Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2023

Costituisce discriminazione la condotta tenuta dalla Regione Piemonte consistente nell’aver disposto con l’art. 8, comma 1, lettera a) del DPGR n. 2543/94 il requisito della residenza in Italia “da almeno cinque anni” e il requisito dell’avere una “attività lavorativa stabile” per i soli “cittadini extracomunitari”; e costituisce altresì discriminazione la condotta tenuta dalla Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale consistente nell’aver disposto con il Bando di Concorso per l’assegnazione di alloggi in Castellamonte dell’1.6.2022 il requisito della residenza in Italia “da almeno cinque anni” e il requisito dell’avere una “attività lavorativa stabile” per i soli “cittadini extracomunitari”, nonché “l’attribuzione di 8 punti aggiuntivi a chi abbia risieduto nel Comune di Castellamonte per almeno 10 anni”

Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023

Costituisce discriminazione il comportamento della Regione Veneto consistente nell'aver adottato la Delibera n. 753/2019, ed in particolare la previsione che esclude dall’accesso gratuito al SSN gli stranieri titolari del permesso di soggiorno per motivi familiari che rientrano nelle condizioni di cui all’art. 19 co. 2 lett. c) TUI e della USSL 8 Berica consistente nel non aver disapplicato la Delibera in osservanza dell'art. 34 del TUI, sicché la Regione Veneto deve modificare la Delibera rimuovendo la previsione discriminatoria e L'USSL 8 Berica deve provvedere all’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale della ricorrente.

Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023

Costituisce discriminazione la condotta tenuta dall’Inps, consistente nell’aver negato al ricorrente, cittadino extra UE, l’Assegno per il Nucleo Familiare di cui all'art. 2 del d.l. n. 69/1488, convertito nella legge n. 153/1488, in relazione alla coniuge e ai figli minori residenti all’estero, l'assegno per il nucleo familiare, dovendoli computare nel nucleo familiare al pari dei cittadini italiani in applicazione diretta delle Direttive auto esecutive ed indipendentemente dal recepimento da parte dello Stato nell'ordinamento interno.

Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023

Costituisce discriminazione il comportamento del Comune dell’Aquila consistente nell’aver adottato non solo la determina dirigenziale 362 del 4.2.2020 e il conseguente avviso pubblico 11.2.2020 del settore politiche per il benessere della persona, ma anche la delibera di giunta n. 383 del 27.9.2018 e il conseguente bando e la delibera di Giunta n. 298 del 15.7.2019 e il conseguente bando nella parte in cui prevedevano come requisito per l’inserimento in graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anziché la titolarità di un permesso unico lavoro ai sensi della direttiva 2011/98 o in subordine di un permesso di soggiorno di almeno 2 anni ex art. 40, comma 6 TU, sicché il Comune è tenuto a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale agli appellanti e a non inserire più nei bandi futuri tale requisito.

Tribunale di Milano, ordinanza 12 gennaio 2023

Costituisce discriminazione la condotta della Regione Lombardia consistente nel negare il diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket) di cui all’articolo 8, comma 16, L. 537/1993 a tutti i residenti disoccupati (in particolare richiedenti asilo e rifugiati) che ne facciano richiesta e che rientrino nelle condizioni di reddito, indipendentemente dalla esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro.

Consiglio di Stato, sentenza 14 dicembre 2022

Il provvedimento del 13 aprile 2018, n. 31035, con cui il Comune di Sesto San Giovanni ha escluso l’appellante dalla procedura di assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica a causa della mancata produzione della documentazione ulteriore attestante la non proprietà di alloggi adeguati nel Paese di origine o di provenienza, è illegittimo per la violazione degli artt. 2, comma 5, e 40, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei principi di parità di trattamento e divieto di discriminazione di cui agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 18 del TFUE e all’art. 14 della CEDU.

