L’ASGI giudica errata ed inopportuna la circolare e ricorda al Ministro che la protezione umanitaria deriva dalla Costituzione .
Il Ministro dell’interno e la protezione umanitaria: perché è vano il suo tentativo di prescrivere orientamenti politici alle Commissioni territoriali
La circolare del Ministero dell’interno del 4 luglio 2018, inviata alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, è inopportuna ed errata nei suoi presupposti e nelle sue finalità.
INOPPORTUNA, perché il Ministro dell’interno è un organo politico che vuole dare indicazioni politiche ad un organismo amministrativo – le Commissioni territoriali – sia in relazione ai tempi amministrativi di definizione delle domande di protezione internazionale, sia per contenere il riconoscimento della protezione umanitaria in base a motivazioni esplicitamente economiche.
L’autonomia formale delle Commissioni (“Ogni Commissione territoriale e ognuno delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione”: art. 4, co. 3-bis d.lgs. 25/2008) è già dubbia stante la presidenza assunta ex lege da un funzionario della carriera prefettizia (ovverosia dipendente direttamente dal Ministro dell’interno) e la prevalenza del suo voto rispetto agli altri componenti; oggettiva non indipendenza che potrà manifestarsi ancora di più se, nonostante l’assunzione di 250 commissari specializzati in materia di protezione internazionale, si volesse (come appare evidente) condizionarne l’operato.
In questo già ambiguo e contraddittorio contesto giuridico ed in mancanza di una Agenzia indipendente che vagli le istanze di protezione internazionale, la circolare del Ministro dell’interno cerca di rafforzare l’indirizzo politico del dicastero, innanzitutto chiedendo un’accelerazione dei tempi di definizione delle domande di protezione internazionale, facendo prevalere il tempo sul diritto. Richiesta che appare in contrasto con il dovere, per l’autorità competente all’esame delle domande di protezione internazionale, di valutare “su base individuale”, ovverosia caso per caso, la singola richiesta e di raffrontare le dichiarazioni del richiedente con le specifiche e pertinenti informazioni sul Paese di origine. Operazione, quest’ultima, che richiede oggettivamente un congruo tempo, dovendosi cercare e valutare vari Rapporti (di agenzie umanitarie, di organismi istituzionali e non), oltre che altre innumerevoli fonti, al fine di porle in relazione con il contesto personale di
origine di ogni singolo richiedente.
L’esame della domanda di protezione non può, dunque, essere oggetto di tentativi di strumentalizzazione ed accelerazione che andrebbero a svantaggio della congruità e specificità della valutazione, come stabilito dalla legge, e che inciderebbero sul contenuto delle decisioni, già oggi troppo spesso prive di effettiva motivazione, con conseguente inevitabile aumento del contenzioso giudiziale.
INOPPORTUNA ed ERRATA, perché la circolare del 4 luglio esorta, di fatto, le Commissioni territoriali a contenere il riconoscimento della protezione umanitaria, istituto che, secondo il Ministro, sopravvive in Italia “Nonostante l’avvenuto recepimento nel nostro Ordinamento della protezione sussidiaria”. Ignora il Ministro che si tratta di due istituti completamente diversi e che l’art. 5, co. 6 TU 286/98, che prevede la cd. protezione umanitaria, esiste da ben prima della normativa sulla protezione internazionale (del 2007-2008) in quanto è stato introdotto nel 1998 dalla legge n. 40/98, poi trasfusa nel TU 286/98.
Ma soprattutto ignora che il fondamento dell’art. 5, co. 6 TU 286/98 si trova proprio nella nostra Costituzione, di cui attua vari precetti, tant’è che riguarda tutte le situazioni nelle quali una persona straniera (dunque, non solo il richiedente asilo) non possa conseguire un permesso di soggiorno secondo le regole ordinarie, ma lo debba avere in ottemperanza a “serie ragioni umanitarie” o derivanti da obblighi costituzionali o da obblighi internazionali. Secondo la costante ed unanime
interpretazione della Corte di Cassazione, l’art. 5, co. 6 TU 286/98 attua anche l’asilo costituzionale di cui all’art. 10, co. 3 della Costituzione, il quale garantisce protezione a tutte le persone che appartengono a Paesi nei quali non siano effettivamente rispettate le libertà fondamentali previste dalla nostra Costituzione. l’art. 5, co. 6 TU immigrazione non si limita a realizzare l’asilo costituzionale, in quanto vari altri obblighi costituzionali sono dallo stesso tutelati, tra i quali, in particolare, l’art. 2 della Costituzione (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”), l’art. 3 (divieto di discriminazione e dovere di rimuovere gli ostacoli all’uguaglianza sostanziale), l’art. 13 (inviolabilità della libertà personale, con le tutele ivi previste), gli artt. 17 e 18 (libertà di riunione e di associazione) l’art. 21 (libertà di manifestazione del pensiero), gli artt. 29-30 (diritto alla protezione per la famiglia), l’art. 32 (diritto alla salute), l’art. 34 (diritto all’istruzione dei minori), ecc.
