No all’esecuzione del mandato d’arresto europeo se vi è un diretto rischio di trattamenti inumani

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Lo afferma la Corte di Giustizia della Comunità europea nella sentenza del 5 aprile 2016 ( cause riunite C-404/15, C-659/15 PPU ).

La Corte ricorda che l’esecuzione di un mandato di arresto europeo deve essere rinviata se sussiste un rischio concreto di trattamento inumano o degradante a causa delle condizioni di detenzione dell’interessato nello Stato membro di emissione del mandato.

In due casi che coinvolgevano due cittadini comunitari di diverse cittadinanze (ungherese e rumena), ritrovati in Germania, la Corte d’appello anseatica di Brema ha constatato che le condizioni di detenzione alle quali gli stessi avrebbero potuto essere sottoposti, rispettivamente, nelle carceri ungheresi e rumene, violavano i diritti fondamentali, in particolarea la disposizione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che vieta le pene o i trattamenti inumani o degradanti. Nelle sue sentenze del 10 giugno 2014 e del 10 marzo 2015 (1), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riscontrato la violazione dei diritti fondamentali da parte della Romania e dell’Ungheria a causa del sovraffollamento carcerario che contraddistingue i loro istituti penitenziari.

Nel ricordare che il divieto assoluto di pene e trattamenti inumani o degradanti fa parte dei diritti fondamentali protetti dal diritto dell’Unione, la Corte ha dichiarato che  un simile rischio non può essere desunto solo dalle condizioni generali di detenzione nello Stato membro richiedente, che,  da sole,  non possono condurre al rifiuto di eseguire il mandato.

E’ necessario che l’autorità responsabile dell’esecuzione del mandato d’arresto disponga di elementi che attestano l’esistenza di motivi seri e comprovati che portano a ritenere che il diretto interessato corra effettivamente tale rischio a causa delle condizioni di detenzione previste nei suoi confronti.

Se, alla luce delle informazioni fornite o di qualunque altra informazione in suo possesso, l’autorità ritiene concreto tale rischio, l’esecuzione del mandato deve essere rinviata fino all’ottenimento di informazioni aggiuntive che consentano di escluderne l’esistenza.

La sentenza

Il comunicato stampa

 

(1)Per la Romania si tratta delle cause Vociu c. Romania, n.22015/10; Bujorean c. Romania, n.13054/12; Mihai Laurenţiu Marin c. Romania, n.79857/12, e Constantin Aurelian Burlacu c. Romania, n.51318/12.Per l’Ungheria, si tratta delle cause Vargae a. c.Ungheria, n.14097/12, 45135/12,73712/12, 34001/13, 44055/13 e 64586/13.

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