Con sentenza n. 361/2025 depositata ieri, il Tribunale di Bolzano (giudice dottoressa Daniela Pol) ha accolto il ricorso proposto da ASGI e dal sig. Diaby accertando la sussistenza di una molestia discriminatoria da parte del partito politico “Die Südtiroler Freiheit”.
La vicenda che ha dato luogo al giudizio risale alla campagna elettorale del 2023 in occasione della quale la Südtiroler Freiheit aveva diffuso, sul proprio sito e con cartelli affissi in tutta la Provincia di Bolzano, manifesti raffiguranti un uomo di pelle nera con in mano un coltello e una donna bianca accovacciata in posizione di difesa associando l’immagine allo slogan “Espellere gli stranieri criminali”.
Secondo il Tribunale il collegamento tra la comunicazione visiva e la comunicazione verbale integra “molestia discriminatoria ai sensi dell’art. 2 co. 3 del D.lgs. n. 215/2003, posto che è idoneo a raffigurare, con riferimento ai cittadini di Paesi terzi che hanno commesso crimini, la maggiore attitudine di una persona di origine africana o comunque di pelle nera, rispetto alle persone aventi altra origine, a commettere reati connaturati da condotta violenta”.
Il Giudice ha sanzionato il comportamento discriminatorio ordinando la rimozione dei manifesti e del messaggio e condannando il partito al risarcimento del danno in favore di ASGI – quale rappresentante dei soggetti discriminati – quantificato in euro 3.000.
Nessun risarcimento è stato riconosciuto in favore del sig. Diaby in quanto, secondo il giudice, non direttamente leso dallo slogan e dall’immagine perché cittadino italiano e incensurato: ciononostante il ricorrente è comunque compreso nel gruppo più ampio dei soggetti tutelati dalla sentenza, proprio perché trattasi di cittadino italiano di origine africana e di pelle nera, dunque accomunato allo stigma sociale che l’immagine voleva provocare.
ASGI – rappresentata in giudizio dagli avvocati Chiara Bongiorno e Alberto Guariso – sottolinea l’importanza di una decisione che ancora una volta – come già la Cassazione ha fatto in varie occasioni – conferma che la comunicazione politica e la propaganda elettorale non operano in uno spazio di assoluta libertà di espressione, ma devono comunque rispettare i diritti delle persone, primo fra tutti il diritto a non essere discriminati mediante l’affiancamento delle proprie caratteristiche etniche a comportamenti antisociali e delittuosi, ciò che trasforma un gruppo sociale in un nemico da escludere e da isolare.