Il richiedente protezione internazionale puo’ in ogni caso sostituire – in materia di accesso al patrocinio a spese dello Stato – la richiesta certificazione consolare con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Lo afferma il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione GIP – con l’ordinanza dello scorso 19 novembre, resa dall’ufficio del Giudice per le indagini preliminari su un procedimento civile, avente ad oggetto proprio una mancata ammissione di un richiedente protezione al patrocinio a Spese dello Stato. Per la proposizione di tale opposizione il richiedente in questione aveva richiesto, come da procedura, l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma il quale aveva rigettato la richiesta per “carenza di documentazione ai sensi dell’art. 79 co. 2 D.L. 30 maggio 2002 n. 115”.
Si tratta della ormai nota pratica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma di respingere le istanze di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato per i richiedenti protezione internazionale illegittimamente ritenendo che anche questi debbano presentare la certificazione consolare sui redditi prodotti nel Paese di origine, prescritta, in via generale, dall’art. 79 D.P.R. 115/2002.
Tale prassi era stata rilevata nel corso del 2013 nell’ambito dell’attività di supporto legale a richiedenti e titolari di protezione internazionale promossa da una rete di Associazioni (ASGI, Laboratorio 53, Associazione Progetto Diritti, Associazione Europa Levante, Senzaconfine, Focus- Casa dei Diritti Sociali, Arci – Roma, Save the children Italia, A buon diritto, Consiglio Italiano Rifugiati – CIR, Fondazione Centro Astalli) .
Essa trae origine dall’interpretazione che il suddetto Ordine dà della normativa in tema di accesso al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.
L’art. 79, co. 2, DPR 115/2002, infatti, prescrive che: “per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato”.
Il successivo art. 94, co. 2, DPR 115/2002, tuttavia, precisa che: “In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione”.
Stante la particolare situazione giuridica dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, impossibilitati a recarsi presso le autorità consolari del Paese di origine, l’art. 16, co. 2, del d.lgs 25/08 prescrive che: “Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115. In ogni caso per l’attestazione dei redditi prodotti all’estero si applica l’articolo 94 del medesimo decreto”.
Dal combinato disposto delle ultime due norme citate emerge chiaramente come per il legislatore italiano, nel caso di istanza di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato presentata da un richiedente/titolare di protezione internazionale, la facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo dell’attestazione consolare in merito è prevista “in ogni caso”, non essendo, di conseguenza, subordinata alla dimostrazione o all’allegazione delle motivazioni dell’impossibilità di produrla.
Sul punto, successivamente e a più riprese, era intervenuta l’Asgi, denunciando la gravissima lesione del diritto alla difesa che tale prassi, ormai consolidata, comporta.
Con l’ordinanza dello scorso 19 novembre il Tribunale di Roma interviene sulla questione specificando che il richiedente protezione puo’ in ogni caso sostituire alla certificazione consolare una dichiarazione sostitutiva di certificazione “senza necessità per l’interessato/a di provare l’impossibilità a procurarsi la certificazione dei redditi prodotti all’estero da parte dell’autorità competente”.
Si ringrazia l’avv. Loredana Leo
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