2020 e il conseguente avviso pubblico 11.2.2020 del settore politiche per il benessere della persona, ma anche la delibera di giunta n. 383 del 27.9.2018 e il conseguente bando e la delibera di Giunta n. 298 del 15.7.2019 e il conseguente bando nella parte in cui prevedevano come requisito per l’inserimento in graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anziché la titolarità di un permesso unico lavoro ai sensi della direttiva 2011/98 o in subordine di un permesso di soggiorno di almeno 2 anni ex art. 40, comma 6 TU, sicché il Comune è tenuto a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale agli appellanti e a non inserire più nei bandi futuri tale requisito.

Tribunale di Milano, ordinanza 12 gennaio 2023

Costituisce discriminazione la condotta della Regione Lombardia consistente nel negare il diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket) di cui all’articolo 8, comma 16, L. 537/1993 a tutti i residenti disoccupati (in particolare richiedenti asilo e rifugiati) che ne facciano richiesta e che rientrino nelle condizioni di reddito, indipendentemente dalla esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro.

Consiglio di Stato, sentenza 14 dicembre 2022

Il provvedimento del 13 aprile 2018, n. 31035, con cui il Comune di Sesto San Giovanni ha escluso l’appellante dalla procedura di assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica a causa della mancata produzione della documentazione ulteriore attestante la non proprietà di alloggi adeguati nel Paese di origine o di provenienza, è illegittimo per la violazione degli artt. 2, comma 5, e 40, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei principi di parità di trattamento e divieto di discriminazione di cui agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 18 del TFUE e all’art. 14 della CEDU.

Tribunale di Pordenone, ordinanza 4 dicembre 2022

Costituisce discriminazione la condotta tenuta dalla Regione autonoma FVG consistente nell’aver adottato il Regolamento n. 208/2016 come modificato con Regolamento 84/2019 (“Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione di alloggi di edilizia sovvenzionata”) nella parte in cui, ai fini dell’accesso agli alloggi di cui all’art. 16 LR/16 prevede, all’art. 7, comma 3bis che tutti i cittadini extra UE debbano fornire “documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza”, con conseguente esclusione di tutti i richiedenti aventi cittadinanza extra UE che non forniscano tale documentazione;

Tribunale di Bergamo, ordinanza 16 novembre 2022

Si chiede alla CGUE se l’art. 29 e l’art. 26 direttiva 2011/95 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma nazionale come quella contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. a) D.L. n. 4/2019, la quale, al fine di accedere a una prestazione di contrasto alla povertà e di sostegno nell’accesso al lavoro e all’inserimento sociale come il “reddito di cittadinanza” prevede il requisito di 10 anni di residenza nello Stato Italiano, in aggiunta al requisito di 2 anni continuativi di residenza antecedenti la domanda

Tribunale di Genova, ordinanza 10 novembre 2022

Costituisce discriminazione la condotta assunta dal Comune di Genova consistente nell’avere indetto e posto in esecuzione il bando 2020 per l’accesso agli alloggi ERP, nella parte in cui prevedeva che: “i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono possedere, in sede di presentazione della domanda, la documentazione di cui all’art. 3 comma 4 del...

Tribunale di Bergamo, ordinanza 7 novembre 2022

Condizionare il riconoscimento dell’assegno temporaneo per i figli minori di cui all’art. 1, D.L. 79/2021 ai figli di cittadini di stati extracomunitari, al possesso da parte di questi ultimi del permesso di soggiorno di lungo periodo o del permesso di lavoro (o di ricerca) di durata almeno semestrale, crea una disparità di trattamento fra cittadini italiani e stranieri che, nel caso in cui questi ultimi siano anche “lavoratori”, viola la direttiva 2011/98/UE, che non prevede alcuna possibilità di deroga, né per le prestazioni non essenziali né per quelle essenziali.

Tribunale di Roma, ordinanza 4 ottobre 2022

Il requisito della residenza per 10 anni di cui gli ultimi due in maniera continuativa, richiesto per accedere alla misura del reddito di cittadinanza, va inteso in senso sostanziale, consentendo agli interessati di fornire riscontri obiettivi e univoci che dimostrino l’effettività di tale residenza anche se non risultante dai registri anagrafici, in linea con i principi comunitari che vietano qualsiasi forma di discriminazione, anche indiretta, fondata sulla nazionalità sicché, qualora tale effettività di residenza venga provata, l'INPS deve riammettere la ricorrente al beneficio.

Sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 21 luglio 2022, n. 5797

la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia a risarcire i danni non patrimoniali sofferti da un ragazzo gambiano, Darboe Ousainou, minore straniero non accompagnato giunto sulle coste italiane nel giugno del 2016, quando era appena diciassettenne. Sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 21 luglio 2022, n. 5797

Tribunale di Torino, sentenza 14 luglio 2022

La revoca del reddito di cittadinanza per asserita mancanza del requisito di 10 anni di residenza, che non tenga conto dei periodi di residenza effettiva in Italia per almeno 10 anni all’atto della domanda (provabili, ad esempio, attraverso la copertura contributiva), è illegittima sicché il ricorrente nulla deve restituire all'INPS a titolo di restituzione degli importi percepiti ma, al contrario, ha diritto a percepire la misura per il periodo successivo alla revoca sino allo scadere dei 18 mesi previsti dalla legge.

Corte d’Appello di Milano, ordinanza 31 maggio 2022

E’ rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’art. 24, comma 1, direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e all’art. 7, par. 2, del Regolamento 492/11 del Parlamento...
Numero dei documenti:

Circolare del Ministero dell’Interno del 18 gennaio 2021, n. 153580

Proroga al 30 aprile 2021 del termine di validità dei permessi e titoli di soggiorno – Decreto-legge 14 -01-2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”.

 

MINISTERO INTERNO
GABINETTO DEL MINISTRO

Decreto-legge 14 -01-2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021” D.P.C.M.14-01-2021, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. In considerazione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e del carattere ancora particolarmente diffusivo del fenomeno pandemico in atto, nei giorni scorsi sono stati adottati ulteriori, urgenti provvedimenti finalizzati a rafforzare, nella consueta ottica di prevenzione e precauzione, le misure di contenimento della diffusione del contagio sull’intero territorio nazionale.

In particolare, sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 10 del 14 gennaio 2021, è stato pubblicato il decreto-legge n. 2, di pari data, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, cui è seguito il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio (pubblicato sulla G.U., S.G. n. 11 del 15 gennaio 2021), con il quale sono state dettate misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del coronavirus.

Con riguardo al decreto-legge citato (art. 1, commi 1 e 2), va precisato, innanzitutto, che, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri di proroga dello stato di emergenza, adottata nella riunione del 13 gennaio 2021, il provvedimento ha conseguentemente fissato al 30 aprile 2021 il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 (conv., con mod., dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) e 16 maggio 2020, n. 33 (conv., con mod., dalla legge 14 luglio 2020, n. 74).

Lo stesso decreto-legge, all’art. 1, commi 3 e 4, inoltre, da un lato conferma fino al 15 febbraio 2021, la previsione delle già vigenti limitazioni di spostamento tra regioni o province autonome diverse – con la consueta eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, nonché dal rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione – dall’altro, detta ulteriori disposizioni in tema di spostamenti, che troveranno applicazione fino al 5 marzo 2021, e che saranno meglio specificate infra in sede di commento al citato d.P.C.M.

Si rileva che, ai sensi del comma 5 dell’art. 1, l’eventuale favorevole andamento epidemiologico – in presenza di uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso e quando l’incidenza settimanale dei contagi risulti inferiore, per tre settimane consecutive, a 50 casi ogni 100.000 abitanti – darà luogo, con ordinanza del Ministro della Salute, al passaggio del territorio regionale interessato in una cosiddetta “area bianca”, nella quale non si applicheranno le misure restrittive previste dall’attuale normativa anti-COVID per l’area “gialla”, per quella “arancione” e quella “rossa”, bensì appositi protocolli individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

Gli articoli 2 e 3 del decreto-legge in commento riguardano, rispettivamente, l’ambito sanzionatorio e l’implementazione del piano strategico vaccinale.

Nel permanere dell’emergenza sanitaria, il provvedimento d’urgenza, all’art. 4, ha altresì dettato norme per lo svolgimento di consultazioni elettorali nell’anno 2021.

Nel dettaglio, è stato previsto che le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgeranno entro il 20 maggio del corrente anno; entro la stessa data si terranno le consultazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli comunali sciolti ai sensi dell’art. 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020. Per l’effetto, è stata prorogata la durata delle relative straordinarie gestioni commissariali.

