Illegittime le “zone rosse” di Napoli: il TAR ferma l’abuso dell’emergenza

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Tipologia del contenuto:Comunicati stampa

Con una sentenza di grande rilevanza e che costituisce un importante precedente a livello nazionale, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha annullato l’ordinanza del Prefetto di Napoli che prorogava fino al 30 settembre 2025 le cosiddette “zone rosse”, aree urbane dove le forze dell’ordine possono allontanare sulla base di valutazioni discrezionali persone con precedenti penali che assumano atteggiamenti ritenuti “aggressivi, minacciosi e/o insistentemente molesti”. La decisione mette in discussione l’uso reiterato di poteri straordinari da parte delle prefetture italiane in assenza di reali emergenze e rilancia il dibattito su misure simili attivate in altre città come Milano, Roma, Bologna e Firenze.

Il TAR della Campania ha affermato l’illegittimità dell’ordinanza prefettizia per difetto dei presupposti richiesti dall’articolo 2 del TULPS, ribadendo che non sussistono né una situazione eccezionale né nuovi elementi tali da giustificare l’adozione reiterata di poteri straordinari. La pronuncia richiama con forza il principio per cui l’eccezione non può diventare regola ordinaria e ribadisce che la libertà di circolazione, garantita dall’art. 16 della Costituzione, non può essere compressa per ordinanza.

Il ricorso, promosso da A Buon Diritto, ASGI, e dai consiglieri municipali Chiara Capretti e Pino De Stasio, grazie anche al contributo di altre organizzazioni l’Associazione  Libridazioni e collettivi  presenti sul territorio tra cui il laboratorio di muto soccorso Zer081 e la rete SET  ha permesso di ottenere una decisione che difende la democrazia. Nessuna direttiva ministeriale può, neanche di fatto, derogare ai principi di legalità, uguaglianza, presunzione di innocenza e proporzionalità.

Un contenzioso ancora aperto in diverse città italiane

La pronuncia del TAR Campania si inserisce in un più ampio contenzioso amministrativo che riguarda diverse città italiane dove sono state istituite analoghe “zone rosse”: Milano, Roma, Bologna, Firenze. In tutti i casi, le ordinanze sono fondate sull’art. 2 del TULPS, che consente ai Prefetti di adottare provvedimenti atipici, contingenti e temporanei a fronte di situazioni gravi, urgenti e imprevedibili di minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica.

A Milano, un ricorso collettivo promosso da ASGI, NAGA, dalla Camera Penale di Milano e da un richiedente asilo colpito da un ordine di allontanamento per il solo fatto di avere risposto in modo ritenuto “molesto” è stato respinto in sede cautelare. Il TAR Lombardia ha deciso di non sospendere l’ordinanza, ravvisando che “valutati i contrapposti interessi,( …) debbano prevalere le esigenze di prevenzione della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica sottese ai provvedimenti impugnati”, senza esplicitare, nel bilanciamento operato, la natura costituzionale degli interessi contrapposti a quelli fatti prevalere e senza nemmeno ritenere di dover fissare un’udienza di merito in tempo utile per affrontare tutti i delicati profili sollevati, prima che l’ordinanza esaurisca la propria efficacia il 30/09/2025. 

Il TAR Emilia-Romagna già a maggio aveva annullato un singolo ordine di allontanamento impugnato dal ricorrente, ma senza entrare nel merito delle censure sollevate avverso l’ordinanza prefettizia presupposta, ritenendo la carenza di interesse del singolo ricorrente alla decisione su quei profili.

Da ultimo, nel 2019 era stato il TAR Toscana ad annullare per la prima volta l’ordinanza del Prefetto di Firenze, rilevando in quel caso come mancasse la dimostrazione da parte dell’Amministrazione dell’insufficienza dei mezzi ordinariamente messi a disposizione dell’ordinamento per garantire la sicurezza della città, trattandosi altresì di contesto non imprevedibile (il maggiore afflusso turistico nella bella stagione) ma addirittura ricorrente e non necessariamente fronteggiabile con strumenti extra ordinem: la strada sembrerebbe segnata.

Le questioni costituzionali in gioco

Le ordinanze “zone rosse” sollevano molteplici dubbi di legittimità, in particolare per l’eccessiva vaghezza delle condotte sanzionate, la compressione delle libertà personali senza base legislativa e l’assenza dei presupposti di necessità e urgenza. La sentenza del TAR Campania riporta al centro l’esigenza di un controllo giurisdizionale rigoroso sull’uso di poteri straordinari, a tutela della legalità costituzionale.

Alla luce di questa importante decisione, ASGI, NAGA e Camera Penale di Milano auspicano che i TAR delle altre regioni seguano la stessa linea, e che venga finalmente archiviata la stagione degli interventi amministrativi fondati sull’emergenza permanente e sull’eccezione come regola.

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