La CEDU condanna l’Italia per le condizioni di accoglienza di un MSNA

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Boy minore minori

In data 21 luglio 2022 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia a risarcire i danni non patrimoniali sofferti da un ragazzo gambiano, Darboe Ousainou, minore straniero non accompagnato giunto sulle coste italiane nel giugno del 2016, quando era appena diciassettenne. 

Nello specifico, i giudici di Strasburgo hanno verificato che le autorità italiane hanno illegittimamente ritenuto che il sig. Darboe fosse maggiorenne, tramite esami medici relativi all’accertamento dell’età anacronistici e non affidabili, in contrasto con quanto dichiarato dallo stesso ricorrente, così mancando di nominare un tutore che ne avesse la rappresentanza e impedendogli di presentare la richiesta di protezione internazionale. 

Inoltre, l’erronea determinazione dell’età del ricorrente ne aveva determinato la collocazione nel centro di accoglienza per adulti di Cona, noto per la condizione di sovraffollamento estremo, di violenza diffusa e per le gravi carenze igienico-sanitarie, per più di quattro mesi. Alla luce di tali accertamenti, la Corte ha valutato che fossero stati violati il diritto al rispetto della vita privata e familiare del sig. Darboe (art. 8 della Convenzione) ed il divieto di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti (art. 3 della Convenzione). La Corte precisa che l’estrema vulnerabilità dei minori è un elemento decisivo da considerare attentamente unitamente alla loro condizione di richiedenti asilo che deve essere garantita con tutti i mezzi appropriati.

Il ricorso è stato ritenuto ammissibile poiché la Corte ha altresì constatato l’inesistenza, all’interno dell’ordinamento italiano, di rimedi giudiziali effettivi (art. 13 della Convenzione) per agire contro le condizioni di vita all’interno delle strutture di accoglienza, nonché contro gli errati accertamenti dell’età di minorenni, considerati alla stregua di maggiorenni.

La vicenda è stata portata all’attenzione della Corte di Strasburgo da avvocati dell’ Asgi nel gennaio del 2017, quando, con procedura d’urgenza, è stato chiesto e ottenuto in via cautelare il trasferimento del ricorrente in una struttura per minori. Quanto accaduto al sig. Darboe è in contrasto con i diritti e i principi sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che non sono mai derogabili, come ricorda la Corte, nemmeno quando il flusso di migranti ai confini esterni dell’Unione Europea diventa particolarmente pressante.

Duole evidenziare il ritardo con il quale arriva questa decisione, ben 5 anni dopo. Ci si interroga sui tanti Darboe, sui minori non accompagnati considerati adulti, sulle già tante sofferenze che in quanto minori si trovano a vivere durante il viaggio, ma soprattutto su come un’omessa identificazione di una persona  minore di età possa comportare gravissime violazioni. Il signor Darboe, che già aveva affrontato un viaggio dove in quanto minore non accompagnato era stato lasciato in balia di chi controlla in modo criminale i percorsi migratori di queste persone vulnerabili, ha anche dovuto subire un sistema di accoglienza che non mette al centro la protezione della dignità umana e il superiore interesse dei minori, ma ben altri interessi.


Per approfondire:

15 gennaio 2017: Cona (VE): minorenni nel centro di accoglienza. La CEDU chiede chiarimenti all’Italia

20 gennaio 2017: Richiedenti asilo a Cona: persistono le condizioni inumane e degradanti

25 febbraio 2017: La Corte europea per i diritti dell’uomo ordina al Governo di trasferire i minori da Cona


Foto di Free-Photos da Pixabay

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