Inoltre, come già ricordato, l’art. 5, co. 6 TU 286/98 ricomprende anche situazioni alle quali corrispondano obblighi internazionali dello Stato italiano, tra i quali vanno richiamati gli articoli inderogabili della Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950 (artt. 2 – diritto alla vita – art. 4, & 1 – divieto di riduzione in schiavitù o servitù – art. 3 – divieto di trattamenti inumani e degradanti – art. 7 – nulla poena sine lege) ed anche l’art. 8 (divieto di interferenze arbitrarie alla vita privata ed alla vita familiare).
Va ricordato, del resto, che l’Italia si è impegnata a rispettare le norme ed i trattati di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed è tenuta a disciplinare la condizione giuridica della persona straniera in conformità ad essi (art. 10 Cost.).
Ecco, dunque, che l’art. 5, co. 6 TU 286/98 non è disposizione che possa essere marginalizzata nell’ordinamento giuridico italiano, poiché anche il Legislatore non potrebbe omettere di considerare le varie disposizioni costituzionali ed internazionali che di per sé consentono di richiedere diretta tutela all’Autorità giudiziaria.
ERRATA è, infine, la circolare anche nella parte in cui sembra affermare che l’istituto della protezione umanitaria esista solo in Italia. In realtà, questa particolare forma di tutela è riconosciuta in molti Paesi UE, come si evince dai dati EUROSTAT [1].
Le sopra richiamate disposizioni, costituzionali ed internazionali, sono alla base anche della sentenza della Corte di cassazione n. 4455/2018, che, tuttavia, il Ministro dell’interno richiama al solo fine di pretendere dalle “proprie” Commissioni territoriali di contenere la prassi che “ha comportato la concessione di un titolo di soggiorno ad un gran numero di persone che, anche in base alla
normativa europea sull’asilo, non avevano al momento dell’ingresso nel nostro Paese, i requisiti per la protezione internazionale”. Prassi a cui il Ministro collega “consequenziali problematiche sociali che, nel quotidiano, involgono anche motivi di sicurezza”.
A parte l’immotivata e politica evocazione di problemi di sicurezza pubblica – impropri se proferiti da una carica istituzionale in assenza di dati ed analisi concrete – , la circolare ministeriale omette di considerare l’intero impianto giuridico (non politico) della pronuncia della Cassazione, che di quelle disposizioni fa espresso richiamo per affermare che la condizione attuale del richiedente protezione, al quale non possa essere riconosciuta secondo i criteri di legge la protezione internazionale, debba essere comparata con la situazione in cui si ritroverebbe in caso di rimpatrio nel Paese di origine e se essa comporti una lesione dei diritti umani.
Chiunque conosca la realtà della stragrande maggioranza dei Paesi dai quali provengono i richiedenti protezione in Italia, avrebbe consapevolezza che in essi vi sono svariate violazioni di libertà fondamentali e dei diritti umani, talché l’invito alle Commissioni ad esercitare la loro funzione con il “più assoluto rigore e scrupolosità” dovrebbe sottendere l’applicazione rigorosa delle previsioni di legge (che quelle libertà e quei diritti tutelano), non certo a contenere le decisioni di riconoscimento della protezione umanitaria che, ad avviso del Ministro, sono anche “effetto di una copiosa giurisprudenza che ha orientato l’attività valutativa delle Commissioni” (un avvertimento anche per la magistratura?).
Certi che l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura non potranno essere intaccate da un simile tentativo di condizionamento, ribadiamo la necessità di una riforma del sistema che porti gli organi decisionali amministrativi in questa materia ad essere formalmente ed istituzionalmente autonomi e indipendenti dal potere esecutivo e, sino a quando ciò non avvenga, vogliano sempre fare prevalere i precetti costituzionali, affinché – tramite i funzionari pubblici – “siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.
Note
[1] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics/it
Per approfondire
La protezione umanitaria nel sistema giuridico italiano – Diritto Immigrazione Cittadinanza
La protezione umanitaria per motivi di integrazione sociale. Prime riflessioni a margine della sentenza della Corte di cassazione n. 4455/2018 – Questione e Giustizia
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’aer. 5 co 6 D.lgs 286/98 – Scheda ASGI