Tribunale di Agrigento: non si possono sanzionare le ONG perché non comunicano con i Libici

Con l‘ordinanza del 3 dicembre 2025, il Tribunale di Agrigento ha sospeso il fermo amministrativo della barca a vela TROTAMAR III, del CompassCollective, un rete di attivisti impegnata nel supporto delle attività di ricerca e salvataggio di naufraghi nel Mediterraneo centrale, affermando che la mancata comunicazione con le autorità libiche non è prevista dalla legge come motivo di sanzione e quindi non può giustificare né multe né fermi amministrativi.

La TROTAMAR III e il suo comandante erano stati accusati di non avere comunicato immediatamente le operazioni di soccorso al Centro di Coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area di responsabilità si è svolto l’evento (quello libico), avendo comunicato il soccorso esclusivamente alle autorità maltesi e italiane.

Tale operatività – peraltro necessitata dalla notoria violenza delle autorità libiche e della loro collusione con trafficanti di persone, oltre che dal mancato rispetto di basilari diritti umani in Libia – aveva comportato il fermo amministrativo dell’imbarcazione e la comminazione di una sanzione amministrativa nei confronti del comandante e dell’armatore.

Con l’ordinanza in questione il Tribunale di Agrigento specifica che, stante la natura sostanzialmente penale della sanzione irrogata e, comunque, in base alla legge (art. 1, l. 689/81, il quale riflette i dettami di cui all’art. 25, co. 2 Cost.), devono essere considerati prioritariamente “il principio della tassatività e determinatezza della fattispecie nonché il principio del divieto di interpretazione analogica“.

Ciò comporta che le sanzioni possono teoricamente essere irrogate solo in caso di violazione di “una della condizioni” di cui alle lettere a) f) dell’art. 1, co. 2 bis, d.l. 130/2020, come più volte modificato e convertito in legge, da ultimo a seguito degli interventi normativi promossi dal Governo attualmente in carica in Italia.

Tra quelle condizioni non figura espressamente il non avere comunicato con tempestività le operazioni di soccorso al Centro di Coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area di responsabilità esse si sono svolte e, dunque, tale omissione non può essere sanzionata.

L’importanza di tale pronuncia, rigidamente ancorata a precisi e corretti parametri normativi e principi generali dell’ordinamento, consiste nel rafforzare la convinzione che la mancata comunicazione con i soggetti libici da parte delle imbarcazioni della cd. Flotta civile non può essere oggetto di sanzioni. Circostanza, tale ultima, già riconosciuta da altri Tribunali e Corti di Appello in ragione della constatazione per la quale le autorità libiche non possono definirsi come attori credibili nell’ambito del sistema di ricerca e salvataggio e, comunque, la Libia non può essere ritenuto un luogo di sbarco sicuro per naufraghi, migranti e richiedenti asilo.

La decisione del Tribunale di Agrigento si inserisce nell’alveo delle tante decisioni di cui ASGI ha dato conto nel corso degli ultimi due anni, le quali dimostrano la illegittimità delle prassi amministrative applicative del cd. decreto Piantedosi contro le ONG e di quella stessa normativa.

ASGI continua a chiedere che le attività delle organizzazioni impegnate nella ricerca e salvataggio di persone nel Mediterraneo non vengano criminalizzate, che le autorità amministrative non applichino norme che diminuiscono la capacità operativa dei soccorsi in mare e che sia abrogata tutta la legislazione che, in materia, è stata da ultimo voluta dall’attuale Governo italiano.


L’ordinanza del 3 dicembre 2025 del Tribunale di Agrigento