Tribunale di Venezia, III sezione civile, ordinanza del 25 maggio 2016

E’ riconosciuta la protezione sussidiaria ad un cittadino pakistano in ragione della violenza generalizzata nel Paese.

 

Protezione internazionale – cittadino pakistano della regione del Punjab -ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 -domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – infondatezza – domanda di protezione sussidiaria – sussistenza di un conflitto armato e violenza generalizzata – mancata trasposizione dell’art. 8, direttiva 2004/83/CE nel diritto interno – irrilevanza della provenienza geografica – fondatezza della domanda

Tribunale di Venezia, sez. III civ. ordinanza 25.5.2016, est. Zito, XXX (avv. Mason) c.Ministero dell’interno e Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, sez. di Padova