Con un decreto di notevole rilevanza, il Tribunale di Agrigento ha sospeso il provvedimento di fermo amministrativo imposto dalla Prefettura di Agrigento al veliero tedesco DAKINI. La nave era stata sanzionata con un fermo di 20 giorni, il massimo previsto dalla legge, per la presunta “mancata immediata comunicazione delle operazioni di soccorso”. Il Tribunale di Agrigento afferma la prevalenza degli obblighi di salvataggio delle vite in mare sull’onere di immediata comunicazione alle Autorità SAR introdotto dal cd. “Decreto Piantedosi” d.l. 130/2020.
La vicenda
Nella giornata del 14 luglio 2025 la nave DAKINI, un piccolo veliero di 11 metri battente bandiera tedesca, riceveva segnalazione da Alarm Phone della presenza di un gommone in distress con a bordo 73 migranti in acque SAR maltesi.
Le autorità SAR maltesi, italiana e tunisine non intervenivano, dunque il veliero DAKINI affiancava il gommone in distress in acque SAR di Malta e riscontrava la presenza a bordo di persone in stato di incoscienza e disidratazione e di minori. L’equipaggio della DAKINI iniziava un’operazione di soccorso alle 15.50 distribuendo giubbotti di salvataggio ed acqua ai profughi fino alle 17.18. Terminata la messa in sicurezza dei naufraghi, comunicava all’autorità SAR Maltese il termine delle operazioni. Il salvataggio dei naufraghi e la loro conduzione verso un porto sicuro veniva effettuato successivamente da una ONG.
Immediatamente dopo la comunicazione, la Prefettura di Agrigento ordinava alla DAKINI di raggiungere Lampedusa dove il 17 ed il 22 luglio 2025 la Capitaneria e la Prefettura di Agrigento notificavano al comandante il verbale di contestazione della sanzione amministrativa e il provvedimento di fermo amministrativo della nave ex art. 1 co. 2 sexies e 2 septies D.L. 130/2020, della durata di 20 giorni, ovvero il massimo previsto per Legge, contestando la “mancata immediata comunicazione delle operazioni di soccorso al Centro di Coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area di responsabilità si è svolto l’evento”.
Con ricorso depositato al Tribunale di Agrigento, la difesa della DAKINI chiedeva in via cautelare la sospensione del fermo amministrativo per aver il comandante ottemperato al dovere di salvataggio previsto dalla normativa sovranazionale ed effettuato le dovute comunicazioni all’autorità SAR il prima possibile, a seguito del salvataggio. Nel merito chiedeva di eccepire l’incompetenza dell’amministrazione italiana ad emettere la sanzione amministrativa, essendosi l’evento svolto fuori dalle acque territoriali e SAR italiane su nave battente bandiera tedesca, dunque il difetto di giurisdizione del Tribunale italiano. Concludeva per l’annullamento del sanzione di fermo anche in ragione della sentenza della Corte Costituzione dell’8 luglio 2025 secondo cui “non è vincolante un ordine che conduca a violare il primario ordine di salvataggio della vita umana e che sia idoneo a metterla a repentaglio e non ne può essere sanzionata l’inosservanza.
La decisione del Tribunale di Agrigento
Con decreto del 30 luglio 2025 il Tribunale di Agrigento ha sospeso inaudita altera parte il provvedimento di fermo n. Prot. 0077825 del 21.07.2025 disposto dalla Prefettura di Agrigento ex artt. 1 c. 2 sexies e 2 septies del D. L. 130/2020 con una motivazione di grande rilevanza, in un momento storico caratterizzato dalla criminalizzazione istituzionale della solidarietà e del salvataggio di vite umane.
Il tribunale ha concluso che: “la barca a vela “DAKINI”, con equipaggio di cinque persone, impegnato a partire dalle 15.50 del 14.7.2025, nelle operazioni di soccorso di un’imbarcazione in distress con 73 persone a bordo in acque S.A.R. maltesi, ha comunicato l’evento alla competente Autorità SAR maltese non appena le condizioni operative lo hanno consentito, alle ore 17.18; gli eventi si sono svolti in condizioni di emergenza e che l’equipaggio, impegnato nel soccorso, ha ritardato la comunicazione solo per l’indispensabile tempo necessario a prestare aiuto immediato e garantire la sicurezza delle persone in pericolo, come imposto dagli obblighi internazionali di soccorso sanciti dalla Convenzione SAR e dalla Convenzione SOLAS; che il fermo dell’imbarcazione determina la totale impossibilità di utilizzare il bene, strumento essenziale per il perseguimento degli scopi sociali e umanitari che ne costituiscono la ragione stessa di esistenza; che l’attività svolta dalla nave è di natura umanitaria (e pertanto persegue gli scopi tutelati dagli art. 2 Cost, artt. 2 e 3 CEDU, art. 3 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani) rivolta al salvataggio di vite in mare, e che nel periodo estivo l’intervento si appalesa più necessario e urgente, atteso il notorio aumento dei flussi; che il perdurare del fermo comporta anche un danno economico, derivante dai costi di ormeggio e assicurativi, sostenuti esclusivamente tramite donazioni private vincolate agli scopi umanitari, che verrebbero così vanificati.
Il decreto si pone in continuità con quanto espresso dalla Corte Costituzionale, sent. n. 101 del 2025, che ha qualificato la disciplina introdotta dal d.l. 130/2020 come a “vocazione marcatamente dissuasiva” rispetto all’attività di soccorso.
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