La revoca dell’accoglienza dei richiedenti asilo – scheda pratica

Tipologia del contenuto:Notizie

Il quadro giuridico e i principali contrasti tra normativa italiana ed europea.

 

Partendo dall’analisi del sistema della accoglienza in Italia, alla luce delle disposizioni contenute nella direttiva 2013/33/UE,  principale normativa europea in materia, recepita in Italia con il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, e tenendo conto della progressiva costruzione del cd. Sistema Europeo Comune di Asilo, la scheda intende inquadrare la disciplina giuridica delle revoche dei provvedimenti di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

La direttiva 2013/33/UE prevede un sistema articolato ed una serie di presupposti in base ai quali è possibile ridurre l’ accoglienza, stabilendo, all’art. 20, un sistema graduale di limitazione delle misure assistenziali o, quale extrema ratio, la completa revoca delle stesse.

La gradazione della sanzione risponde ad un basilare principio di giustizia, che consegue all’ esigenza di potere adottare rimedi effettivamente proporzionali ai fatti contestati, perché è soltanto dalla valutazione della gravità del fatto che può discendere la applicazione di una sanzione proporzionale ed adeguata a quello specifico comportamento.

Per questa ragione i principi di proporzionalità ed adeguatezza devono ritenersi indefettibili di ogni provvedimento amministrativo in materia.

Dopo una necessaria analisi del sistema di accoglienza in Italia, la scheda riassume l’orientamento della più recente giurisprudenza amministrativa in materia di revoca, dall’analisi delle fattispecie che integrano l’atto di revoca alle modalità con cui tali provvedimenti vengono attuati, ricordando, tra l’altro che “l’atto di revoca deve essere necessariamente ed adeguatamente motivato, sia in virtù della esplicita volontà in tale senso da parte del legislatore europeo, sia in base ai principi ordinari dell’atto amministrativo”.

Quanto alla decorrenza degli effetti della revoca (questione rilevante anche in virtù della varia composizione – monetaria ed in servizi – delle condizioni materiali di accoglienza), si ricorda che il decreto di revoca del Prefetto ha effetto esclusivamente a partire dalla sua comunicazione al richiedente asilo. Ciò è esplicitamente previsto dall’art. 23, co. 5, d.lgs. n. 142/2015, in virtù del quale “Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 2”. E’ logico ritenere che la comunicazione debba essere fornita a mezzo notificazione del decreto prefettizio di revoca, sia perché unica modalità certa di comunicazione sia perché a partire da quella data decorreranno i termini (60 giorni) per impugnare l’atto.

La  scheda si conclude esaminando i contrasti più rilevanti che la disciplina normativa italiana contiene rispetto a quella dell’Unione Europea.


La revoca dell’accoglienza dei richiedenti asilo
Scheda pratica a cura di Dario Belluccio ( aggiornata a giugno 2017)


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Foto : Pixabay

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