Tribunale di Pordenone, ordinanza 4 dicembre 2022

Costituisce discriminazione la condotta tenuta dalla Regione autonoma FVG consistente nell’aver adottato il Regolamento n. 208/2016 come modificato con Regolamento 84/2019 (“Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione di alloggi di edilizia sovvenzionata”) nella parte in cui, ai fini dell’accesso agli alloggi di cui all’art. 16 LR/16 prevede, all’art. 7, comma 3bis che tutti i cittadini extra UE debbano fornire “documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza”, con conseguente esclusione di tutti i richiedenti aventi cittadinanza extra UE che non forniscano tale documentazione;

Tribunale di Bergamo, ordinanza 16 novembre 2022

Si chiede alla CGUE se l’art. 29 e l’art. 26 direttiva 2011/95 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma nazionale come quella contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. a) D.L. n. 4/2019, la quale, al fine di accedere a una prestazione di contrasto alla povertà e di sostegno nell’accesso al lavoro e all’inserimento sociale come il “reddito di cittadinanza” prevede il requisito di 10 anni di residenza nello Stato Italiano, in aggiunta al requisito di 2 anni continuativi di residenza antecedenti la domanda

Tribunale di Genova, ordinanza 10 novembre 2022

Costituisce discriminazione la condotta assunta dal Comune di Genova consistente nell’avere indetto e posto in esecuzione il bando 2020 per l’accesso agli alloggi ERP, nella parte in cui prevedeva che: “i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono possedere, in sede di presentazione della domanda, la documentazione di cui all’art. 3 comma 4 del...

Tribunale di Bergamo, ordinanza 7 novembre 2022

Condizionare il riconoscimento dell’assegno temporaneo per i figli minori di cui all’art. 1, D.L. 79/2021 ai figli di cittadini di stati extracomunitari, al possesso da parte di questi ultimi del permesso di soggiorno di lungo periodo o del permesso di lavoro (o di ricerca) di durata almeno semestrale, crea una disparità di trattamento fra cittadini italiani e stranieri che, nel caso in cui questi ultimi siano anche “lavoratori”, viola la direttiva 2011/98/UE, che non prevede alcuna possibilità di deroga, né per le prestazioni non essenziali né per quelle essenziali.

Tribunale di Roma, ordinanza 4 ottobre 2022

Il requisito della residenza per 10 anni di cui gli ultimi due in maniera continuativa, richiesto per accedere alla misura del reddito di cittadinanza, va inteso in senso sostanziale, consentendo agli interessati di fornire riscontri obiettivi e univoci che dimostrino l’effettività di tale residenza anche se non risultante dai registri anagrafici, in linea con i principi comunitari che vietano qualsiasi forma di discriminazione, anche indiretta, fondata sulla nazionalità sicché, qualora tale effettività di residenza venga provata, l'INPS deve riammettere la ricorrente al beneficio.

Sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 21 luglio 2022, n. 5797

la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia a risarcire i danni non patrimoniali sofferti da un ragazzo gambiano, Darboe Ousainou, minore straniero non accompagnato giunto sulle coste italiane nel giugno del 2016, quando era appena diciassettenne. Sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 21 luglio 2022, n. 5797

Tribunale di Torino, sentenza 14 luglio 2022

La revoca del reddito di cittadinanza per asserita mancanza del requisito di 10 anni di residenza, che non tenga conto dei periodi di residenza effettiva in Italia per almeno 10 anni all’atto della domanda (provabili, ad esempio, attraverso la copertura contributiva), è illegittima sicché il ricorrente nulla deve restituire all'INPS a titolo di restituzione degli importi percepiti ma, al contrario, ha diritto a percepire la misura per il periodo successivo alla revoca sino allo scadere dei 18 mesi previsti dalla legge.

Corte d’Appello di Milano, ordinanza 31 maggio 2022

E’ rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’art. 24, comma 1, direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e all’art. 7, par. 2, del Regolamento 492/11 del Parlamento...
Numero dei documenti:

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2020, n. 15

Attribuzione agli Ispettorati territoriali del lavoro delle quote di cui agli articoli 3, 4 e 6 del D.P.C.M. 7 luglio 2020, concernente la Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l’anno 2020.

 

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Si fa seguito alla circolare congiunta di questa Amministrazione con il Ministero dell’Interno prot. n. 3843 dell’8 ottobre 2020 relativa al D.P.C.M. in oggetto, reperibile sul sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per attribuire le quote per lavoro subordinato e autonomo di cui agli articoli 3, 4 e 6 del D.P.C.M. in oggetto agli Ispettorati territoriali del lavoro, direttamente sul sistema informatizzato SILEN, ai fini dell’emanazione del parere di competenza propedeutico al rilascio del nulla osta al lavoro da parte degli Sportelli Unici per l’Immigrazione (v. Allegati 1 e 2).

