Ingresso e soggiorno in territorio italiano per ricerca scientifica: le novità introdotte alla procedura dalla Legge 9 del 2014 Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”

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Con la legge 9 del 2014 recante “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015” (G.U. n.43 del 21.02.2014) è stato convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n.145 (art. 5, comma 8), che ha apportato, tra le altre, significative modifiche, di seguito indicate, alla disciplina del Testo Unico per l’Immigrazione in tema di ingresso per ricerca scientifica (art. 27 ter).
La legge in argomento ha previsto delle agevolazioni per i ricercatori sia con riferimento alla disciplina dell’ingresso nel territorio italiano che a quella del ricongiungimento dei propri familiari.
In particolare, viene introdotto nel testo dell’art. 27 ter, il comma 3 bis, il quale dispone che le risorse mensili, dichiarate nella convenzione che stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, possano provenire non solo dall’istituto di ricerca che sottoscrive la suddetta convenzione, ma anche dal sostegno finanziario dell’Unione europea, di un’organizzazione internazionale, di un altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.
E’ stato, pertanto, modificato, in conformità alla predetta disposizione, lo schema della convenzione di accoglienza, disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Interno.
La legge ha, poi, previsto che, ai fini del ricongiungimento del familiare del ricercatore (art. 27 ter, comma 8), non occorre la dimostrazione della disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa. In merito, si evidenzia che i modelli di domanda (S – T) inerenti le istanze di ricongiungimento e dei familiari al seguito sono stati opportunamente adeguati.
Infine, è stato disposto, in aggiunta al primo periodo dell’art. 9, comma 2 bis del Testo Unico, che il ricercatore, il quale faccia richiesta del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, non sia tenuto a sostenere il test di lingua italiana.

Svincolato, con la legge n. 9 del 2014, il possesso del titolo di istruzione superiore dalla qualifica professionale. Non sarà, pertanto, più necessario per il lavoratore acquisire la certificazione di conformità da parte del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ma sarà sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero, che sarà effettuata presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di residenza dello straniero.

E’ stato eliminato, poi, il vincolo ‘di secondo livello’ riferito al master universitario, ritenendo così idoneo il titolo a prescindere dal livello di riferimento.

Da ultimo, è stato abrogato il comma 4 che prevedeva l’emanazione di un decreto annuale per fissare il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero.

 

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