
La Direttiva europea 2013/33/UE impone che la verifica della legalità del trattenimento per un richiedente asilo avvenga “il più rapidamente possibile”. Pertanto in assenza di un nuovo provvedimento ex art. 6 co. 5 d.lgs 142/2015 a seguito della richiesta di asilo avanzata, il trattenimento è da ritenersi illegittimo.
Segnaliamo le decisioni della Corte d’Appello di Palermo del 24/03/2025 e del 12/04/2025 con cui la Corte ha dichiarato illegittimo il trattenimento di due richiedenti asilo all’interno del CPR di Trapani – Milo perché, a seguito della richiesta di protezione, mancava un valido titolo giustificativo del trattenimento ai sensi dell’art. 6 co. 5 d.lgs 142/2015.
La Corte di appello con questa ordinanza dichiara l’illegittimità di una pratica sempre più diffusa con la quale la Questura impedisce al richiedente asilo di presentare domanda reiterata di asilo prima del rimpatrio. Più precisamente, molto spesso il cittadino straniero che manifesta la sua volontà di richiedere asilo di fronte al giudice di pace durante la convalida viene fatto destinatario in tempi brevissimi di un decreto di inammissibilità senza mai essere sottoposto a un nuovo trattenimento in qualità di richiedente asilo e quindi senza mai incontrare il giudice ordinario per la convalida del nuovo trattenimento. La Corte di appello di Palermo afferma il principio che un cittadino straniero che manifesti la volontà di richiedere asilo, anche qualora si tratti di una domanda reiterata in fase di esecuzione del rimpatrio, deve sempre essere considerato un richiedente asilo e quindi deve essere sottoposto a un nuovo trattenimento e conseguentemente non potrà essere rimpatriato forzatamente se non dopo l’eventuale convalida del tribunale ordinario.
La vicenda riguarda due cittadini, bengalese e nigeriano, destinatari di un ordine di trattenimento emesso dal Questore, convalidato dal Giudice di Pace. I cittadini stranieri in stato di trattenimento avanzavano richiesta di protezione internazionale e ad essa non seguiva, per lungo tempo, alcun nuovo ordine di trattenimento ex art. 6 co. 5 d.lgs 142/2015. I richiedenti presentavano alla Corte d’Appello di Palermo istanza di riesame dell’originario provvedimento di trattenimento ex art. 15 Direttiva 115/2008/CE chiedendo l’immediata cessazione dello stato di trattenimento.
La Corte d’Appello ha accolto le istanze di riesame e ha stabilito quanto segue: la Direttiva europea 2013/33/UE impone che la verifica della legalità del trattenimento per un richiedente asilo avvenga “il più rapidamente possibile”. Nel caso specifico, a distanza di circa un mese dal primo ordine di trattenimento, non era stato ancora adottato alcun nuovo provvedimento ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015.
In base a questo principio, quando la persona in stato di trattenimento avanzi una domanda d’asilo, la Questura è chiamata ad effettuare un riesame della condizione di trattenimento in tempi celeri. Diversamente, i principi di proporzionalità e legalità in materia di libertà personale impongono la cessazione immediata del trattenimento.
Le ordinanze segnalate censurano anche una seconda prassi amministrativa, che è quella di eseguire immediatamente il trattenimento o l’espulsione alla frontiera del richiedente asilo quando la sua domanda reiterata sia stata dichiarata inammissibile ex art. 29-bis d.lgs 25/2008. La Corte ricorda che nell’ipotesi in questione il richiedente asilo conserva il diritto a permanere sul territorio nazionale fino allo spirare dei termini per proporre impugnazione. Pertanto non potendosi disporre la sua espulsione, viene meno anche il presupposto del suo trattenimento.
Nella medesima direzione possono essere letti i principi affermati dal Giudice di Pace di Foggia nel provvedimento di non convalida dell’accompagnamento alla frontiera del 01/04/2025. Il provvedimento afferma che la domanda d’asilo presentata durante l’udienza di convalida va tratta ai sensi dell’art. 29-bis co. 1 d.lgs 25/2008 e quindi il richiedente non può essere espulso fino allo spirare dei termini di impugnazione di cui all’art. 32 co. 4 d.lgs 25/2008. Sulla valutazione di strumentalità della domanda che comporterebbe l’applicazione dell’art. 7 co. 2 lett. d), la Giudice infine valorizza l’integrazione lavorativa del richiedente asilo e la dichiara non strumentale.

