Il nuovo art. 32 TU d.lgs. 286/98, dopo la riforma operata dalla legge 129/2011

Il documento di Daniela Consoli, Monia Giovannetti e Nazzarena Zorzella vuole essere una analisi della struttura giuridica del nuovo art. 32 del TU immigrazione,
riformato da ultimo nell’agosto 2011, secondo una lettura costituzionalmente orientata che tenga conto di 3
criteri:
1) la doppia riserva di legge, di cui all’art. 10, commi 1 e 2 della Costituzione, secondo cui solo il
legislatore può disciplinare la condizione giuridica dello straniero, e dunque anche del minore
straniero; disciplina che deve essere conforme alle norme di diritto internazionale generalmente
riconosciute e alle norme ed ai trattati internazionali. Nel caso del minore vengono in rilievo: la
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, firmata il 20 novembre 1989 e ratificata con legge
176/91, la Convenzione europea dei diritti umani (Cedu) e la Costituzione europea.
2) la giurisprudenza costituzionale formatasi sull’art. 32 del TU immigrazione.
3) i principi e le norme internazionali afferenti la condizione del minore.
Molti aspetti, soprattutto di ordine pratico, non sono affrontati nella presente disamina ma verranno trattati
in successivi interventi.