Circolare del Ministero del Lavoro del 22 aprile 2005, n. 16

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.04.2005, n. 3426: «Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla situazione di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, 7 novembre 2003, 23 dicembre 2004 e 21 aprile 2005»

I. Contenuto dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri: le quote di ingresso.

Si comunica che in data 22.4.2005 é stata emanata l’allegata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3426, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla situazione di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, 7 novembre 2003, 23 dicembre 2004 e 21 aprile 2005».

La citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce una quota di 20.000 lavoratori stranieri extracomunitari stagionali da ammettere nel territorio dello Stato.

La quota di lavoratori stranieri extracomunitari stagionali riguarda:

– cittadini di Serbia-Montenegro, Croazia,Bosnia Erzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania;

– cittadini di Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, nonché dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria;

– cittadini stranieri extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell’anno 2003 o 2004.

II. Richieste di autorizzazione al lavoro.

Per le modalità d’applicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3426 si fa presente che la quota di lavoratori stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato stagionale si riferisce alle domande di autorizzazione al lavoro stagionale presentate a partire dal 3 febbraio 2005 alle Direzioni provinciali del lavoro con le modalità di presentazione indicate nelle precedenti circolari.

Le domande di autorizzazione al lavoro stagionale, anche se presentate prima dell’adozione dell’ordinanza, prive della firma del lavoratore sul contratto di lavoro possono essere utilmente collocate nelle graduatorie ed accolte, in quanto il perfezionamento del contratto può avvenire successivamente all’ingresso del lavoratore sul territorio nazionale.

Ne consegue che vanno prese in considerazione le domande giacenti presso le DPL e rimaste inevase per mancanza di quote disponibili e le nuove domande presentate alle DPL successivamente all’emanazione dell’Ordinanza con le modalità di presentazione indicate nelle precedenti circolari.

III. Distribuzione della quota di ingressi per lavoro stagionale.

Ai fini dell’immediata attuazione dell’Ordinanza, tenuto conto dei fabbisogni individuati sulla base delle domande pervenute alle singole DPL, é stata effettuata come da prospetto (Allegato 1) la distribuzione tra le Regioni e le Province Autonome della quota di ingressi per lavoro stagionale.

Gli Uffici regionali assegnatari delle quote attribuite devono ripartirle fra le singole province, secondo i fabbisogni, per consentire l’immediato rilascio delle relative autorizzazioni.

La quota complessiva di lavoratori stranieri extracomunitari stagionali distribuita alle DRL é nella misura di 16.000 unità. La restante parte, pari a 4.000 unità, viene mantenuta nella disponibilità di questo Ufficio per far fronte ad eventuali successive esigenze.

IV. Ulteriori indicazioni operative.

Per la gestione delle quote nonché per il monitoraggio della loro utilizzazione, gli Uffici dovranno continuare ad avvalersi dell’applicazione informatica denominata Sistema Informativo Lavoratori Extracomunitari e Neocomunitari (S.I.L.E.N.).

Il Direttore Generale: G.M. Silveri

Allegato 1

Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale dell’immigrazione

Ripartizione della quota dei lavoratori extracomunitari stagionali

alle Direzioni regionali del lavoro

REGIONE QUOTA
ABRUZZO

1.100

BASILICATA

70

CALABRIA

200

CAMPANIA

1.600

EMILIA ROMAGNA

5.550

FRIULI VENEZIA GIULIA

250

LAZIO

200

LIGURIA

100

LOMBARDIA

200

MARCHE

250

MOLISE

50

PIEMONTE

1.200

PUGLIA

1.000

SARDEGNA

60

SICILIA

150

TOSCANA

900

UMBRIA

150

VAL D’AOSTA

20

VENETO

1.850

Provincia Autonoma di BOLZANO

600

Provincia Autonoma di TRENTO

500

TOTALE

16.000

 

Allegato II

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 aprile 2005, n. 3426

“Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla situazione di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 20 marzo 2002, 7 novembre 2003, 23 dicembre 2004 e 21 aprile 2005.”

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attività di contrasto all’eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2005 concernente l’estensione dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, 7 novembre 2003 e 23 dicembre 2004;

Considerato l’elevato numero di richieste di lavoratori stagionali, superiore alla disponibilità di quote di ingressi autorizzabili, sulla base della vigente normativa, in particolare nei settori agricolo e turistico-alberghiero, pervenute agli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che se non tempestivamente soddisfatte potrebbero comportare una grave crisi in settori rilevanti dell’economia nazionale e favorire fenomeni di immigrazione clandestina;

Ravvisata pertanto l’urgenza di disporre, in deroga alla normativa vigente in materia, misure atte a fronteggiare la citata situazione emergenziale, provvedendo a soddisfare il fabbisogno di manodopera straniera per lavoro subordinato stagionale nel limite di ventimila unità, sulla base della stima effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla nota del 21 aprile 2005;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. In ragione della situazione emergenziale in atto di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, è autorizzato, per l’anno 2005, l’ingresso di ulteriori ventimila lavoratori stagionali extracomunitari, in deroga alla normativa vigente in materia. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla ripartizione dei summenzionati lavoratori tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate dalle competenti direzioni provinciali del lavoro. Le domande di autorizzazione al lavoro, prive della firma del lavoratore sul contratto di lavoro, anche se presentate prima dell’adozione della presente ordinanza, possono essere collocate nelle graduatorie ed accolte, con il perfezionamento del contratto successivamente all’ingresso del lavoratore nel territorio nazionale.

3. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali cittadini di Serbia e Montenegro, Croazia, Bosnia Erzegovina, ex Repubblica di Jugoslavia e Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, e dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria, nonché i cittadini stranieri non comunitari titolari di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell’anno 2003 o 2004.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2005

Il Presidente: Berlusconi