Diritto di asilo: nota di approfondimento ASGI sull’ elenco dei paesi di origine sicuri

Tipologia del contenuto:Analisi giuridica//Notizie//Pubblicazioni

Con proprio decreto del 4 ottobre 2019 (pubblicato sulla g.u. del 7 ottobre 2019), il Ministro degli affari Esteri e della Cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, ha esercitato la facoltà prevista nell’art. 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ed ha adottato l’elenco dei Paesi di origine sicuri ai fini delle procedure di esame delle domande di riconoscimento della protezione internazionale.

ASGI ha elaborato una nota di approfondimento in cui ha esaminato i contenuti del provvedimento approfondendo gli aspetti ritenuti di dubbia legittimità.


Indice della nota di approfondimento ASGI

1. La determinazione e l’aggiornamento dell’elenco dei Paesi di origine sicuri nell’art. 2-bis decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ai fini delle procedure di esame delle domande di riconoscimento della protezione internazionale. I dubbi di legittimità della nozione di Paese di origine sicuro

2. La determinazione dell’elenco dei Paesi di origine sicuri e la (mancata) previsione di esclusioni di categorie di persone e di determinate zone all’interno di ogni Paese

3.Fondamenti e motivazioni della designazione di Paesi di origine sicuri

3.1 L’obbligo di motivare il decreto di determinazione o di aggiornamento dell’elenco dei Paesi di origine sicuri

3.2 Le motivazioni generali per la designazione di uno Stato quale Paese di origine sicuro: gli indici generali ricavabili dalle norme legislative, internazionali, europee e costituzionali

3.2.1 Gli Stati UE come Paesi reciprocamente sicuri

3.2.2 Gli elementi e le informazioni in base ai quali valutare ogni Stato

3.2.3 Presupposti ai fini della designazione di uno Stato quale Paese di origine sicuro

3.2.4 I 14 requisiti che devono essere verificati in ogni Stato ai fini della sussistenza dei presupposti per essere considerato Paese di origine sicuro

4.L’aggiornamento dell’elenco dei Paesi di origine sicuri

5.La decorrenza degli effetti della designazione di Paese di origine sicuro e dell’aggiornamento dall’elenco dei Paesi di origine sicuri

6. La decorrenza degli effetti della designazione di Paese di origine sicuro e dell’aggiornamento dall’elenco dei Paesi di origine sicuri

7. L’entrata in vigore del decreto

8.La mancanza di motivazioni e dei requisiti indicati negli Stati inclusi dal d.m.a.e. 4 ottobre 2019 nell’elenco dei Paesi di origine sicuri

9.Presupposti ed elementi di diritto e di fatto che rendono illegittima l’inclusione di determinati Stati nell’elenco dei Paesi di origine sicuro e/o la mancata previsione di categorie di persone o di determinate zone escluse dagli effetti di tale decreto: tutti gli altri Stati inclusi nel d.m.a.e. 4 ottobre 2019, esclusa la repubblica di Capoverde


Nota di commento del Decreto del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale del 4 ottobre 2019 sull’elenco dei paesi di origine sicuri


Foto di ExplorerBob da Pixabay

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