Permesso di soggiorno per motivi umanitari: una scheda aggiornata

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Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è un titolo di soggiorno previsto dall’ordinamento giuridico italiano con una norma di portata generale, posta a chiusura del sistema complessivo che disciplina l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio italiano.

A differenza della protezione internazionale è un istituto che non ha un proprio esplicito fondamento nell’obbligo di adeguamento a norme internazionali o dell’Unione europea, seppur dia attuazione anche ad obblighi internazionali, ma che in ogni caso è rintracciabile, seppur con differenti specificità, negli ordinamenti interni di taluni altri Stati membri.

Con l’obiettivo di dare tutela delle situazioni concrete che non trovano compiuta corrispondenza in quelle astratte previste dal Testo Unico dell’Immigrazione, il Legislatore ha ritenuto utile inserire questa clausola di salvaguardia, utilizzabile qualora ricorrano situazioni meritevoli di tutela per seri motivi umanitari, o che impongono la necessità di adeguare la disciplina ordinaria a previsioni costituzionali o internazionali con particolare riguardo per quelle rilevanti in materia di diritti dell’uomo.

La scheda, curata dall’avv. Noris Morandi,  intende esaminare i presupposti e le condizioni previste per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari previsto dagli art. 5, co. 6 e 19, co. 1, d.lgs. n. 286/98, partendo dalla disamina del dato normativo ed attraverso l’analisi delle prassi applicative, sia amministrative che giurisprudenziali, che negli anni hanno consentito un’interpretazione sempre più estesa delle norme in commento, attesa la natura soggettiva del diritto sotteso alla richiesta di questo titolo di soggiorno.


Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5, comma 6, D.lgs. N. 286/98
Scheda pratica a cura di Noris Morandi ( aggiornata a giugno 2017)


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