
Nota a T.A.R. Lazio, sez. I-ter, sent. n. 20335 del 13 novembre 2025, e Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 2406 del 23 marzo 2026
Con la sentenza n. 2406 del 23 marzo 2026, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Ministero dell’Interno e confermato la decisione del T.A.R. Lazio (sent. n. 20335 del 13 novembre 2025), che aveva accolto il ricorso presentato dal giornalista Luca Rondi di Altreconomia contro il diniego opposto dalla Prefettura di Roma alla sua istanza di accesso civico generalizzato. Oggetto della richiesta era il registro degli eventi critici del CPR di Gjadër — il documento che, ai sensi della Direttiva del Ministero dell’Interno del 19 maggio 2022 (c.d. Direttiva Lamorgese), l’ente gestore è tenuto a compilare annotando ogni episodio rilevante verificatosi nella struttura: turbative, lesioni a persone trattenute o operatori, atti di autolesionismo, tentativi di suicidio.
Il T.A.R. aveva ordinato alla Prefettura di consegnare il registro entro trenta giorni, anche in forma parzialmente oscurata; il Consiglio di Stato, con motivazione sintetica ma di portata significativa, ne ha confermato l’impianto. Le due pronunce, lette congiuntamente, offrono due affermazioni di principio in merito alla necessità di motivazione dell’attività amministrativa e sul controllo democratico sui centri di detenzione.
1. Il diniego dell’accesso civico richiede una motivazione concreta: il richiamo generico alla privacy non basta
L’Amministrazione appellante invocava tanto la mancata detenzione del registro (tenuto dall’Ente gestore del CPR) quanto il rischio di re-identificazione delle persone trattenute, sostenendo che — anche con l’oscuramento dei nominativi — i pochi casi registrati, accompagnati da dati di contesto (tempi, luoghi, circostanze), avrebbero consentito di risalire ai soggetti coinvolti. Il Consiglio di Stato respinge entrambi i profili.
Quanto al primo, la Sezione Terza chiarisce che l’obbligo di ostensione “concerne sia i documenti formati dall’Amministrazione richiesta, sia quelli da essa detenuti” e che è pacifico che la Prefettura di Roma detenga il registro, esercitando sull’ente gestore funzioni di vigilanza e controllo. Il punto, ha un importante rilievo sistemico: impedisce all’amministrazione di sottrarsi al dovere di trasparenza attraverso lo schermo della delega gestoria a un soggetto privato.
Quanto al merito, il Consiglio di Stato afferma che: “ogni negazione o limitazione del diritto di accesso civico può essere giustificata soltanto al fine di evitare un pregiudizio ‘concreto’ alla tutela della protezione dei dati personali, pregiudizio agitato in maniera soltanto potenziale ed indimostrata dall’Amministrazione appellante. […] L’Amministrazione non ha infatti chiarito quali ulteriori registri, dati o informazioni avrebbero potuto consentire, se ‘incrociati’ con il registro degli eventi critici, di risalire all’identità dei soggetti coinvolti”
La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ma assume particolare rilievo perché applicata a un contesto — quello della detenzione amministrativa — in cui l’opposizione del limite della privacy è uno schema ricorrente nelle prassi di diniego. Il giudice amministrativo chiede all’amministrazione di indicare quali specifici dati di confronto renderebbero possibile la re-identificazione, e di farlo in concreto: non basta evocare il rischio in astratto, occorre dimostrarne i presupposti fattuali.
A rafforzare la decisione concorre un argomento di coerenza dell’azione amministrativa, già valorizzato dal T.A.R.: come riconosciuto nelle stesse premesse della sentenza d’appello, altre Prefetture (Potenza e Torino) avevano già consentito l’accesso al registro degli eventi critici dei rispettivi CPR, identificando i soggetti coinvolti con un codice ID o con le iniziali. L’impossibilità di un accesso anche solo parziale, sostenuta dalla Prefettura di Roma, risultava dunque smentita dalla stessa prassi della pubblica amministrazione.
Vale la pena aggiungere un elemento che rende la difesa ministeriale ancora più paradossale: la tutela della privacy delle persone trattenute è stata, e continua a essere, sistematicamente disattesa proprio all’interno del CPR di Gjadër, dove le condizioni di detenzione e l’opacità della gestione hanno generato un quadro di violazioni documentato da plurime fonti. L’amministrazione invoca dunque, come scudo contro la trasparenza, la protezione di un diritto che essa stessa fatica a garantire nella prassi quotidiana del centro.
2. Il controllo democratico sulle strutture detentive non si può escludere per via amministrativa
Il secondo profilo di interesse riguarda la funzione che l’accesso civico generalizzato è chiamato a svolgere quando ha per oggetto luoghi di privazione della libertà. I CPR — e a maggior ragione il CPR di Gjadër, collocato fuori dal territorio nazionale e di fatto inaccessibile alle visite ispettive ordinarie — sono strutture in cui l’asimmetria informativa tra amministrazione e collettività è massima. È proprio in questi contesti che la trasparenza assume un valore non solo strumentale ma propriamente democratico.
Il principio affermato dalle due sentenze — che la privacy non possa essere usata come argomento bloccante quando esistono modalità di consegna parzialmente oscurate idonee a contemperare gli interessi in gioco — produce un effetto di sistema rilevante: impedisce all’amministrazione di sottrarsi al controllo pubblico per via di una mera scelta di forma (consegnare un elenco sintetico e rielaborato anziché il registro integrale, sia pure anonimizzato).
Nel caso di specie, la Prefettura di Roma aveva inizialmente risposto all’istanza non con il registro richiesto, ma con un elenco di soli quattro “eventi critici” verificatisi tra l’11 aprile e il 29 maggio 2025: un numero in palese contrasto con quanto rilevato in sede di monitoraggio del TAI, che riferiva di 65 episodi nel periodo 11 aprile – 18 giugno 2025. In questa cornice appare di particolare importanza la formulazione, asciutta ma incisiva, del T.A.R.: “fornire una rielaborazione di dati (con attività di riassunto) è attività diversa dal fornire una copia, anche parzialmente oscurata, […] del documento richiesto; del resto, solo ottenendo copia del registro è possibile verificare se lo stesso è tenuto dall’Ente gestore in maniera congrua e regolare, stante anche la rilevanza degli interessi e dei diritti sottesi”. La trasparenza non è dunque solo una garanzia di conoscibilità di un contenuto, ma anche — e forse soprattutto — uno strumento per verificare la regolarità formale e sostanziale della tenuta dei registri amministrativi, in coerenza con gli obblighi che gravano sulla pubblica amministrazione anche — e soprattutto — quando agisce nei luoghi in cui sono in gioco i diritti fondamentali.
In conclusione, le decisioni affermano che il diritto di accesso civico generalizzato non è derogabile sulla base di un richiamo astratto alla privacy, e questo vale a maggior ragione quando l’oggetto della richiesta è un documento che fotografa la quotidianità di una struttura detentiva. Le strutture in cui lo Stato priva persone della libertà personale non possono essere zone d’ombra rispetto al controllo democratico: la trasparenza è, in questi contesti, una garanzia non solo per chi chiede di sapere, ma — prima ancora — per chi vi è trattenuto.