Con il successivo art. 5, infine, è stata prevista la proroga al 30 aprile 2021 del termine di validità dei permessi e titoli di soggiorno di cui all’art. 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Venendo all’esame delle disposizioni contemplate dal d.P.C.M del 14 gennaio 2021, si rileva preliminarmente che viene confermato l’impianto già delineato con gli analoghi precedenti provvedimenti emergenziali, secondo il quale le disposizioni relative all’area “gialla”, contengono previsioni di portata generale che, ove non derogate in maniera più restrittiva dai successivi articoli relativi all’area “arancione” e a quella “rossa”, trovano applicazione anche in tali ultimi contesti territoriali.

Si fa pertanto rinvio alle indicazioni fornite con le precedenti circolari in merito all’applicazione delle misure vigenti, anche con riferimento alla possibilità di attestare la sussistenza delle cause giustificative degli spostamenti mediante il ricorso al modulo di autodichiarazione attualmente in uso.

Tanto premesso, si illustrano i principali elementi di novità che il nuovo d.P.C.M. introduce rispetto al quadro regolatorio definito dal d.P.C.M. del 3 dicembre 2020 e dai successivi interventi normativi relativi all’attuale emergenza epidemiologica, precisando che esso troverà applicazione fino al 5 marzo 2021.

Area Gialla

Spostamenti (art. 1, commi 3 e 4)

La disposizione in epigrafe conferma, al comma 3, la vigenza del divieto di spostamenti dalle ore 22,00 alle ore 5,00, fatte salve le consuete cause eccettuative (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute).

Nel richiamare l’art. 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, lo stesso comma stabilisce, inoltre, che, in ambito regionale, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso una sola abitazione privata abitata. Tali spostamenti potranno avvenire tra le ore 5.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

Al successivo comma 4, è altresì sancito il divieto, in linea con la norma primaria contenuta nel decreto-legge n. 2/2021, e quindi con vigenza fino al 15 febbraio 2021, di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, con l’eccezione di quelli motivati dalle suddette circostanze giustificative. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. In virtù di tale ultima previsione, gli spostamenti potranno avvenire verso aree regionali anche di colore “arancione” o “rosso”.

Musei, istituti e luoghi della cultura (art. 1, comma 10, lett. r)

Ai sensi della disposizione in esame il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, finora sospeso, viene riattivato dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che, sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, siano garantite modalità di fruizione contingentate o comunque tali da evitare assembramenti e da consentire il rispetto della distanza interpersonale. Alle medesime condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.

Attività didattica (art.1, comma 10, lett.s)

Nella disposizione in epigrafe si prevede che, con decorrenza dal 18 gennaio 2021, l’attività didattica in presenza sia garantita per un minimo del 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.

Tale previsione, che rende flessibile la ripresa dell’attività didattica in presenza, sostituendo la precedente misura, stabilita in maniera fissa, con una “forbice” percentuale, non determina la riapertura dei documenti operativi già definiti a conclusione dei lavori dei Tavoli di coordinamento istituiti presso le prefetture. Infatti, tali documenti hanno programmato la ripresa delle citate attività didattiche assumendo come obiettivo la soglia del 75% della popolazione studentesca interessata, ora fissata come tetto massimo, ricomprendendo, pertanto, ogni diversa percentuale rientrante nella “forbice”.

L’assetto sopra delineato potrà essere interessato da mutamenti in dipendenza di ordinanze regionali, adottate per motivi sanitari ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, volte a differire il termine di riavvio della didattica in presenza per le scuole secondarie di secondo grado, ovvero di ordinanze del Ministro della Salute che determinino il passaggio di un territorio regionale nell’area “rossa”, per la quale la didattica in presenza per i suddetti istituti scolastici rimane sospesa.

In relazione a tali evenienze, questo Gabinetto si riserva di tenere eventuali interlocuzioni con i Prefetti delle province interessate, anche sulla base di segnalazioni che potranno pervenire all’esito delle relative attività di monitoraggio.

Università (art. 1, comma 10, lett. u)

La previsione in commento contempla che le attività universitarie didattiche e curriculari possano svolgersi oltre che a distanza anche in presenza, secondo i rispettivi piani organizzativi, predisposti in base all’andamento del quadro epidemiologico e tenendo conto delle esigenze formative.

