Con la circolare n. 45 del 10 aprile 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la presentazione delle domande del c.d. Bonus nuovi nati per l’annualità 2026, riepilogando la disciplina introdotta dall’art. 1, commi 206–208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) e illustrando le novità in materia di ISEE introdotte dalla legge di Bilancio 2026.
Il Bonus nuovi nati consiste in un importo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo a partire dal 1° gennaio 2025. Per l’annualità 2026, il beneficio riguarda gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.
Sotto il profilo soggettivo, oltre ai cittadini italiani e ai cittadini UE, la legge di Bilancio 2025 prevedeva l’accesso al Bonus per i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso unico di lavoro o di permesso per motivi di ricerca (superiori a sei mesi).
Con la circolare n. 45/2026, l’INPS introduce un importante chiarimento estensivo: in applicazione della normativa UE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, possono accedere al Bonus anche i cittadini di Paesi terzi titolari di permessi non espressamente elencati nella norma, purché di durata non inferiore a un anno (ai sensi dell’art. 41, comma 1, d.lgs. 286/1998).
La circolare recepisce così l’orientamento della CGUE, secondo cui la parità di trattamento non è limitata ai soli titolari di permesso unico di lavoro, ma si estende ai titolari di permessi per fini diversi dall’attività lavorativa, purché autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante. Sono altresì equiparati ai cittadini italiani gli apolidi, i rifugiati e i titolari di protezione internazionale.
La legge di Bilancio 2026 introduce un nuovo valore ISEE specifico per prestazioni familiari e per l’inclusione, applicabile al Bonus nuovi nati. Questo ISEE è neutralizzato dagli importi percepiti a titolo di Assegno Unico e Universale (AUU) e non deve superare la soglia di 40.000 euro annui.
La domanda deve essere presentata a pena di decadenza entro 120 giorni dall’evento, tramite portale INPS o patronato. Per gli eventi verificatisi prima dell’apertura del servizio 2026 — la cui data sarà comunicata con successivo messaggio — il termine decorre dalla pubblicazione di tale messaggio.
Il Bonus nuovi nati non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF (art. 1, comma 206, legge di Bilancio 2025).
È tuttavia importante sottolineare che l’erogazione è soggetta a vincolo di bilancio e ordine cronologico: le famiglie sono pertanto incoraggiate a presentare la domanda tempestivamente dopo la nascita o l’adozione, senza attendere la scadenza dei 120 giorni.
Tutti i genitori con figli nati, adottati o in affidamento preadottivo nel 2026 e con ISEE (specifico per prestazioni familiari e per l’inclusione) non superiore a 40.000 euro sono invitati a:
- presentare o aggiornare la DSU per il calcolo dell’ISEE per le prestazioni ai minorenni, includendo il figlio a cui è riferito l’evento;
- monitorare l’apertura del servizio di domanda per il 2026 sul sito INPS o tramite patronato;
- presentare la domanda il prima possibile, tenuto conto del limite di risorse disponibili.
Il profilo di maggiore rilievo della circolare n. 45/2026 è senza dubbio il chiarimento sull’accesso dei cittadini stranieri. L’INPS, recependo esplicitamente la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, riconosce il diritto al Bonus a tutti i titolari di permesso di durata almeno annuale, superando una lettura restrittiva della norma che avrebbe potuto determinare discriminazioni indirette nei confronti di lavoratori e lavoratrici extracomunitari regolarmente presenti in Italia.
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