Su proposta del Ministro per gli affari regionali Enrico Costa, il Consiglio dei Ministri, riunitosi in data 13 aprile 2017, ha deciso di impugnare la L. Regione Veneto n. 6 del 21/02/2017 .
La legge, avente ad oggetto le “modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 – disciplina degli Interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi“, prevede un criterio di preferenza per l’accesso agli asili nido regionali basato sulla residenza nel territorio per un periodo di 15 anni.
Il Consiglio dei Ministri ha affermato che la norma viola “il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, nonché gli interessi costituzionalmente protetti dall’art. 31 della Carta costituzionale riguardanti il sostegno delle famiglie nella cura dei figli e le finalità formative volte a favorire l’espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini, protette anche dall’art. 3, secondo comma, della Costituzione” e che “tale norma regionale contrasta altresì con la normativa europea in materia di libera circolazione dei cittadini dell’Unione e di parità di trattamento dei cittadini dei Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, in violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione”.
Il Consiglio dei Ministri ha dunque accolto l’invito di ASGI che in data 3 marzo 2017 aveva inviato una lettera alla presidenza del Consiglio dei Ministri e al Garante per i Diritti dei Minori della regione Veneto evidenziando l’illegittimità della modifica di cui alla comma 4 dell’art. 8 della L. cit e qui riportata:
Hanno titolo di precedenza per l’ammissione all’asilo nido nel seguente ordine di priorità:
a) i bambini portatori di disabilità;
b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione.”.
ASGI aveva infatti sottolineato che tale previsione introduce un criterio preferenziale per l’accesso agli asili nido regionali basato su requisito di residenza/attività lavorativa quindicennale in Regione che risulta illegittimo poiché in contrasto con gli artt. 3, 31, 37, 117 comma 1 e 120 Cost.