Nave bloccata 60 giorni: il Tribunale di Trapani sospende il fermo e la multa perché la deviazione dal porto lontano è stata dettata da “esclusivo spirito solidaristico” nel rispetto dei principi di diritto internazionale

Argomenti:giurisprudenza
Tipologia del contenuto:Notizie

Accolta l’istanza cautelare del comandante della MV Mediterranea e sospesa l’efficacia del provvedimento di fermo amministrativo e di ingiunzione . Sproporzione della sanzione massima: il giudice evidenzia che la deviazione dal place of safety (POS) assegnato non è stata dettata da finalità egoistiche o di profitto, ma per tutelare le condizioni di vulnerabilità dei 10 naufraghi soccorsi, inclusi 3 minori.

I fatti

Il comandante della nave, dopo aver soccorso dieci persone (fra cui alcuni minori) che erano state precedentemente lanciate in acqua da milizie libiche in acque internazionali, era stato istruito da MRCC Roma a dirigersi verso il porto di Genova.

Date le fragili condizioni di salute dei naufraghi aveva chiesto più volte, anche documentando lo stato di salute grazie al supporto del personale medico a bordo e all’interazione con le autorità mediche marittime, di poter sbarcare in un porto più vicino, ma le autorità italiane sono rimaste ferme sul porto di Genova.

Per tutelare i diritti delle persone soccorse, il comandante si è diretto verso Trapani, ottenendo poi di poter sbarcare in quel porto. 

Dopo alcuni giorni di verifiche da parte dell’autorità del porto, la nave è stata sottoposta ad un fermo di sessanta giorni e multata per non aver raggiunto il porto assegnato così contravvenendo alle istruzioni ricevute.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare di sospensione di entrambe le sanzioni chiarendo che:

– Il giudice che valuta la legittimità della sanzione imposta per aver disatteso un provvedimento ha sindacato anche sul provvedimento presupposto;

– La durata del fermo deve essere proporzionale alla gravità della condotta e si deve tenere conto delle ragioni alla base del comportamento sanzionato. Nel caso di specie “non può non tenersi conto, anzitutto, delle concrete modalità dell’azione da parte dell’autore della violazione, il quale – lungi dal disattendere sic et simpliciter le indicazioni circa il Pos di sbarco.

Il comandante “ha più volte sollecitato l’autorità amministrativa a provvedere ad una rideterminazione dello stesso, sempre motivando tale istanza in ragione delle circostanze del caso concreto. Va, infatti, certamente tenuto conto dei motivi che hanno spinto l’autore a non seguire le indicazioni fornite dall’autorità amministrativa: il comandante, nel caso concreto, sulla scorta di quanto articolato nel ricorso introduttivo e riscontrabile anche nella documentazione a questo allegata (cfr. all. 13 fascicolo ricorrente), non avrebbe agito per finalità egoistiche e/o di profitto, bensì per la tutela delle persone tratte in salvo, onde evitare a queste possibili pregiudizi correlati alla ulteriore protrazione della navigazione verso il porto di Genova, tenuto conto delle (pacifiche e documentate) condizioni di vulnerabilità delle stesse, peraltro particolarmente pregnanti rispetto ai tre naufraghi minori di età” .”La trasgressione alle indicazioni delle autorità pare mossa da esclusivo spirito solidaristico, a tutela dei soggetti fragili che si trovavano a bordo dell’imbarcazione, ed in ogni caso non si profila idonea a pregiudicare (ma, al contrario, a salvaguardare) gli obiettivi di tutela della vita e della salute in mare di cui gli Stati sono portatori alla luce delle convenzioni internazionali che regolano la materia.La trasgressione alle indicazioni delle autorità pare mossa da esclusivo spirito solidaristico, a tutela dei soggetti fragili che si trovavano a bordo dell’imbarcazione, ed in ogni caso non si profila idonea a pregiudicare (ma, al contrario, a salvaguardare) gli obiettivi di tutela della vita e della salute in mare di cui gli Stati sono portatori alla luce delle convenzioni internazionali che regolano la materia.”


– Si deve tenere anche conto del numero di persone soccorse. In questo caso si trattava di dieci persone, quindi non di uno sbarco “di massa”: questo fa venire meno le ragioni di interesse pubblico/gestione amministrativa che normalmente vengono usate per giustificare il porto lontano.

– La sospensione è stata disposta anche perché il Tribunale ha ritenuto applicabile l’art. 8 bis co. 7 L. 689/81: non si può contestare la reiterazione (che innalza il fermo a 60 giorni) se il provvedimento sanzionatorio precedente è ancora pendente e non è divenuto definitivo La sospensione del fermo di 60 giorni è stata ottenuta perché la reiterazione non poteva essere legalmente applicato in via cautelare in assenza di un precedente definitivo.

– Infine rilevano ai fini del periculum sia il danno patrimoniale derivante dai costi di tasse portuali e assicurazione e perdita donazioni, che il fatto che alla nave viene impedito di svolgere attività umanitaria e solidaristica particolarmente meritevole di tutela.

Si ringrazia per la segnalazione Cristina Laura Cecchini, Giulia Crescini  e Lucia Gennari


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