Il divieto assoluto del ‘velo islamico integrale’ in Francia non viola la CEDU

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Con la sentenza pronunciata il 1 luglio scorso nel caso S.A.S. c. Francia (n. 43835/11), la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha ritenuto che la legge francese dell’11 ottobre 2010 che proibisce l’occultamento del volto negli spazi pubblici non determina una violazione della Convenzione europea dei diritti umani e specificatamente del diritto al rispetto della vita privata, del diritto alla manifestazione del proprio credo religioso e del diritto a non subire discriminazioni.
Nel suo giudizio, la Corte di Strasburgo ha innanzitutto ritenuto che il divieto assoluto di indossare il velo islamico integrale che occulti integralmente o anche solo parzialmente il volto persegue un obiettivo legittimo di assicurare la sicurezza pubblica, ma tuttavia tale esigenza di tutela non risponde al requisito di proporzionalità in quanto viene applicato a prescindere da una concreta minaccia, anche di ordine generale, a tale bene tutelato.
La Corte di Strasburgo tuttavia ritiene che la misura adottata dal Parlamento francese risponde ad un altro obiettivo legittimo: quello di assicurare l’osservanza dei minimi requisiti della vita in società quale parte della protezione dei diritti e delle libertà altrui prevista quale legittima interferenza all’esercizio dei diritti individuali al rispetto della propria vita privata e all’ espressione della propria fede religiosa di cui agli artt. 8 e 9 della CEDU. A tale riguardo, la Corte di Strasburgo ritiene che nel valutare il bilanciamento tra i diritti in gioco, gli Stati membri godano di un ampio margine di apprezzamento per cui la misura adottata dal Parlamento francese può dirsi rispondenti a criteri di proporzionalità.
Con riferimento al principio di ‘non discriminazione’, la Corte di Strasburgo concorda che la misura legislativa francese pur essendo formulata in termini neutrali, è suscettibile di dispiegare effetti pregiudizievoli in particolare sul gruppo delle donne di fede islamica che intendono indossare il velo integrale per motivi religiosi, per cui potrebbe dare origine ad una ‘discriminazione indiretta’. Questa deve tuttavia ritenersi esclusa in quanto la misura legislativa francese risponde ad una giustificazione obiettiva e ragionevole e sussiste una relazione di proporzionalità tra i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti.

Corte europea dei diritti dell’Uomo, sentenza 1 luglio 2014, caso S.A.S. v. France (caso n. 43835/11)

 

 

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