Il provvedimento si basava sul Decreto cd Piantedosi e contestava al comandante di non aver fornito informazioni sufficienti per ricostruire un’operazione di salvataggio, comportando una sanzione amministrativa di 5.000 euro e il fermo della nave per 20 giorni. Secondo la Corte in mancanza di una previsione normativa esplicita che imponga la trasmissione dei dati del VDR in contesti diversi dal sinistro, il rifiuto del comandante non poteva costituire condotta sanzionabile.
Con sentenza del 9 aprile 2025, la Corte d’Appello di Ancona ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati della Geo Barents – nave operata da Medici Senza Frontiere – e, in riforma della sentenza gravata, ha annullato l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Ancona.
Il provvedimento, basato sull’art. 1, comma 2-sexies, lett. e), del D.L. 130/2020, comminava una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro e il fermo della nave per 20 giorni, contestando al comandante di non aver fornito informazioni sufficienti atte a ricostruire l’operazione di salvataggio di 48 migranti avvenuta in acque internazionali il 13 febbraio 2023.
La sanzione era stata adottata a seguito del rifiuto da parte del comandante di consegnare i dati del Voyage Data Recorder (VDR) — la cosiddetta “scatola nera” delle navi — richiesti dalla Capitaneria di Porto e dal Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo (ITMRCC). Il VDR è uno strumento concepito per la ricostruzione tecnica dei sinistri marittimi e, né la normativa nazionale né la internazionale, prevedono come obbligatoria la sua trasmissione ai fini di verifiche amministrative connesse a operazioni SAR (Search and Rescue).
La Corte ha stabilito che l’uso del VDR è disciplinato da fonti internazionali come la Convenzione SOLAS e la Direttiva 2002/59/CE, che ne consentono l’acquisizione solo in caso di sinistro marittimo, e non come strumento generalizzato di controllo o verifica amministrativa delle operazioni SAR.
La sentenza si è poi soffermata sul principio di tipicità e tassatività degli illeciti amministrativi (art. 1, Legge n. 689/1981) secondo cui un comportamento può essere sanzionato solo se espressamente previsto dalla legge in modo chiaro e specifico.
In questo contesto, la richiesta dei dati del VDR non può ritenersi compresa tra le “informazioni relative alla ricostruzione dell’operazione di soccorso” di cui all’art. 1, co. 2-sexies, lett. e), del D.L. 130/2020, ne può essere giustificata mediante un’interpretazione estensiva dei poteri istruttori della pubblica amministrazione previsti dall’art. 13 della stessa legge.
Secondo la Corte, l’interpretazione estensiva o analogica delle norme sanzionatorie presentata dalla Prefettura, viola il principio di legalità sostanziale previsto dall’articolo 97 della Costituzione, mettendo a rischio le garanzie fondamentali dei soggetti destinatari di provvedimenti sanzionatori, soprattutto in assenza di contraddittorio.
In mancanza di una previsione normativa che imponga esplicitamente la trasmissione dei dati del VDR in contesti diversi dal sinistro, il rifiuto del comandante non poteva, e non può, costituire condotta sanzionabile.
La sentenza pone così un chiaro limite all’esercizio, finora estensivo ed arbitrario, del potere di indagine della pubblica amministrazione sinora adottato nell’applicazione del D.L. 130/2020.