In particolare, relativamente alle quote previste all’articolo 3, comma 1 destinate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e del turistico-alberghiero, sulla base dei primi dati forniti dal Ministero dell’Interno e relativi alle istanze pervenute in ordine cronologico alla data del 28 ottobre u.s. agli Sportelli Unici per l’Immigrazione, vengono assegnate agli ITL tramite SILEN n. 4.000 quote, indistinte per settore produttivo. Si procederà a successive assegnazioni non appena perverranno ulteriori dati dal Ministero dell’Interno.

Con riferimento all’assegnazione delle quote di cui all’articolo 4:

– comma 1, riservate ad ingressi di lavoratori stranieri che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex art. 23 del T.U.I.), questa Direzione Generale provvederà ad assegnare la relativa quota su richiesta degli Ispettorati territoriali del lavoro competenti, previo riscontro positivo del nominativo del lavoratore inserito nell’elenco pubblicato sul SILEN;

– comma 2, per ingressi riservati a lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela, come già avvenuto nel passato, non vengono ripartite a livello territoriale ma restano nella disponibilità di questa Direzione Generale, che provvederà ad assegnarle sulla base delle specifiche richieste che perverranno agli Sportelli Unici per l’Immigrazione e che saranno segnalate alla scrivente dagli Ispettorati territoriali;

– commi 3 e 4, destinate alle conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, si procede ad una provvisoria ripartizione territoriale di n. 2.466 quote (v. Allegato 1), sulla base delle istanze di conversione pervenute in ordine cronologico sul sistema SPI alla data del 28 ottobre u,s,. Sulla base delle ulteriori istanze che perverranno agli Sportelli Unici per l’Immigrazione saranno successivamente attribuite le relative quote.

Con riguardo all’assegnazione delle quote per ingressi per motivi di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero, previste dall’articolo 6:

– commi 1-3, viene effettuata una prima ripartizione territoriale pari a n. 6.500 quote (di cui n. 563 per richieste di nulla osta al lavoro stagionale pluriennale), come da tabella allegata (v. Allegato 2), sulla base del fabbisogno di manodopera stagionale non comunitaria segnalato a questa Direzione Generale dagli Ispettorati territoriali del lavoro e scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Parti sociali. Gli Ispettorati territoriali potranno richiedere ulteriori quote per dare riscontro alle richieste presentate agli Sportelli Unici per l’Immigrazione;

– comma 4, viene effettuata una prima ripartizione territoriale di n. 4.938 quote (v. Allegato 2) per istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore agricolo provenienti dalle sei organizzazioni professionali dei datori di lavoro (come identificate dalla circolare prot. n. 3843 dell’8.10.2020) pervenute alla data del 28 ottobre u,s. dal Ministero dell’Interno. Si procederà, successivamente, ad assegnare le restanti quote agli Ispettorati territoriali.

Le istanze che perverranno dalle sei organizzazioni datoriali per conto ed in nome dei datori di lavoro, rientranti nella quota riservata di 6.000 unità, saranno identificate sul sistema SPI e riconoscibili dagli Ispettorati. In considerazione della sperimentazione in atto quest’anno, gli Ispettorati territoriali del lavoro procederanno ad espletare prioritariamente l’istruttoria di tali pratiche, in deroga al principio cronologico di arrivo di tutte le istanze presentate dai datori di lavoro, ai fini del rilascio del competente parere, come chiarito dalla Direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 122/2020 del 30.10.2020 (v. Allegato n. 3). Una volta esaurita la quota di 6.000 unità riservata alle organizzazioni professionali, gli Ispettorati potranno istruire le altre pratiche secondo l’ordine cronologico di arrivo sul sistema SPI ed impegnare la quota complessivamente destinata al lavoro stagionale/pluriennale, attribuita alla provincia di riferimento.

Come da prassi consolidata nell’applicazione dei precedenti decreti di programmazione dei flussi, a fronte di fabbisogni locali che si rivelassero superiori alle quote attribuite a livello provinciale gli Uffici territoriali potranno richiedere ulteriori quote per dare riscontro alle richieste presentate agli Sportelli Unici per l’Immigrazione.

PROCEDURE DI CHIUSURA FLUSSI

Si rende noto che, con riferimento alle procedure del decreto flussi per l’anno 2018 (DPCM 16.12.2017), le quote non impegnate dagli Ispettorati territoriali del lavoro entro il 30 novembre 2020 saranno azzerate nel sistema informatizzato SILEN, d’intesa con il Ministero dell’Interno.

Il Direttore Generale
Tatiana Esposito

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