Procedure concorsuali (art.1, comma 10, lett. z) e aa)

Un elemento di novità è rappresentato dalla previsione in base alla quale dal 15 febbraio 2021 sono consentite, nel rispetto di appositi protocolli anti-COVID, le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova.

In tema, si segnala, inoltre, la conferma delle precedenti disposizioni dalla cui coordinata lettura discende che restano consentite le procedure concorsuali concernenti, oltre al personale sanitario e della protezione civile, le Forze Armate, le Forze di Polizia e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Attività commerciali al dettaglio (art. 1, comma 10, lett. ff)

La disposizione in esame amplia ulteriormente l’ambito delle attività che restano consentite durante le chiusure festive e prefestive dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e strutture assimilabili, facendovi ora rientrare anche le librerie.

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1, comma 10, lett. gg)

Una novità importante, introdotta dal nuovo d.P.C.M, riguarda l’asporto di cibi e bevande. Infatti, ai sensi della disposizione in argomento, in relazione all’esigenza di prevenire gli assembramenti, l’asporto è ora consentito esclusivamente fino alle ore 18.00 per le attività commerciali che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati).

Impianti nei comprensori sciistici (art. 1, comma 10, lett. oo)

La citata disposizione fa decorrere dal 15 febbraio 2021 l’apertura, per gli sciatori amatoriali, degli impianti nei comprensori sciistici; tale apertura resta peraltro subordinata all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Area Arancione

Spostamenti; didattica in presenza; servizi di ristorazione; musei e mostre (art. 2, comma 4, lett. a), b), c) e d)

Premesso che la mobilità, in entrata e in uscita, nei territori ricadenti in area “arancione” resta vietata, fatta eccezione per la ricorrenza delle cause scriminanti menzionate in precedenza, si osserva che gli spostamenti verso una sola abitazione privata abitata, già commentati con riferimento alle regioni in area “gialla”, subiscono, in area “arancione”, una restrizione territoriale, essendo consentiti, nelle medesime modalità sopra illustrate, esclusivamente in ambito comunale.

Restano tuttavia consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Con riguardo alle attività dei servizi di ristorazione, il provvedimento ne ribadisce la sospensione in via generale, consentendo, come già in precedenza stabilito, la consegna a domicilio senza limiti di orario e la modalità dell’asporto fino alle ore 22,00, salvo che per le attività contrassegnate dai codici ATECO 56.3 e 47.25, in cui, analogamente all’area “gialla”, si introduce il nuovo limite orario delle ore 18,00.

Viene ribadita esplicitamente, inoltre, come misura di maggior rigore, la sospensione delle attività museali e delle mostre.

È appena il caso, infine, di evidenziare che la ripresa in presenza delle attività didattiche per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado segue le stesse previsioni già illustrate con riguardo all’area “gialla”.

Area rossa

Il complesso delle misure più restrittive introdotte con il d.P.C.M. in esame per i territori ricadenti in area “rossa” resta sostanzialmente immutato rispetto a quello delineato dal quadro precedentemente in vigore e oggetto di commento nelle pregresse circolari.

A tali misure, si aggiungono le specifiche prescrizioni in tema di spostamenti e attività di ristorazione con modalità di asporto, di contenuto identico a quelle introdotte nei territori in area “arancione” e già sopra illustrate.

In particolare, la limitazione delle regole generali di spostamento in area “rossa” trova un’eccezione nella possibilità, ammessa anche in tale area, di recarsi in un’abitazione privata abitata, in ambito comunale, con le stesse modalità previste per le altre aree.

Anche con riferimento all’area “rossa” viene ribadita in modo espresso la misura della sospensione delle mostre e dei servizi museali e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Il d.P.C.M in commento, come i precedenti, prevede che i Prefetti, ai sensi dell’art. 13, assicurino l’esecuzione e il monitoraggio generale delle misure previste.

Si confida, pertanto, nella consueta puntuale attività delle SS.LL. volta a garantire la più scrupolosa osservanza delle prescrizioni vigenti attraverso mirati servizi di controllo del territorio, soprattutto nelle aree urbane – specialmente quelle interessate da fenomeni di affollamento nelle ore serali e notturne – nei luoghi di transito e lungo le principali arterie stradali.

Si ringrazia per l’attenzione.

IL CAPO DI GABINETTO
Frattasi

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