Tribunale di Venezia, III sezione civile, ordinanza del 6 maggio 2016

 

E’ riconosciuta la protezione sussidiaria ad un cittadino nigeriano in considerazione della sussistenza di violenza generalizzata nel Paese, a nulla rilevando la specifica zona di provenienza, non avendo il legislatore italiano trasposto nel diritto interno la previsione di cui all’art. 8, direttiva 2004/38/CE che consente di valutare se in una parte del territorio del paese di origine il richiedente asilo non ha fondati motivi di essere perseguitato.


Protezione internazionale – cittadino nigeriano – ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 – domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – infondatezza – domanda di protezione sussidiaria – situazione di violenza indiscriminata in tutta la Nigeria – mancata trasposizione dell’art. 8, direttiva 2004/83/CE nel diritto interno – irrilevanza della provenienza geografica – fondatezza della domanda

 

Tribunale di Venezia, sez. III civ. ordinanza 6.5.2016, est. Manzato, XXX (avv. Mason) c. Ministero dell’interno e Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, sez. di Padova