Anche per la Corte d’Appello di Milano costituisce discriminazione collettiva il rifiuto dell’INPS di riconoscere l’assegno famiglie numerose ai lungosoggiornanti.
Anche la Corte d’Appello di Milano (dopo quella di Torino) si conforma all’orientamento di tutti i giudici di merito in tema di assegno famiglie numerose e riconosce che il rifiuto opposto dall’INPS e dai Comuni (nella specie il Comune di Milano) alla erogazione dell’assegno famiglie numerose ai lungosoggiornanti costituisce discriminazione, che può essere fatta valere dalle associazioni legittimate (ASGI e APN) anche in assenza di uno specifico provvedimento di diniego nei confronti della singola persona interessata.
La sentenza, pur non aggiungendo nulla alla ormai sterminata e uniforme giurisprudenza in materia, si segnala sia perché trattasi di una delle poche decisione di secondo grado, sia perché afferma chiaramente da un lato che l’assegno in questione rientra tra le prestazioni essenziali ai sensi della direttiva 2003/109 (e dunque tra le prestazioni che non possono essere oggetto di limitazione da parte degli stati membri), dall’altro che comunque lo Stato italiano non ha mai inteso derogare al principio di parità di trattamento per i lungosoggiornanti, non potendo essere qualificate come deroga le norme preesistenti alla direttiva stessa.
Va segnalato, peraltro, che il contenzioso, benché ormai in via di esaurimento dopo la modifica legislativa di cui alla L. 97/13, è ancora in attesa di una pronuncia della Corte di legittimità presso la quale sono prendenti alcuni ricorsi dell’INPS.